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Sentenza

Sentenza n. 4946/2026 - Roma, Sezione 4Q

per l'annullamento, del provvedimento di rigetto della istanza, per la concessione della cittadinanza ita-liana ex art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91 del 1992, avanzata dal ricorrente; di ogni altro atto presupposto, conseguente o successivo, ancorché non conosciuto. nonché per l'accertamento, del diritto del ricorrente alla concessione della cittadinanza italiana; e per la condanna in forma specifica dell'Amministrazione intimata alla concessione della cittadinanza italiana ovvero alla riedizione del procedimento; ovvero per la condanna per equivalente al risarcimento del danno subito dal ricorrente per il diniego della concessione della cittadinanza italiana.

Giustizia amministrativa202301365

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di rigetto dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana ex art. 9, comma 1, lett. f), l. n. 91/1992

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego di cittadinanza, chiedendone l'annullamento, l'accertamento del diritto alla concessione, la condanna dell'amministrazione alla concessione della cittadinanza o alla riedizione del procedimento e, in subordine, il risarcimento del danno. Ha dedotto l'avvenuta integrazione nel territorio nazionale, la risalenza nel tempo dei precedenti penali, anteriori al decennio precedente la domanda, l'estinzione per remissione di querela del procedimento più recente per lesioni personali colpose e la possibile omonimia rispetto ad alcuni ulteriori precedenti, non risultanti dal casellario giudiziale e dal certificato dei carichi pendenti. Ha inoltre contestato la mancata valutazione complessiva del proprio percorso sociale e lavorativo.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso e ha compensato integralmente le spese. Ha ritenuto che la residenza legale decennale prevista dall'art. 9, comma 1, lett. f), l. n. 91/1992 costituisca soltanto il presupposto per presentare la domanda, non un diritto automatico alla cittadinanza, la cui concessione resta rimessa a un'ampia valutazione discrezionale dell'amministrazione. Tale valutazione riguarda l'inserimento stabile nella comunità nazionale, considerando complessivamente condizioni lavorative, economiche, familiari e irreprensibilità della condotta. Il sindacato giudiziale è quindi estrinseco e limitato alla sufficienza dell'istruttoria, alla veridicità dei fatti, nonché alla logicità, coerenza e ragionevolezza della motivazione. Nel caso concreto, il Ministero aveva considerato il certificato dei carichi pendenti e il rapporto informativo della Questura, dai quali emergevano diversi elementi pregiudizievoli: procedimento per lesioni personali colpose estinto per remissione di querela, vicende in materia di stupefacenti, guida senza patente, detenzione con scarcerazione per fine pena, sospensione della patente e procedimento per furto aggravato successivamente archiviato. Il giudice ha ritenuto legittima la valutazione globale di tali elementi come indici di non compiuta integrazione, anche in considerazione della dichiarazione resa dal richiedente di non avere procedimenti penali in corso, ritenuta autonomamente idonea a legittimare il diniego. La riabilitazione non impedisce all'amministrazione di considerare il fatto storico accertato e sanzionato; anche fatti anteriori al decennio possono essere valutati nel giudizio complessivo; la mera allegazione dell'omonimia, non supportata da elementi dirimenti, non è stata ritenuta sufficiente. L'integrazione sociale e lavorativa è stata considerata un presupposto ordinario per il soggiorno e un prerequisito della cittadinanza, non elemento decisivo per imporne la concessione.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lett. f), l. n. 91/1992

    «può» essere concessa allo straniero che risieda legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica

    La residenza legale decennale è soltanto il presupposto per proporre la domanda; la concessione della cittadinanza non consegue automaticamente, essendo rimessa a un'ampia valutazione discrezionale dell'amministrazione.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La comunicazione dei motivi ostativi è stata utilizzata dall'amministrazione prima dell'adozione del diniego.

  • art. 46 d.P.R. 445/2000

    Il richiedente ha autocertificato la propria posizione giudiziaria mediante il modulo predisposto per la domanda di cittadinanza; la dichiarazione di assenza di procedimenti penali in corso è stata ritenuta, nel caso concreto, autonomamente sufficiente a legittimare il rigetto.

  • art. 590 c.p.

    Il procedimento per lesioni personali colpose, estinto per remissione di querela, è stato considerato tra gli elementi del giudizio complessivo sulla condotta del richiedente.

  • artt. 71 e 72 l. 685/1975

    La vicenda relativa alla violazione della normativa sugli stupefacenti è stata considerata quale elemento pregiudizievole nell'istruttoria sulla domanda di cittadinanza.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito il presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Sono stati richiamati, unitamente alla normativa nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • La residenza legale in Italia per almeno dieci anni, prevista per la cittadinanza per residenza, costituisce un requisito per la presentazione della domanda e non attribuisce al richiedente un diritto automatico alla concessione dello status civitatis.
  • La concessione della cittadinanza per residenza è espressione di un'ampia discrezionalità amministrativa, diretta a valutare lo stabile inserimento dello straniero nella comunità nazionale e la sua prognostica irreprensibilità, mediante la ponderazione complessiva delle condizioni lavorative, economiche, familiari e della condotta.
  • In materia di concessione della cittadinanza, il sindacato del giudice amministrativo è estrinseco e formale: riguarda la sufficienza dell'istruttoria, la veridicità dei fatti posti a fondamento del diniego e la logicità, coerenza e ragionevolezza della motivazione, senza sostituire la valutazione amministrativa.
  • Nel giudizio sulla cittadinanza possono essere valutati complessivamente anche fatti risalenti a oltre dieci anni prima della domanda; il decennio non costituisce un periodo di osservazione esclusivo o preclusivo per la considerazione di precedenti elementi di condotta.
  • La riabilitazione penale non impedisce all'amministrazione di considerare il fatto storico accertato e sanzionato quale elemento della valutazione discrezionale sulla concessione della cittadinanza.
  • La mera allegazione dell'omonimia, non accompagnata da elementi dirimenti, non è sufficiente a escludere dall'istruttoria gli elementi penali riferiti al richiedente.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanza
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaPonderazione degli interessi e interesse pubblicoLegittimo affidamento

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