Cassazione Penale, Sentenza n. 39610/2024 del 29/10/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso per cassazione deduceva violazione di legge e travisamento del fatto, sostenendo che la sentenza di merito si era fondata su dati insussistenti o travisati: in particolare la Corte avrebbe ritenuto che l'imputato avesse mantenuto una velocità superiore al consentito e non si fosse arrestato ad un segnale di stop. Il ricorrente contestava invece che al momento del sinistro non esistesse un segnale di stop (ma solo una segnaletica orizzontale di precedenza) e che la sua velocità fosse inferiore a 50 km/h, mentre la dinamica era resa imprevedibile dalla rapida immissione nel crocevia del veicolo della vittima, la quale era di fatto corresponsabile secondo la difesa.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte di Cassazione ha confermato la valutazione di merito secondo cui l'imputato è responsabile del reato di cui all'art. 589-bis cod. pen., rilevando che la sentenza di appello aveva correttamente accertato la presenza di una segnaletica orizzontale di precedenza (non contestata dal ricorrente) e la violazione della regola cautelare di cui all'art. 145 del codice della strada. La Corte ha inoltre precisato che la critica sulla velocità non riguarda il superamento del limite assoluto ma la mancata adeguazione della velocità alle condizioni dell'incrocio (art. 141 cod. strada). È stato confermato il concorso di colpa della vittima nella misura del 30% riconosciuto nei gradi di merito. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 589-bis cod. pen. (omicidio stradale)
comma 7 citato nel giudizio di merito per la circostanza attenuante
La norma è stata applicata per ascrivere la responsabilità penale dell'imputato per l'evento mortale; il comma 7 è stato valutato dal giudice di primo grado come circostanza attenuante e non ha impedito la condanna
Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - codice della strada, art. 140
Norma richiamata tra le violazioni contestate; riguarda limiti e modalità di circolazione rilevanti nella ricostruzione della dinamica
Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - codice della strada, art. 141
La Corte ha richiamato l'obbligo di adeguare la velocità alle condizioni della strada; il rispetto del limite massimo non esclude responsabilità se la velocità non è adeguata all'incrocio
Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - codice della strada, art. 145
Richiama il dovere di dare la precedenza: la presenza della segnaletica orizzontale obbligava il ricorrente a fermarsi/adeguare la velocità, elemento centrale per il nesso causale tra sua condotta e l'evento
Massime di principio
- Il conducente tenuto a dare la precedenza deve adeguare la velocità e usare la prudenza necessaria per attraversare un incrocio; non può fare affidamento esclusivo sul rispetto da parte degli altri utenti.
- La presenza di segnaletica orizzontale di precedenza obbliga comunque ad un comportamento prudente: l'assenza di segnaletica verticale (stop) non esime dall'obbligo di rispetto della precedenza.
- La velocità entro il limite massimo non esclude la responsabilità se non è adeguata alle condizioni dell'incrocio o della circolazione (violazione dell'art. 141); quindi non è sufficiente dimostrare il rispetto del limite per escludere colpa.
- La velocità e l'alcol della vittima, se non costituiscono un fatto sopravvenuto, possono concorrere alla causa dell'evento ma normalmente configurano una responsabilità concorrente e non escludono automaticamente la responsabilità del conducente che non ha rispettato la precedenza.
- In Cassazione è limitata la sindacabilità dei fatti: il gravame per travisamento del fatto è difficilmente recepito se i giudici di merito hanno dato motivazioni non manifestamente illogiche e i fatti materiali (es. presenza di segnaletica orizzontale) non sono contestati.
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