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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25847/2025 del 22/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (utilizzatore)

La controversia

La lite nasce dalla vendita di un'imbarcazione modello "Conam 58 Sport HT", poi concessa in locazione finanziaria alla società utilizzatrice. A seguito della consegna e delle contestazioni sui difetti dell'unità, la venditrice aveva riconosciuto alcuni vizi con verbale del 25.09.2009 e si era impegnata a eliminarli. La società utilizzatrice ha poi agito per ottenere il risarcimento del danno corrispondente al costo degli interventi necessari a eliminare i difetti rimasti o ripresentatisi, in particolare: distacchi e spaccature della vernice cangiante, mancata chiusura del pozzetto in cristallo specchiato e mancato montaggio del tetto scorrevole dell'hard top in cristallo. Il Tribunale ha rigettato la domanda ritenendo applicabile la disciplina dei vizi della cosa venduta e la riconoscibilità dei difetti. La Corte d'appello ha invece accolto la domanda, qualificando l'impegno della venditrice a eliminare i vizi come autonoma obbligazione di facere soggetta alle regole generali sull'inadempimento, e ha liquidato il danno in euro 118.000 oltre accessori. La società venditrice ha proposto ricorso per cassazione con otto motivi: 1) violazione dell'art. 2697 c.c. per avere la Corte d'appello addossato alla venditrice la prova dell'insussistenza dei difetti e dell'inesattezza dell'adempimento; 2) violazione degli artt. 1218 e 2697 c.c. per l'asserita inversione dell'onere della prova del nesso eziologico tra ripristino e nuovi difetti; 3) violazione degli artt. 1218, 1223 e 2697 c.c. per mancata valutazione probabilistica del nesso causale secondo il criterio della preponderanza dell'evidenza; 4) omesso esame del fatto che l'imbarcazione era stata varata e usata in acqua dopo la riconsegna; 5) violazione dei criteri legali di interpretazione contrattuale per avere la Corte letto il verbale del 25.09.2009 come obbligo di integrale sverniciatura e riverniciatura; 6) violazione degli artt. 1223, 1225, 1226 e 1227 c.c. per la liquidazione del danno, ritenuta sproporzionata e non ridotta per il comportamento dell'utilizzatrice; 7) violazione degli artt. 1491, 1667 e 2226 c.c. e della buona fede, per non avere riconosciuto decadenze e limiti propri della garanzia per vizi e dell'accettazione dell'opera; 8) omesso esame della sottoscrizione del verbale di riconsegna del 31.03.2010, che secondo la ricorrente integrava accettazione delle opere eseguite e rinuncia a contestazioni. La Cassazione ha ritenuto infondati o inammissibili tutti i motivi, affermando che l'impegno del venditore a eliminare i vizi dà luogo a un'autonoma obbligazione di facere, separata dalla garanzia ex art. 1490 c.c. e soggetta alla disciplina generale delle obbligazioni; conseguentemente, sul debitore grava la prova dell'esatto adempimento anche quando sia dedotto un inesatto adempimento. Ha inoltre ritenuto inammissibili le censure che sollecitavano una diversa lettura del verbale e delle prove, o che non coglievano la ratio decidendi della sentenza impugnata. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso della società venditrice/incorporante. Ha confermato la decisione della Corte d'appello che aveva riconosciuto il diritto della società utilizzatrice al risarcimento del danno per l'inadempimento dell'obbligo assunto dalla venditrice di eliminare i vizi dell'imbarcazione. La Corte ha ribadito che tale obbligo di facere è autonomo rispetto alla garanzia per vizi della cosa venduta e resta soggetto alle regole ordinarie dell'inadempimento contrattuale, con conseguente onere del debitore di provare l'esatto adempimento. Sono state respinte anche le doglianze sulla quantificazione del danno e sull'interpretazione del verbale di accordo, perché dirette a ottenere una rivalutazione di merito o comunque inammissibili. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di lite e dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1491 c.c.

    La disciplina della garanzia per vizi della cosa venduta non si applica quando l'azione sia fondata sull'inadempimento di un autonomo obbligo del venditore di eliminare i vizi già riconosciuti.

  • art. 1490 c.c.

