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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39607/2024 del 29/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso deduceva quattro motivi: 1) errata applicazione dell'art. 133 c.p. per mancata valorizzazione della condotta successiva e delle circostanze personali ai fini della riduzione della pena; 2) omissione di pronuncia sulla richiesta, formulata nei "motivi nuovi di appello" (29/11/2023), di applicazione delle sanzioni sostitutive ex art. 53 legge n. 689/1981 alla luce del d.lgs. 10/10/2022 n.150 (art. 95) entrato successivamente all'appello; 3) violazione degli artt. 53, 58 e 59 legge n. 689/1981 e della ratio della novella ("decarcerizzazione"), con censura per aver escluso la sostituzione della pena nonostante la previsione normativa che non escluderebbe automaticamente i recidivi reiterati; 4) omessa o insufficiente motivazione circa il diniego delle misure sostitutive, in particolare per mancata applicazione del principio affermato da Sez. 6, n. 40433/2023 (Diagne Khadim), che impone correlazione tra fattore ostativo e specifica sanzione sostitutiva invocata.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i motivi: sul punto dell'art. 133 c.p. ha ritenuto che la Corte d'appello ha adeguatamente motivato, valutando la gravità del fatto e l'esistenza di un precedente specifico; riguardo alle richieste di applicazione o di sostituzione della pena sulla base del d.lgs. n.150/2022 e della legge n.689/1981, la Corte di appello ha fornito motivazione (pp. 4-5) evidenziando che l'imputato aveva già beneficiato in passato della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità ma era poi recidivato nel medesimo reato, giustificando così la prognosi negativa e il diniego delle misure alternative. Di conseguenza la sentenza impugnata è confermata; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; applicata motivazione semplificata ai sensi del decreto del Primo Presidente n. 84/2016. (Fatto originario: guida in stato di ebrezza il 27/10/2019 con valori alcolemici 1,35 e 1,40 g/L; sentenza di primo grado 26/11/2021).

Norme richiamate

  • art. 186, comma 2, lett. b, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285

    valore alcolemico 1,35 g/L al primo accertamento e 1,40 g/L al secondo

    Costituisce la fattispecie di guida in stato di ebrezza applicata al caso concreto, elemento centrale per la valutazione della gravità del reato

  • art. 133 cod. pen.

    Norma sulle circostanze attenuanti comuni; la Corte ha ritenuto che i giudici di merito abbiano valutato e motivato il diniego di riduzione in ragione della gravità del fatto e del precedente specifico

  • legge 24 novembre 1981, n. 689, artt. 53, 58, 59

    Prevedono le sanzioni sostitutive e i criteri di ammissibilità; i giudici hanno ritenuto che i precedenti e la recidiva ostano alla sostituzione nel caso concreto, motivandone la negativa prognosi

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, art. 95

    Novella normativa invocata dal ricorrente come richiamo alla "decarcerizzazione"; la Corte ha considerato la questione ma ha ritenuto che il mero intervento normativo non basti a superare la valutazione negativa dei giudici di merito sui precedenti

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che dispone la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata dalla Corte

  • Decreto del Primo Presidente n. 84 dell'8 giugno 2016

    Richiamato per l'applicazione della motivazione semplificata nella sentenza di cassazione

  • Sez. 6, n. 40433 del 19/03/2023 (Diagne Khadim)

    Principio giurisprudenziale richiamato dal ricorrente: per escludere la sostituzione di pena il giudice deve correlare l'elemento ostativo alla specifica sanzione sostitutiva e motivarne l'incidenza negativa; la Corte però ha ritenuto che i giudici di merito, pur motivando sulla recidiva e sul precedente specifico, abbiano dato risposta non manifestamente illogica

Massime di principio

  • La gravità concreta del fatto e l'esistenza di precedenti penali specifici possono giustificare il diniego di riduzione della pena o di misure sostitutive anche dopo l'intervento normativo volto alla "decarcerizzazione"
  • Quando si invoca la sostituzione della pena con sanzioni alternative, il giudice deve motivare adeguatamente la prognosi negativa: non è sufficiente indicare un precedente, occorre correlare l'elemento ostativo alla specifica sanzione invocata (secondo il principio Diagne), pena l'annullamento per carenza di motivazione
  • Le "novità" normative sopraggiunte rispetto al deposito di appello devono essere esaminate dal giudice, ma la loro applicazione non prevale automaticamente sulla valutazione dei fatti e della personalità dell'imputato svolta dai giudici di merito
  • Il ricorrente che ha già beneficiato in passato di sanzioni sostitutive e poi è recidivato nello stesso reato rende più probabile una prognosi sfavorevole al ripristino di misure alternative
  • La Corte di cassazione verifica la logicità e la completezza della motivazione dei giudici di merito: una risposta puntuale e coerente alle censure è sufficiente se non appare manifestamente illogica o contraddittoria

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