Cassazione Penale, Sentenza n. 39675/2024 del 29/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia che aveva condannato il ricorrente per il reato di cui all'art. 73, commi 1 e 5, del D.P.R. n. 309/1990 per il possesso di 206,235 grammi di marijuana con THC indicato nell'atto come 0,4% (corrispondente a 0,909 g di principio attivo, pari a 36,4 dosi). Il ricorso deduceva: nullita per motivazione apparente e violazione dell'art. 125 c.p.p.; inosservanza del principio di offensivita ex art. 49 c.p. per il basso tenore in THC della sostanza e conseguente inesistenza dell'effetto drogante; e mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. (causa di non punibilita per particolare tenuità).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha rilevato un mero errore materiale nella indicazione percentuale (0,4% erroneamente riportato come 4%) ma lo ha considerato non idoneo a incidere sulla decisione. Richiamando la giurisprudenza di legittimita e delle Sezioni Unite, ha affermato che la valutazione della rilevanza penale richiede l'accertamento della concreta idoneita della sostanza a produrre effetto drogante: nella specie non vi erano elementi che dimostrassero l'assenza di efficacia drogante, mentre il quantitativo consentiva di ricavare oltre 36 dosi, sicche la condotta integra il reato previsto dall'art. 73. Quanto all'art. 131-bis, la Corte ha confermato l'esclusione della causa di non punibilita sulla base della valutazione delle modalita della condotta, dei precedenti e dell'abitualita, che denotano grado di colpevolezza e pericolosita non compatibili con la particolare tenuità.
Norme richiamate
D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73
La norma punisce la detenzione e cessione di stupefacenti. La Corte ricorda che, ai fini della rilevanza penale, occorre valutare anche la quantita e la qualita della sostanza e la concreta idoneita a produrre effetti droganti; la fattispecie di lieve entita (comma 5) e distinta dalla causa di non punibilita ex art. 131-bis.
nessuna citazione testuale nella sentenza
La Corte ha ricordato che la causa di non punibilita per particolare tenuita richiede valutazioni su modalita della condotta, grado di colpevolezza, entita del danno o pericolo e carattere non abituale; tali requisiti non sussistevano nel caso per precedenti e abitualita dell'imputato.
nessuna citazione testuale nella sentenza
Richiamato dal ricorrente come principio di offensivita: la Cassazione conferma che il principio impone di verificare l'effettiva efficacia drogante della sostanza nel concretizzare la rilevanza penale.
Codice di procedura penale, art. 125 comma 3
richiamato come vizio di motivazione (art. 606 lett. b) c.p.p.)
Il ricorrente ha denunciato motivazione apparente; la Corte ha ritenuto la motivazione di merito non illogica e sufficiente.
Giurisprudenza: Sez. U, n. 30475 del 30/05/2019 (Castignani)
decisione citata nella motivazione
La pronuncia delle Sezioni Unite stabilisce che anche derivati della coltivazione di cannabis possono integrare il reato salvo che siano concretamente privi di efficacia drogante; criterio confermato e applicato dalla Corte.
Giurisprudenza: Sez. 6, n. 51600 del 11/12/2019 (Ciccolella) e altre
riferimenti giurisprudenziali utilizzati
Ulteriori pronunce richiamano il principio che il reato si configura quando la sostanza sia idonea, anche se la dose e inferiore alla dose media singola, salvo quantita talmente minime da risultare inidonee a modificare l'assetto neuropsichico.
Massime di principio
- La bassa percentuale di THC non esclude automaticamente il reato: occorre valutare la concreta idoneita della sostanza a produrre effetto drogante e il contesto probatorio.
- Il superamento o il rispetto di soglie meramente percentuali non e l'unico criterio; sono rilevanti anche la quantita assoluta, il numero di dosi ricavabili e l'esistenza di elementi che attestino l'effetto drogante.
- La qualificazione della fattispecie come di lieve entita ai sensi dell'art. 73 comma 5 e la concessione della causa di non punibilita ex art. 131-bis sono autonome: la prima valuta quantita e qualita della sostanza e modalita dell'azione, la seconda richiede inoltre non abitualita, basso grado di colpevolezza e minor pericolosita.
- Errori materiali nella motivazione (es. riportare 4% invece di 0,4%) possono essere rettificati se non incidono sul giudizio di merito.
- Per il difensore, per contrastare la configurabilita del reato e utile produrre perizia tecnico-scientifica o altri elementi concreti che dimostrino l'assenza di efficacia drogante della sostanza; per ottenere art. 131-bis occorre dimostrare l'assenza di abitualita e un ridotto grado di pericolosita sociale.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 29 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 39606/2024 del 29/10/2024
- Sentenza penale · 29 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 39607/2024 del 29/10/2024
- Sentenza penale · 29 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 39610/2024 del 29/10/2024
- Sentenza penale · 29 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 39614/2024 del 29/10/2024
- Sentenza penale · 29 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 39615/2024 del 29/10/2024
- Sentenza penale · 29 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 39616/2024 del 29/10/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →