Cassazione Penale, Sentenza n. 39606/2024 del 29/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
L'imputato è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 per non avere indicato, nell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, i diritti reali immobiliari riconducibili a sé e alla moglie e il reddito da lavoro percepito dal figlio, indicato come convivente. In cassazione il ricorrente ha contestato: (i) l'erroneo rilievo attribuito agli accertamenti formali della Guardia di Finanza senza verificare l'effettiva convivenza del figlio al momento della domanda e il valore economico della nuda proprietà della moglie; (ii) l'insufficiente accertamento dell'elemento soggettivo (dolo) chiedendo che si escluda che le omissioni siano dovute a mera disattenzione o colpa, anche perché le somme non dichiarate non avrebbero in concreto alterato la soglia per l'ammissione al beneficio; (iii) la mancata valutazione del superamento del dubbio concreto sulla responsabilità; (iv) il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto in parte il ricorso fondato. Ha dichiarato il primo motivo manifestamente infondato richiamando l'orientamento secondo cui vanno indicati i redditi dei familiari relativi al periodo di effettiva convivenza e che anche la nuda proprietà va dichiarata come potenziale fonte di reddito. Tuttavia ha accolto il secondo motivo relativo all'elemento soggettivo: i giudici di merito non hanno svolto una rigorosa indagine sul dolo e hanno fondato la condanna sulla sola esistenza oggettiva della falsità/omissione, senza escludere che la condotta potesse essere colposa. Per tale ragione la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Caltanissetta per un nuovo giudizio, attenendosi ai principi indicati. Gli altri motivi sono stati assorbiti.
Norme richiamate
art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
norma incriminatrice che punisce la falsità o le omissioni nelle dichiarazioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato
Il delitto si realizza con false dichiarazioni o omissioni, anche parziali, contenute nella dichiarazione sostitutiva per il patrocinio a spese dello Stato; l'idoneità dell'omettere/dichiarare falsamente a determinare l'ammissione costituisce circostanza aggravante, ma la violazione si configura indipendentemente dall'effettiva influenza sulla concessione del beneficio
art. 76 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
riferimento ai redditi conseguiti nel medesimo periodo dai componenti della famiglia
Per il calcolo dei requisiti di reddito ai fini del patrocinio vanno considerati i redditi conseguiti nel periodo di riferimento; se la convivenza è cessata nel corso dell'anno si considera la frazione di reddito corrispondente al periodo di effettiva convivenza
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
norma processuale richiamata per la presentazione dei motivi di ricorso in cassazione
Regola le modalità e i termini per l'impugnazione in cassazione e viene citata per inquadrare i motivi dedotti dal ricorrente
Massime di principio
- Per le istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato vanno dichiarati i redditi dei familiari relativi al periodo di effettiva convivenza: se la convivenza è cessata nell'anno, va considerata solo la quota di reddito relativa al periodo di convivenza
- I diritti reali su immobili vanno dichiarati anche se attualmente improduttivi (ad es. nuda proprietà), poiché possono rappresentare potenziali fonti di reddito suscettibili di variazioni da comunicare
- La configurazione del reato ex art. 95 DPR 115 non richiede che la falsità o omissione abbia determinato concretamente l'ammissione al beneficio, ma per la condanna è necessario accertare il dolo: non si può presumere automaticamente il dolo dalla sola oggettiva falsità
- Quando non è evidente l'utilità o il vantaggio ottenuto dalla omissione/falso, il giudice di merito deve svolgere una rigorosa indagine sull'elemento soggettivo per distinguere dolo da negligenza; l'ipotesi colposa può escludere il reato doloso
- La particolare tenuità del fatto può essere valutata se emergono indicatori di esiguità del danno/pericolo, modalità non abituali e assenza di pregressi reati, ma richiede una valutazione motivata e complessiva delle circostanze
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