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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36558/2025 del 10/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la conferma da parte della Corte d'appello di Napoli delle condanne pronunciate con rito abbreviato dal GUP per associazione per delinquere (art. 416 c.p.) e per estorsioni aggravate (art. 629 c.p. e connessi). Le doglianze principali contestavano: 1) l'insussistenza del vincolo associativo e l'erronea qualificazione dei fatti come associazione per delinquere anziché illecito amministrativo (esercizio abusivo di parcheggiatore); 2) carenza di prova circa la partecipazione personale ad episodi estorsivi; 3) errori di qualificazione e difetti di motivazione sul riconoscimento del ruolo apicale (per Porcino); 4) illegittimo riconoscimento dell'aggravante "commesso da più persone riunite" ai sensi dell'art. 629 comma 2 per alcuni capi; 5) omissione nel riconoscere attenuanti specifiche (minima partecipazione art.114, riparazione del danno art.62 n.6, lieve entità art.62 n.4); 6) carenze di specificità dei motivi e di autosufficienza documentale in cassazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha deciso: - Cascella: ricorso dichiarato inammissibile e/o rigettato; confermata la condanna per associazione (art. 416 c.p.) e rigettate le doglianze sull'attenuante della minima partecipazione (inammissibile per i reati associativi). - Sorianiello: ricorso inammissibile per carenza di specificità; condanna confermata. - Porcino: ricorso in gran parte rigettato, ma accolto parzialmente: annullamento con rinvio limitatamente al riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 629 comma 2 per i capi c) e m) (l'aggravante è stata esclusa); per il resto le condanne (capi a), c), i), m)) sono dichiarate irrevocabili; rinvio alla Corte d'appello per la rideterminazione della pena alla luce dell'esclusione dell'aggravante. - Veniero: ricorso in gran parte rigettato, ma accolto parzialmente: annullamento con rinvio limitatamente all'aggravante di cui all'art. 629 comma 2 per il capo f) (esclusa); per il resto la condanna confermata; rinvio per rideterminazione della pena. In sintesi: la Cassazione conferma nella sostanza l'impianto accusatorio e le condanne per associazione e per la maggior parte delle estorsioni contestate, ma censura il riconoscimento dell'aggravante "più persone riunite" in relazione a specifici capi per Porcino e Veniero, disponendo rinvio per ricalcolo delle pene.

Norme richiamate

  • art. 416 cod. pen. (associazione per delinquere)

    La Corte ha ritenuto legittimo il riconoscimento dell'associazione per delinquere sulla base di elementi indicativi (presenza stabile, modalità operative coordinate, controllo del territorio), precisando che la partecipazione al sodalizio può essere provata anche indipendentemente dalla commissione personale di reati-fine.

  • art. 629 cod. pen. (estorsione) comma 2 (aggravante: più persone riunite)

    La Corte ha precisato che l'aggravante "più persone riunite" richiede che la violenza o la minaccia sia imputabile a più persone concorrenti nel reato: la mera presenza di terzi percepita come intimidatoria dalla vittima non è sufficiente; occorre la partecipazione o riconducibilità della condotta a più presenti.

  • art. 114 cod. pen. (circostanza attenuante della partecipazione di minima importanza)

    La Cassazione ribadisce che l'attenuante della minima partecipazione non è applicabile ai reati associativi (art. 416) in quanto l'art.114 opera nel contesto dei concorsi ex art.110/113 e non per i reati a forma associativa.

  • art. 62 n. 6 cod. pen. (attenuante per riparazione del danno)

    Per ottenere tale attenuante è necessario dimostrare la riparazione del danno prima del giudizio; nel rito abbreviato ciò significa prima dell'ordinanza di ammissione. In cassazione l'assenza di documentazione probatoria tempestiva rende il motivo inammissibile/infondato.

  • art. 62 n. 4 cod. pen. (attenuante della lieve entità del fatto)

    La Corte ha ritenuto che la valutazione della lieve entità richiede una valutazione complessiva (natura, modalità, abitualità). Condotte estorsive inserite in un contesto di reiterazione e controllo territoriale non sono compatibili con la lieve entità.

  • art. 110 cod. pen. (concorso di persone nel reato)

    La giurisprudenza richiede che l'aggravante "più persone riunite" sia riferita a soggetti concorrenti nel reato; la mera potenzialità di intervento di terzi non integra il concorso richiesto.

  • art. 7, comma 15-bis, D.Lvo 285/92 (illecito amministrativo parcheggiatore abusivo)

    Richiamata nelle doglianze difensive come possibile qualificazione alternativa; la Corte ha ritenuto però che gli elementi probatori depongono per fattispecie penali (estorsione/associazione) e non per il solo illecito amministrativo.

  • art. 4-bis Ord. Penitenziario (L. 354/1975)

    Richiami normativi in relazione alle conseguenze del riconoscimento dell'aggravante (ai fini dei benefici penitenziari): la qualificazione come estorsione aggravata rientra nelle fattispecie che possono limitare benefici carcerari.

  • art. 656 cod. proc. pen. (sospensione dell'esecuzione della pena)

    La Corte evidenzia che alcune aggravanti (quali art.629 comma 2) hanno effetti ostativi sulla sospensione dell'esecuzione e su altri benefici, giustificando l'interesse a contestarne il riconoscimento anche se poi subvalente rispetto alle attenuanti.

Massime di principio

  • La partecipazione ad associazione per delinquere può essere provata anche senza che il singolo abbia commesso i reati-fine: presenza stabile, modalità operative comuni e rapporto con i capi possono sufficiente a dimostrare l'intraneità al sodalizio.
  • L'aggravante "commesso da più persone riunite" (art. 629, comma 2) richiede che più persone siano concorrenti nella commissione della violenza o della minaccia; la mera percezione di pluralità o la presenza di persone che potrebbero intervenire non basta.
  • L'attenuante della minima partecipazione (art.114) non è applicabile ai reati associativi; i difensori devono dunque prospettare altre circostanze mitiganti quando impugnano reati di associazione.
  • Per il riconoscimento dell'attenuante per riparazione del danno (art.62 n.6) è fondamentale provare la tempestività della riparazione (prima del giudizio/ordinanza di ammissione nel rito abbreviato): in cassazione bisogna allegare atti probatori che lo dimostrino.
  • Nell'impugnazione in Cassazione i motivi devono essere specifici e autosufficienti: contestazioni generiche, senza puntuale indicazione degli atti o senza aver sollevato la questione in appello, sono spesso inammissibili.
  • La valutazione sulla lieve entità del fatto richiede analisi complessiva del contesto e dell'abitualità: condotte ripetute e inserite in un contesto organizzato difficilmente otterranno tale attenuante.
  • Quando si contesta un'aggravante già ritenuta subvalente rispetto alle attenuanti, l'imputato conserva interesse a impugnare se il riconoscimento comporta effetti ulteriori (es. limitazioni dei benefici penitenziari); la Corte può accogliere il gravame anche solo per questo motivo.

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