Cassazione Penale, Sentenza n. 39607/2024 del 29/10/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso deduceva quattro motivi: 1) errata applicazione dell'art. 133 c.p. per mancata valorizzazione della condotta successiva e delle circostanze personali ai fini della riduzione della pena; 2) omissione di pronuncia sulla richiesta, formulata nei "motivi nuovi di appello" (29/11/2023), di applicazione delle sanzioni sostitutive ex art. 53 legge n. 689/1981 alla luce del d.lgs. 10/10/2022 n.150 (art. 95) entrato successivamente all'appello; 3) violazione degli artt. 53, 58 e 59 legge n. 689/1981 e della ratio della novella ("decarcerizzazione"), con censura per aver escluso la sostituzione della pena nonostante la previsione normativa che non escluderebbe automaticamente i recidivi reiterati; 4) omessa o insufficiente motivazione circa il diniego delle misure sostitutive, in particolare per mancata applicazione del principio affermato da Sez. 6, n. 40433/2023 (Diagne Khadim), che impone correlazione tra fattore ostativo e specifica sanzione sostitutiva invocata.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i motivi: sul punto dell'art. 133 c.p. ha ritenuto che la Corte d'appello ha adeguatamente motivato, valutando la gravità del fatto e l'esistenza di un precedente specifico; riguardo alle richieste di applicazione o di sostituzione della pena sulla base del d.lgs. n.150/2022 e della legge n.689/1981, la Corte di appello ha fornito motivazione (pp. 4-5) evidenziando che l'imputato aveva già beneficiato in passato della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità ma era poi recidivato nel medesimo reato, giustificando così la prognosi negativa e il diniego delle misure alternative. Di conseguenza la sentenza impugnata è confermata; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; applicata motivazione semplificata ai sensi del decreto del Primo Presidente n. 84/2016. (Fatto originario: guida in stato di ebrezza il 27/10/2019 con valori alcolemici 1,35 e 1,40 g/L; sentenza di primo grado 26/11/2021).
Norme richiamate
art. 186, comma 2, lett. b, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
valore alcolemico 1,35 g/L al primo accertamento e 1,40 g/L al secondo
Costituisce la fattispecie di guida in stato di ebrezza applicata al caso concreto, elemento centrale per la valutazione della gravità del reato
art. 133 cod. pen.
Norma sulle circostanze attenuanti comuni; la Corte ha ritenuto che i giudici di merito abbiano valutato e motivato il diniego di riduzione in ragione della gravità del fatto e del precedente specifico
legge 24 novembre 1981, n. 689, artt. 53, 58, 59
Prevedono le sanzioni sostitutive e i criteri di ammissibilità; i giudici hanno ritenuto che i precedenti e la recidiva ostano alla sostituzione nel caso concreto, motivandone la negativa prognosi
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, art. 95
Novella normativa invocata dal ricorrente come richiamo alla "decarcerizzazione"; la Corte ha considerato la questione ma ha ritenuto che il mero intervento normativo non basti a superare la valutazione negativa dei giudici di merito sui precedenti
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che dispone la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata dalla Corte
Decreto del Primo Presidente n. 84 dell'8 giugno 2016
Richiamato per l'applicazione della motivazione semplificata nella sentenza di cassazione
Sez. 6, n. 40433 del 19/03/2023 (Diagne Khadim)
Principio giurisprudenziale richiamato dal ricorrente: per escludere la sostituzione di pena il giudice deve correlare l'elemento ostativo alla specifica sanzione sostitutiva e motivarne l'incidenza negativa; la Corte però ha ritenuto che i giudici di merito, pur motivando sulla recidiva e sul precedente specifico, abbiano dato risposta non manifestamente illogica
Massime di principio
- La gravità concreta del fatto e l'esistenza di precedenti penali specifici possono giustificare il diniego di riduzione della pena o di misure sostitutive anche dopo l'intervento normativo volto alla "decarcerizzazione"
- Quando si invoca la sostituzione della pena con sanzioni alternative, il giudice deve motivare adeguatamente la prognosi negativa: non è sufficiente indicare un precedente, occorre correlare l'elemento ostativo alla specifica sanzione invocata (secondo il principio Diagne), pena l'annullamento per carenza di motivazione
- Le "novità" normative sopraggiunte rispetto al deposito di appello devono essere esaminate dal giudice, ma la loro applicazione non prevale automaticamente sulla valutazione dei fatti e della personalità dell'imputato svolta dai giudici di merito
- Il ricorrente che ha già beneficiato in passato di sanzioni sostitutive e poi è recidivato nello stesso reato rende più probabile una prognosi sfavorevole al ripristino di misure alternative
- La Corte di cassazione verifica la logicità e la completezza della motivazione dei giudici di merito: una risposta puntuale e coerente alle censure è sufficiente se non appare manifestamente illogica o contraddittoria
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