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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00283/2024 del 04/01/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di una lavoratrice, qualificata come segretaria di IV livello del CCNL Studi Professionali, volta ad ottenere l'accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato con un titolare di studio medico per un primo periodo di fatto non formalizzato e, per altri periodi successivi regolarizzati, il pagamento di differenze retributive e TFR, oltre ad altre voci poi non accolte in appello. La Corte d'appello ha accolto solo in parte la domanda, riconoscendo il rapporto di lavoro per il periodo 1 maggio 2004 - 31 dicembre 2005 e condannando il datore al pagamento di differenze retributive e TFR, ritenendo inoltre non provata la corresponsione di quanto dovuto nei periodi successivi formalizzati, ma escludendo la prova di un orario di lavoro maggiore. Il datore ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) omesso esame di fatti decisivi, erronea e insufficiente valutazione delle prove testimoniali e violazione dell'art. 116 c.p.c., con dedotta nullità della sentenza ex art. 132 c.p.c. per motivazione mancante/apparente o contraddittoria; 2) omesso esame e nullità della sentenza per avere la Corte ritenuto non contestati i conteggi della lavoratrice relativi al TFR, nonostante la contestazione datoriale e la dedotta inconsistenza dei conteggi per mancata prova delle mansioni e dell'orario; 3) violazione e falsa applicazione dell'art. 2094 c.c. per insussistenza, secondo il ricorrente, della prova della subordinazione, in mancanza di riferimenti testimoniali sufficienti su mansioni e soggezione al potere direttivo. La Suprema Corte ha ritenuto tutte le censure inammissibili perché dirette, in sostanza, a sollecitare una rivalutazione del merito e del materiale probatorio, attività preclusa in sede di legittimità; ha inoltre osservato che la Corte territoriale aveva correttamente applicato i principi sull'accertamento della subordinazione e sul principio di non contestazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze sul preteso omesso esame di fatti decisivi e sulla valutazione delle prove non integrassero un vizio denunciabile ex art. 360, n. 5 c.p.c., ma mirassero a una diversa lettura del compendio istruttorio; ha escluso anche la nullità della sentenza per motivazione apparente, osservando che la decisione d'appello conteneva una motivazione comprensibile e idonea a rendere percepibile il percorso argomentativo. Quanto alla dedotta violazione dell'art. 2094 c.c., la Corte ha rilevato che il giudice di merito aveva correttamente individuato la subordinazione sulla base di un complesso di elementi, tra cui l'inquadramento come segretaria di IV livello in uno studio professionale, posizione logicamente compatibile con la soggezione al potere direttivo e di controllo del professionista. È stata inoltre richiamata la correttezza dell'applicazione del principio di non contestazione in relazione ai conteggi della lavoratrice. Nessuna statuizione sulle spese, poiché l'intimata non si è difesa; disposto il raddoppio del contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    secondo comma, ult. parte

    consente la decisione in camera di consiglio con riserva della motivazione

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    il sindacato di legittimità sul vizio motivazionale è ristretto all'omesso esame di un fatto storico decisivo e non consente la rivalutazione delle prove

  • art. 116 c.p.c.

    la violazione è deducibile solo se il giudice attribuisca a una prova un valore diverso da quello previsto o dichiari di valutarla secondo prudente apprezzamento in presenza di prova legale; non quando si contesti il cattivo esercizio del prudente apprezzamento

  • art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c.

    la nullità della sentenza per difetto di motivazione ricorre solo in caso di anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante, come motivazione apparente, perplessa, incomprensibile o mancante

  • art. 2094 c.c.

    la subordinazione si accerta attraverso il vincolo di soggezione al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore, desumibile da un complesso di circostanze da valutare unitariamente

  • art. 111, sesto comma Cost.

    impone il "minimo costituzionale" della motivazione

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    in caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio: le censure che, sotto la veste dell'omesso esame di fatti decisivi o della violazione di legge, mirano in realtà a ottenere una diversa ricostruzione del merito sono inammissibili.
  • La nullità della sentenza per motivazione apparente ricorre solo quando la motivazione, pur esistente graficamente, sia obiettivamente inidonea a rendere percepibile il fondamento della decisione; non basta una motivazione ritenuta dal ricorrente insufficiente o non condivisibile.
  • La valutazione dell'attendibilità dei testimoni, il peso da attribuire alle singole deposizioni e la scelta delle prove ritenute più persuasive sono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito e non sindacabili in cassazione se sorretti da motivazione logica e comprensibile.
  • La violazione dell'art. 116 c.p.c. è configurabile solo quando il giudice attribuisca a una prova un valore giuridico diverso da quello previsto dalla legge o dichiari di valutarla secondo prudente apprezzamento in presenza di una prova legale; non quando si contesti il modo in cui il prudente apprezzamento è stato esercitato.
  • L'accertamento della subordinazione ex art. 2094 c.c. richiede una valutazione complessiva di indici fattuali, essendo centrale il vincolo di soggezione al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro.
  • Il principio di non contestazione opera quando la parte convenuta ometta una presa di posizione chiara e specifica sui fatti costitutivi allegati dall'attore; una contestazione generica non è sufficiente a escluderne l'ammissione.
  • Quando il giudice di merito ritiene non specificamente contestati i conteggi prodotti dalla controparte, tale apprezzamento, se congruamente motivato, non è censurabile in cassazione come vizio motivazionale.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRProveImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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