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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39615/2024 del 29/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Procedimento per furto di gas; il Tribunale di Catania aveva dichiarato non doversi procedere per mancata querela. Il Procuratore Generale ha impugnato sostenendo nullità assoluta per violazione degli artt. 178 e 179 c.p.p. e illegittima preclusione dell'iniziativa del Pubblico Ministero, chiedendo l'annullamento della sentenza in quanto il PM doveva poter formulare in udienza una contestazione suppletiva di una circostanza aggravante (già emergente dagli atti) che avrebbe reso il reato procedibile d'ufficio, ancorché fosse decorso il termine per la proposizione della querela previsto dal d.lgs. 10/10/2022 n.150 (art.85).

La decisione

La Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha aderito all'orientamento che riconosce al Pubblico Ministero il potere (e il dovere alla prima udienza utile) di procedere a contestazione suppletiva dell'aggravante che rende il reato procedibile d'ufficio, anche se nel frattempo è decorso il termine per la proposizione della querela in relazione al capo originario. Il Tribunale di Catania è stato ritenuto avere illegittimamente precluso tale potere del PM, con conseguente nullità assoluta ex artt. 178 e 179 c.p.p. La sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio e gli atti sono trasmessi al Tribunale di Catania, in diversa composizione, per il prosieguo.

Norme richiamate

  • art. 178 cod. proc. pen.

    Riferita quale base della nullità assoluta per vizi nella formulazione dell'imputazione; la Corte ha ritenuto che la preclusione al PM costituisse nullità di tal genere.

  • art. 179 cod. proc. pen.

    Richiamata unitamente all'art. 178 come presidio delle nullità che investono la formulazione dell'imputazione.

  • art. 517 cod. proc. pen.

    Attribuisce al Pubblico Ministero la facoltà di effettuare contestazioni suppletive; la Corte ha riconosciuto l'efficacia di tale potere anche quando la modifica riguarda un'aggravante che muta il regime di procedibilità, se esercitata nella prima udienza utile.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Regola la dichiarazione di improcedibilità; la Corte ha distinto la declaratoria di improcedibilità (che riguarda la situazione al momento in cui il giudice decide) dall'ipotesi di estinzione per prescrizione, e ha ritenuto che non impedisca al PM di formulare contestazione suppletiva in udienza utile.

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (art. 85 richiamato)

    Ha trasformato alcuni reati in procedibili a querela e fissato termini per la proposizione della querela; il decorso del termine ha posto la questione se il PM potesse comunque integrare l'imputazione con un'aggravante che renda il reato procedibile d'ufficio.

  • art. 554-bis cod. proc. pen.

    Al fine di consentire che il fatto, la definizione giuridica, le circostanze aggravanti e quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, siano indicati in termini corrispondenti a quanto emerge dagli atti, il giudice, anche d'ufficio, sentite le parti, invita il pubblico ministero ad apportare le necessarie modifiche e, ove lo stesso non vi provveda, dispone, con ordinanza, la restituzione degli atti al pubblico ministero. Quando il pubblico ministero modifica l'imputazione, procede alla relativa contestazione e la modifica dell'imputazione è inserita nel verbale di udienza

    Norma della riforma Cartabia che rafforza la possibilità e la necessità di adeguare l'imputazione a quanto emerge dagli atti; la Corte l'ha invocata per sostenere l'obbligo/possibilità del PM di modificare l'imputazione in udienza e procedere alla contestazione suppletiva.

  • art. 625 cod. pen., n. 7

    Citata come esempio di circostanza aggravante (furto di cose destinate a pubblico servizio) che, se contestata suppletivamente, rende il delitto procedibile d'ufficio.

  • Sez. U, n. 49935 del 28/09/2023 ("Domingo")

    Decisione delle Sezioni Unite che ha stabilito, in tema di prescrizione, che una aggravante contestata suppletivamente dopo la scadenza del termine per la prescrizione non rileva ai fini del computo del tempo necessario a prescrivere; la Corte nel caso concreto ha distinto quella fattispecie dalla questione diversa dell'improcedibilità per mancata querela, ritenendo non applicabile qui l'effetto 'ora per allora' della declaratoria di estinzione.

Massime di principio

  • Il Pubblico Ministero può e deve, alla prima udienza utile, formulare contestazione suppletiva di una circostanza aggravante emersa dagli atti che renda il reato procedibile d'ufficio, anche se è decorso il termine per la proposizione della querela rispetto al capo originario.
  • Il giudice non deve pronunciarsi immediatamente per improcedibilità 'ora per allora' solo perché al momento dell'iscrizione o del termine per la querela la querela non era stata proposta: va prima consentito il contradditorio sulla contestazione suppletiva formulata dal PM in udienza.
  • La distinzione tra estinzione del reato per prescrizione e improcedibilità per mancanza di querela è rilevante: la prima impedisce il 'rivivere' del reato, la seconda non preclude necessariamente al PM di modificare l'imputazione in udienza e far emergere elementi sopravvenuti.
  • Le preclusioni ingiustificate all'iniziativa del PM nella formulazione dell'imputazione integrano nullità assoluta; in caso di diniego del diritto del PM di contestare suppletivamente, la Cassazione è propensa ad annullare e rinviare.
  • Nella pratica difensiva, occorre verificare se l'aggravante invocata dal PM risultava già dagli atti e se la sua contestazione è stata effettivamente formulata nel contraddittorio; per l'accusa, è essenziale porre tempestivamente la contestazione suppletiva in udienza utile e richiamare art. 554-bis c.p.p.
  • In situazioni analoghe conviene: (a) al PM, proporre la contestazione suppletiva in sede di prima udienza utile; (b) al giudice, seguire l'iter previsto dal 554-bis e lasciare che il thema decidendi comprenda la nuova circostanza; (c) alla difesa, sollevare eventuali vizi ma considerare che l'ostacolo procedurale può essere superato dalla contestazione suppletiva.

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