Cassazione Penale, Sentenza n. 39616/2024 del 29/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Tribunale di Catania aveva dichiarato non doversi procedere per il reato di furto di energia elettrica per mancanza della querela; il Procuratore Generale impugna sostenendo nullità assoluta per violazione dell'art. 178 cod. proc. pen., perché il Tribunale ha impedito al Pubblico Ministero di formulare in udienza la contestazione suppletiva dell'aggravante che avrebbe reso il reato procedibile d'ufficio (modifica dell'imputazione ex art. 517 cod. proc. pen.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Ha stabilito che il Pubblico Ministero può e deve, nella prima udienza utile, procedere alla contestazione suppletiva dell'aggravante che rende il reato procedibile d'ufficio e che il Tribunale aveva illegittimamente precluso tale potere, dando luogo a nullità assoluta degli atti. Perciò la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi al Tribunale di Catania in diversa composizione per il prosieguo del procedimento.
Norme richiamate
art. 178 cod. proc. pen. (lett. b))
norma sulla nullità assoluta per vizi che inficiano l'esercizio dell'azione penale
La Corte ha ritenuto che la preclusione al PM della formulazione dell'imputazione integri una nullità assoluta richiamabile in cassazione
art. 517 cod. proc. pen.
consente la contestazione suppletiva di circostanze aggravanti
Il PM è legittimato a contestare suppletivamente circostanze aggravanti anche se è decorso il termine per la proposizione della querela rispetto al capo originario; la contestazione va verbalizzata e il giudice deve decidere sulla imputazione così modificata
art. 129 cod. proc. pen.
pronuncia di improcedibilità per difetto di condizione di procedibilità
La declaratoria di improcedibilità trova applicazione quando al momento della decisione manca una condizione di procedibilità; tuttavia, quando il PM modifica l'imputazione in udienza rendendo il reato procedibile d'ufficio, il giudice deve valutare la situazione al momento della decisione e non pronunciare automaticamente l'improcedibilità 'ora per allora'
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, art. 85
termine per proporre la querela previsto dal nuovo regime
La riforma ha introdotto nuovi reati procedibili a querela e termini transitori; la Corte ha tenuto conto del regime transitorio nel consentire al PM di operare la contestazione suppletiva nella prima udienza utile
art. 554-bis cod. proc. pen.
regolamenta la modifica dell'imputazione durante il processo
Il giudice, anche d'ufficio e sentite le parti, può invitare il PM ad apportare le necessarie modifiche dell'imputazione; la norma sostiene la possibilità (e talvolta la necessità) di adeguare l'imputazione a quanto emerge dagli atti
art. 625 cod. pen., comma 1, n. 7
furto di cose destinate a pubblico servizio
L'aggravante richiamata nel caso rende il furto procedibile d'ufficio quando ricorre la destinazione del bene a pubblico servizio; tale circostanza poteva essere contestata suppletivamente dal PM
Giurisprudenza delle Sezioni Unite (sentenza 'Domingo', Sez. U, n. 49935/2023)
principio sulla non rilevanza, ai fini della prescrizione, di aggravanti contestate suppletivamente dopo il decorso del termine prescrizionale
Le Sezioni Unite hanno stabilito limiti alla rilevanza di contestazioni suppletive in tema di prescrizione; la Corte di Cassazione ha distinto quel caso (estinzione per prescrizione) dalla situazione di improcedibilità per mancata querela, ritenendo che la pronuncia Domingo non escluda il potere del PM ex art. 517 in tema di modificazione dell'imputazione
Massime di principio
- Se un reato è stato reso procedibile a querela da una riforma normativa e il termine per la querela è decorso, il Pubblico Ministero può, nella prima udienza utile, contestare suppletivamente un'aggravante che renda il reato procedibile d'ufficio; il giudice deve allora valutare la nuova imputazione e non limitarsi a pronunciare improcedibilità automatica
- La declaratoria di improcedibilità per mancata querela va valutata con riferimento alla situazione esistente al momento della decisione: se il PM correttamente modifica l'imputazione in udienza rendendo il reato procedibile d'ufficio, l'impedimento processuale originario può essere superato
- La distinzione tra estinzione del reato per prescrizione e improcedibilità per mancanza di querela è cruciale: la prima, se ormai perfezionata prima della contestazione suppletiva, può impedire che una nuova contestazione ne modifichi gli effetti; la seconda non produce automaticamente un effetto 'ora per allora' che precluda sempre la contestazione suppletiva in udienza
- Il giudice ha il dovere, anche alla luce dell'art. 554-bis, di sollecitare e consentire le modifiche dell'imputazione necessarie per garantire la corrispondenza tra chiesto e pronunciato e per consentire il contraddittorio sulle circostanze aggravanti emerse dagli atti
- In situazioni analoghe, se il giudice impedisce al PM di fare la contestazione suppletiva in udienza, la parte pubblica può impugnare per nullità assoluta e ottenere l'annullamento della decisione con trasmissione per nuovo giudizio
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