    La garanzia per vizi resta esterna e distinta rispetto all'obbligazione di facere assunta dal venditore con l'impegno di eliminare i difetti.

  • art. 2697 c.c.

    Quando è dedotto l'inadempimento o l'inesatto adempimento di un'obbligazione contrattuale, il creditore deve allegare l'inesattezza, mentre al debitore spetta provare l'esatto adempimento.

  • art. 1218 c.c.

    L'obbligazione di eliminare i vizi, una volta assunta, è soggetta alla disciplina generale dell'inadempimento contrattuale; incombe sul debitore la prova liberatoria dell'esatto adempimento.

  • art. 1223 c.c.

    La liquidazione del danno deve essere rapportata al pregiudizio conseguenza dell'inadempimento, ma nel caso concreto la censura sulla quantificazione è stata ritenuta inammissibile.

  • art. 1225 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di quantificazione del danno, ma senza che la Corte ne ricavasse un diverso principio applicativo.

  • art. 1226 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per la liquidazione equitativa del danno, ma la censura è stata ritenuta inammissibile.

  • art. 1227 c.c.

    La deduzione del concorso colposo del creditore non è stata accolta per difetto di specificità e perché tendeva a ottenere una nuova valutazione di merito.

  • art. 1362 c.c.

    L'interpretazione del verbale del 25.09.2009 è riservata al giudice di merito e può essere censurata solo per violazione dei canoni ermeneutici, non tramite una mera lettura alternativa.

  • art. 1363 c.c.

    Richiamato tra i canoni interpretativi invocati dalla ricorrente, senza che la Corte ravvisasse una loro effettiva violazione.

  • art. 1366 c.c.

    Richiamato tra i canoni interpretativi invocati dalla ricorrente, ma la doglianza è stata giudicata come semplice contrapposizione di merito.

  • art. 1367 c.c.

    Richiamato tra i canoni interpretativi invocati dalla ricorrente, ma non ritenuto concretamente violato.

  • art. 1667 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere l'applicazione analogica della disciplina dell'appalto, ma la Corte ha escluso che ciò muti la natura autonoma dell'obbligazione di eliminare i vizi.

  • art. 2226 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di contratto d'opera; la Corte ha ribadito che l'impegno a eliminare i vizi resta un'obbligazione autonoma non soggetta ai termini della garanzia.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Usato per denunciare violazioni di legge; la Corte ha rigettato o dichiarato inammissibili le censure che miravano in realtà a una nuova valutazione del merito.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di omesso esame è stato escluso perché le censure riguardavano questioni o risultanze istruttorie già valutate, non fatti storici decisivi realmente omessi.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • L'impegno assunto dal venditore di eliminare i vizi della cosa venduta integra un'autonoma obbligazione di facere, distinta dalla garanzia per vizi ex art. 1490 c.c., e non richiede l'esercizio delle azioni edilizie.
  • Quando il creditore agisce per l'inadempimento dell'obbligo di ripristino assunto dal venditore, si applica la disciplina generale delle obbligazioni: il creditore deve allegare l'inesattezza dell'adempimento, mentre il debitore deve provare di avere adempiuto esattamente.
  • Il fatto che il compratore abbia continuato a usare il bene o lo abbia riconsegnato senza immediate contestazioni non trasforma automaticamente la pretesa risarcitoria in azione soggetta ai termini e alle decadenze della garanzia per vizi, se la domanda riguarda l'inadempimento dell'obbligo di ripristino.
  • L'interpretazione di un accordo o verbale che definisca gli interventi da eseguire è accertamento di fatto riservato al giudice di merito; in cassazione non è consentito proporre una lettura alternativa se non si dimostra una concreta violazione dei canoni ermeneutici.
  • La censura di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile quando mira a contestare la valutazione delle prove o a introdurre ipotesi alternative, e non indica un fatto storico decisivo effettivamente trascurato.
  • La liquidazione del danno non può essere validamente censurata in cassazione se la doglianza si risolve nella richiesta di una diversa valutazione delle risultanze tecniche o fattuali compiuta dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieCompravenditaInadempimentoImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaRisoluzione del contrattoBuona fede e correttezza

Testo integrale

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