Cassazione Civile, Ordinanza n. 10638/2024 del 19/04/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (creditore ipotecario)
La controversia
Una persona fisica aveva convenuto in giudizio vari soggetti, tra cui la titolare formale degli immobili e alcuni creditori iscritti, sostenendo di aver acquistato con scrittura privata alcuni beni immobili, rimasti intestati formalmente alla convenuta, di averli posseduti per oltre vent'anni e di averli quindi usucapiti. Poiché i beni risultavano aggrediti da creditori della titolare formale, chiedeva l'accertamento dell'intervenuta usucapione in suo favore. Il Tribunale rigettava la domanda e la Corte d'appello confermava. In cassazione la ricorrente denunciava violazione e falsa applicazione degli artt. 1141, 1142, 1143, 2697 c.c. e degli artt. 115 e 132 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse errato nella valutazione delle prove, non avesse considerato il principio di non contestazione e avesse omesso l'esame di fatti decisivi circa la sussistenza del possesso utile ad usucapire.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo principale. Ha osservato che la doglianza mirava, in realtà, a una nuova valutazione del materiale probatorio e a una diversa ricostruzione del fatto, attività preclusa in sede di legittimità. Ha ritenuto congrua e non apparente la motivazione della Corte d'appello, che aveva escluso la prova di un possesso attuale e continuato idoneo all'usucapione, valorizzando l'irrilevanza delle deposizioni testimoniali relative a fatti molto risalenti e la mancanza di elementi che dimostrassero il mantenimento del possesso in epoca utile. Ha inoltre rilevato che, in presenza di doppia conforme, non era deducibile il vizio di omesso esame del fatto decisivo. Il ricorso principale è stato quindi rigettato; ciò ha reso superfluo l'esame del ricorso incidentale. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, nonché al pagamento di una somma ulteriore ex art. 96 c.p.c. e di un importo in favore della Cassa delle ammende, oltre all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato dalla ricorrente in tema di prova e qualificazione del possesso utile all'usucapione; la Corte non ne offre una lettura autonoma, limitandosi a rilevare l'inammissibilità sostanziale della censura sulla ricostruzione dei fatti.
Richiamato dalla ricorrente in relazione al possesso; la Corte non approfondisce la norma, ritenendo la doglianza diretta a contestare la valutazione di merito.
Richiamato dalla ricorrente; la Corte non svolge una specifica interpretazione, perché la questione è stata trattata come critica alla valutazione delle prove.
Richiamato per contestare la ripartizione dell'onere probatorio; la Corte ribadisce che la censura, nella sostanza, mirava a ottenere una diversa valutazione delle risultanze istruttorie.
Invocato dalla ricorrente per il principio di non contestazione e per la valutazione delle prove; la Corte non ravvisa alcuna violazione idonea a sovvertire l'apprezzamento di merito.
Invocato come parametro del vizio motivazionale; la Corte esclude la motivazione apparente e ritiene la sentenza di merito dotata del minimo costituzionale.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.
La Corte ribadisce che non è consentito trasformare il ricorso per cassazione in una revisione del fatto; il vizio motivazionale è comunque oggi fortemente limitato e, in presenza di doppia conforme, non è deducibile l'omesso esame del fatto decisivo nei termini prospettati.
Richiamato per la definizione accelerata del ricorso; la Corte applica il meccanismo sanzionatorio connesso alla decisione conforme alla proposta.
Richiamato per la fissazione della trattazione in camera di consiglio a seguito della richiesta della parte ricorrente.
Richiamato per escludere la deducibilità del vizio di omesso esame del fatto decisivo in presenza di doppia conforme, secondo la disciplina applicabile ratione temporis.
Applicato, in combinato disposto con l'art. 380-bis c.p.c., per la condanna aggravata della parte ricorrente e per la liquidazione di somme ulteriori in favore della controparte e della Cassa delle ammende.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
La Corte richiama la disposizione che, nei casi decisi conformemente alla proposta, fonda la valutazione legale dei presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio o una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella compiuta dal giudice di merito.
- La valutazione delle prove, la scelta delle risultanze ritenute decisive e il giudizio di attendibilità dei testimoni sono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito e sono censurabili in cassazione solo nei ristretti limiti del vizio motivazionale o della violazione dei canoni legali di giudizio.
- Una motivazione è sufficientemente esistente quando rende percepibile l'iter logico seguito dal giudice di merito; non è necessario confutare singolarmente ogni elemento difensivo, purché la decisione non sia meramente apparente o manifestamente illogica.
- In presenza di doppia conforme, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non è deducibile nei termini ordinari, ove la censura si risolva nella critica al merito della valutazione probatoria.
- Quando il ricorso è definito conformemente alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., può trovare applicazione la condanna aggravata ex art. 96 c.p.c., quale risposta processuale a una impugnazione manifestamente infondata o abusiva.
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