Cassazione Penale, Sentenza n. 39614/2024 del 29/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Tribunale di Napoli Nord aveva dichiarato non doversi procedere per il reato di furto di energia elettrica ascritto a Guglielmo Riccio per mancanza della querela, ritenendo tardiva la contestazione suppletiva formulata dal PM in udienza il 10/02/2023 dell aggravante di cui all'art. 625, n. 7, c.p. (energia elettrica come bene destinato a pubblico servizio) che avrebbe reso il reato procedibile d’ufficio. Il Procuratore ha impugnato sostenendo che l’aggravante sussisteva ab origine e che il PM poteva e doveva esercitare la contestazione suppletiva, con violazione di legge da parte del Tribunale.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha condiviso l’orientamento secondo cui il pubblico ministero, ai sensi dell'art. 517 c.p.p., può procedere alla contestazione suppletiva dell’aggravante che rende il reato procedibile d’ufficio alla prima udienza utile anche se è trascorso il termine per proporre la querela relativo al capo originario. La Corte ha distinto l’ipotesi di improcedibilità per mancanza di querela dall’estinzione per prescrizione (richiamando la giurisprudenza di legittimità e le Sez. Unite "Domingo"), valorizzando inoltre l’intervento normativo della riforma (art. 554-bis c.p.p.) che favorisce la modifica dell’imputazione per conformarla agli atti. Il Tribunale aveva illegittimamente precluso il potere/dovere del PM e la relativa nullità assoluta degli atti ha comportato l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata; gli atti sono trasmessi al Tribunale di Napoli Nord, in diversa composizione, per il prosieguo.
Norme richiamate
art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen.
L’aggravante concerne la sottrazione di cose destinate a pubblico servizio (energia elettrica); la Corte ha ritenuto che tale aggravante, se contestata suppletivamente, può rendere il reato procedibile d’ufficio anche se è decorso il termine per la querela rispetto al capo originario.
Riconosciuto il potere del pubblico ministero di formulare contestazioni suppletive di circostanze aggravanti; la Corte ha affermato che tale potere non è soggetto a decadenze implicite che precludano la contestazione alla prima udienza utile dopo la riforma.
Richiamato nella disamina dell'orientamento contrario: l'art. 129 impone la declaratoria di improcedibilità quando manchi una condizione di procedibilità. Tuttavia la Corte ha distinto la immediata declaratoria nei casi di estinzione del reato per prescrizione dalla declaratoria ex art.129 per mancata querela, ritenendo che quest’ultima non impedisca la successiva contestazione suppletiva nel contraddittorio.
art. 554-bis cod. proc. pen., comma 6
"Al fine di consentire che il fatto, la definizione giuridica, le circostanze aggravanti e quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, siano indicati in termini corrispondenti a quanto emerge dagli atti, il giudice, anche d'ufficio, sentite le parti, invita il pubblico ministero ad apportare le necessarie modifiche e, ove lo stesso non vi provveda, dispone, con ordinanza, la restituzione degli atti al pubblico ministero. Quando il pubblico ministero modifica l'imputazione, procede alla relativa contestazione e la modifica dell'imputazione è inserita nel verbale di udienza"
La norma supporta la possibilità (e la necessità) di adeguare l'imputazione all'emergere degli elementi del fascicolo anche mediante contestazione suppletiva; la Corte ha richiamato questo principio per giustificare il potere del PM di intervenire in udienza.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. riforma "Cartabia")
La riforma ha modificato la procedibilità di taluni reati (alcuni divenuti procedibili a querela) e ha introdotto disposizioni processuali (es. art. 554-bis) che la Corte ha interpretato nel senso di non precludere al PM la contestazione suppletiva delle aggravanti che rendono il reato procedibile d'ufficio.
artt. 178 e 179 cod. proc. pen.
La Corte ha qualificato come nullità assoluta (di ordine generale) la decisione del giudice che preclude illegittimamente l’esercizio, da parte del PM, della imputazione pubblica mediante contestazione suppletiva.
art. 85 d.lgs. citato (termine per proporre la querela)
Riferimento al termine entro il quale la persona offesa può proporre querela dopo la riforma; la questione centrale è se il decorso di tale termine impedisca al PM la contestazione suppletiva: la Corte ha risposto negativamente nel caso in esame.
art. 552, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Norma citata nel ricorso originario: la Corte non ha ritenuto impeditiva dell’azione del PM la previsione processuale richiamata e ha preferito l'interpretazione che consente la contestazione suppletiva dell'aggravante.
Massime di principio
- Il pubblico ministero può, ai sensi dell'art. 517 c.p.p., formulare in udienza contestazioni suppletive di circostanze aggravanti che mutano il regime di procedibilità (da querela a perseguibilità d'ufficio) anche se è decorso il termine entro il quale la persona offesa avrebbe potuto proporre querela rispetto al capo originario.
- Il giudice non deve precludere a priori tale contestazione suppletiva: una volta formulata, il thema decidendi si estende alla nuova circostanza aggravante e occorre valutare nel contraddittorio la sussistenza dei requisiti per il prosieguo dell’azione penale.
- La declaratoria di improcedibilità per mancata querela va distinta dall’estinzione per prescrizione; l’estinzione è efficace "ora per allora", mentre l’improcedibilità, nel nuovo assetto normativo e processuale, non impedisce che fatti sopravvenuti (es. contestazione suppletiva) assumano rilievo al momento della decisione.
- La riforma processuale (art. 554-bis c.p.p. e norme correlate) favorisce l’adeguamento dell'imputazione a quanto emerge dagli atti e impone attenzione del PM a esercitare la contestazione suppletiva alla prima udienza utile per evitare declaratorie di improcedibilità.
- Se il giudice impedisce ingiustificatamente al PM di formulare la contestazione suppletiva, gli atti sono viziati da nullità assoluta e la sentenza può essere annullata senza rinvio con rimessione degli atti per nuovo esame.
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