Cassazione Civile, Ordinanza n. 14090/2025 del 27/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietaria)
La controversia
La controversia nasce da una domanda proposta dalla proprietaria di un fondo intercluso, attigua a un fondo in comproprietà di altri soggetti, per ottenere in via principale l'accertamento dell'usucapione di una servitù di passo a piedi e, in subordine, la costituzione di una servitù coattiva di passaggio. Il Tribunale aveva accolto solo la domanda subordinata, costituendo una servitù di passaggio coattivo pedonale. In appello, la stessa attrice aveva censurato il mancato riconoscimento della servitù di transito con ogni mezzo; la Corte d'appello, in sede di rinvio dopo una precedente cassazione, aveva qualificato tale pretesa come domanda autonoma e alternativa rispetto all'usucapione e aveva accolto la servitù coattiva di passaggio con ogni mezzo, ritenendo il fondo dominante intercluso e privo di percorsi alternativi se non attraverso il fondo dei convenuti. I ricorrenti hanno dedotto tre motivi: 1) nullità della sentenza per mancanza o apparenza di motivazione nella parte in cui aveva interpretato le domande attoree; 2) violazione dell'art. 1051 c.c. per mancata adeguata comparazione tra le esigenze dei fondi e per avere riconosciuto il passaggio anche carrabile senza necessità effettiva; 3) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in tema di spese, sostenendo che vi fosse soccombenza reciproca per la pluralità delle domande proposte dall'attrice e per l'infondatezza della domanda di usucapione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata fosse esistente e percepibile, perché la Corte territoriale aveva esplicitato la qualificazione della domanda di servitù di passaggio con ogni mezzo come autonoma e alternativa, applicando il principio enunciato in sede di precedente cassazione. Ha inoltre ritenuto corretta la decisione sulla servitù coattiva, osservando che il fondo dominante era stato accertato come intercluso e privo di alternative praticabili, e che la costituzione del passaggio risultava giustificata dal bilanciamento degli interessi tra fondo dominante e servente. Infine, ha escluso la soccombenza reciproca e ha confermato la regolazione delle spese, poiché la domanda alternativa era stata comunque accolta. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna dei ricorrenti alle spese di legittimità, oltre alla condanna al pagamento di somme ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
La servitù coattiva di passaggio può essere costituita quando il fondo è intercluso e non vi siano percorsi alternativi praticabili; la valutazione deve tener conto del bilanciamento tra il sacrificio del fondo servente e la necessità del fondo dominante.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La motivazione è nulla solo se manca del tutto o è meramente apparente, ossia se non consente di percepire il fondamento della decisione.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È il parametro processuale invocato per censurare la nullità della sentenza per difetto di motivazione.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro per denunciare la violazione di norme di diritto sostanziale o processuale, qui invocato con riguardo all'art. 1051 c.c. e agli artt. 91-92 c.p.c.
Le spese seguono la soccombenza; la parte integralmente soccombente è tenuta alla rifusione delle spese di lite.
La compensazione delle spese è ammessa solo nei casi consentiti dalla legge e non oltre i limiti tassativi previsti.
Il ricorso è stato deciso nel procedimento accelerato per i ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati.
La Corte ha applicato le ulteriori somme per la responsabilità aggravata e, in particolare, la somma dovuta alla Cassa delle Ammende.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- La motivazione della sentenza è solo apparente quando, pur essendo graficamente presente, non consente di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; non basta la sinteticità se il fondamento della decisione è percepibile.
- Nell'interpretazione della domanda giudiziale il giudice deve considerare il contenuto complessivo dell'atto introduttivo e delle conclusioni definitive, non potendo fondarsi esclusivamente su singoli passaggi argomentativi delle difese successive.
- La costituzione della servitù coattiva di passaggio richiede l'accertamento dell'interclusione del fondo e dell'assenza di percorsi alternativi praticabili; la scelta tra passaggio pedonale e carrabile va compiuta alla luce del concreto bilanciamento tra necessità del fondo dominante e sacrificio imposto al fondo servente.
- Non vi è soccombenza reciproca quando, nel complesso del giudizio, la domanda principale o alternativa della parte attrice viene comunque accolta; la sola infondatezza di una domanda ulteriormente proposta non basta, da sola, a integrare soccombenza reciproca ai fini della compensazione delle spese.
- Fuori dalle ipotesi tassative previste dall'art. 92 c.p.c., la compensazione delle spese non è rimessa a un generico potere discrezionale del giudice, che deve attenersi ai presupposti normativi applicabili.
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