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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22662/2021 del 11/08/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La procedura fallimentare aveva agito in revocatoria fallimentare per ottenere l'inefficacia di tre operazioni collegate alla crisi della società: la compravendita di due immobili del 18 febbraio 2000 con un soggetto poi indicato come socio unico e amministratore della fallita, una rimessa di euro 61.510,01 su conto corrente societario e l'ipoteca iscritta sui medesimi immobili a garanzia di un mutuo fondiario. In primo grado le domande erano state accolte; la corte d'appello aveva invece riformato la decisione, escludendo la prova della scientia del convenuto acquirente, della notevole sproporzione del prezzo, dell'anomalia della rimessa e della riferibilità alla società dell'ipoteca. Il ricorso per cassazione deduceva: motivazione apparente o insufficiente; omesso esame o contraddittorietà sulla dedotta esistenza di un collegamento negoziale o negozio indiretto tra i vari atti; omesso esame della scientia dell'acquirente; violazione dell'art. 232 c.p.c. per la mancata comparizione all'interrogatorio formale; omesso esame della sproporzione del prezzo; violazione dell'art. 67 l.fall. sulla revocatoria della rimessa, con inversione dell'onere probatorio; omesso esame delle circostanze sulla natura apparente dell'affidamento e sul giroconto; e, quanto all'ipoteca, omesso esame del fatto che il terzo datore fosse anche amministratore e socio unico della società.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili le censure che miravano a ottenere un nuovo apprezzamento dei fatti, a rivisitare la motivazione o a introdurre tardivamente la tesi del collegamento negoziale/negozio indiretto; ha ritenuto infondata la doglianza sull'art. 232 c.p.c., perché la mancata risposta all'interrogatorio formale consente solo una valutazione discrezionale del giudice; ha inoltre escluso che la censura sulla revocatoria della rimessa colpisse la ratio decidendi, poiché la corte territoriale aveva prima escluso in fatto il carattere anomalo del pagamento, presupposto della revocatoria. Quanto alla censura residua sull'ipoteca, la parte stessa ricorrente ha dichiarato cessata la materia del contendere nella memoria. La ricorrente è stata condannata alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 67, comma 2, legge fall.

    la revocatoria dell'atto richiede la prova dei presupposti soggettivi e oggettivi allegati; la Corte esclude che fosse provato l'elemento soggettivo richiesto.

  • art. 67, comma 1, n. 2, legge fall.

    sono revocabili gli atti estintivi non compiuti con mezzi normali di pagamento; se il giudice del merito esclude in fatto l'anomalia del pagamento, manca il presupposto della domanda.

  • art. 67, comma 1, n. 4, legge fall.

    la censura sull'ipoteca non ha avuto seguito, anche perché la garanzia era riferita al terzo datore e non alla società fallita.

  • art. 232 c.p.c.

    la mancata risposta all'interrogatorio formale non produce un'ammissione automatica, ma consente al giudice una valutazione discrezionale alla luce di ogni altro elemento di prova.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    il vizio di motivazione apparente è scrutinabile solo se la sentenza sia priva del minimo costituzionale di motivazione; altrimenti la censura è infondata.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    dopo la riforma del 2012 non è più deducibile l'insufficienza o contraddittorietà della motivazione come tale; il sindacato riguarda l'omesso esame di fatti decisivi e non consente una nuova valutazione del merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    in caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare la censura di omesso esame in una richiesta di nuova valutazione del fatto, delle prove o della credibilità delle risultanze istruttorie.
  • La figura del collegamento negoziale o del negozio indiretto deve essere tempestivamente dedotta e specificamente allegata come causa petendi; non basta un generico richiamo a una strategia complessiva delle parti.
  • L'interrogatorio formale non determina un'automatica ficta confessio: la mancata risposta integra solo un elemento valutabile dal giudice, che può ritenerlo non decisivo alla luce degli altri elementi di causa.
  • Nella revocatoria fallimentare degli atti estintivi, la censura deve colpire la concreta ratio decidendi: se il giudice esclude in fatto il carattere anomalo del pagamento, è irrilevante discutere dell'onere probatorio sulla scientia della banca.
  • La revocatoria di un atto richiede la prova di tutti i presupposti costitutivi della fattispecie; in difetto della prova di uno di essi, la domanda non può essere accolta anche se gli altri siano astrattamente discussi.

Come è indicizzato

MaterieAzione revocatoriaProveImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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