Cassazione Civile, Ordinanza n. 31867/2022 del 27/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
I ricorrenti hanno dedotto di non avere ricevuto la remunerazione prevista dalle direttive comunitarie in materia di formazione medica specialistica e hanno chiesto il risarcimento del danno per la mancata o tardiva attuazione di tali direttive da parte dello Stato. Dopo il rigetto in primo grado e la conferma in appello, hanno proposto ricorso per cassazione con due motivi. Con il primo hanno censurato l'applicazione dell'orientamento che limitava il diritto all'indennizzo ai medici iscritti ai corsi dall'anno 1982 in poi, sostenendo che tale indirizzo fosse superato dalla giurisprudenza unionale e di legittimità successiva. Con il secondo hanno denunciato violazioni di numerose norme sostanziali e processuali, sostenendo di avere documentato l'iscrizione e il conseguimento del diploma di specializzazione e che la corte territoriale avrebbe errato nell'apprezzare l'onere della prova, nell'escludere documenti prodotti in appello e nell'omettere pronunce sulle richieste istruttorie, oltre che nel non valorizzare il principio di non contestazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo non cogliesse la reale ratio decidendi della sentenza impugnata, poiché il rigetto delle domande in appello non era fondato sul tema dell'anno di iscrizione ai corsi, ma sulla mancata prova dell'anno di immatricolazione e della durata del corso frequentato. Anche il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché difettoso di specificità: nel ricorso non erano indicati in modo puntuale il contenuto e la collocazione dei documenti invocati, né gli atti processuali rilevanti per verificare le dedotte contestazioni, e la doglianza sulle violazioni processuali non era decisiva rispetto alla decisione. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato per la trattazione in camera di consiglio
richiamato per la trattazione in camera di consiglio
richiamato quale parametro dei motivi di ricorso per cassazione
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
la censura è inammissibile se il ricorso non indica specificamente il contenuto e la collocazione processuale dei documenti e degli atti richiamati
i documenti prodotti solo in appello sono stati ritenuti non ammissibili
invocato tra le censure, ma ritenuto non decisivo ai fini dell'inammissibilità
invocato tra le censure processuali
richiamato in relazione all'onere della prova dell'anno di immatricolazione e della durata del corso
artt. 2699, 2700, 2714, 2724, 2725, 2727, 2728, 2729, 2730, 2733 c.c.
richiamati nel secondo motivo, senza che la Corte ne ravvisasse decisività autonoma
richiamati nel secondo motivo come norme asseritamente violate
richiamato nel secondo motivo
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
applicato per l'ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso
art. 5 Trattato CEE
richiamato nel primo e secondo motivo in tema di mancata attuazione delle direttive
art. 189 Trattato CEE
richiamato nel primo e secondo motivo in tema di direttive comunitarie
Direttiva CEE 75/362
richiamata come fonte dell'obbligo di remunerazione della formazione specialistica
Direttiva CEE 75/363
richiamata come fonte dell'obbligo di remunerazione della formazione specialistica
Direttiva CEE 82/76
richiamata come fonte dell'obbligo di remunerazione della formazione specialistica
Direttiva CEE 93/16
richiamata nel secondo motivo
art. 6 d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257
richiamato come disciplina interna della remunerazione dei medici specializzandi
richiamato come norma invocata dai ricorrenti
artt. 2, 3, 10 e 97 Cost.
richiamati a sostegno della domanda risarcitoria per mancata attuazione delle direttive
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione la censura deve investire la reale ratio decidendi della sentenza impugnata; se attacca un argomento solo preliminare o incidentale, il motivo è inammissibile.
- L'onere di allegazione e prova grava sulla parte che chiede il risarcimento: nel caso di pretesa correlata alla frequenza di corsi di specializzazione, occorre dimostrare con precisione anno di immatricolazione e durata del corso, oltre ai presupposti del diritto azionato.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non indica specificamente il contenuto dei documenti e degli atti processuali richiamati, impedendo il controllo di legittimità sulla dedotta violazione di legge o sul vizio motivazionale.
- Le doglianze relative a violazioni processuali sono utili solo se decisive, cioè se incidono concretamente sul contenuto della decisione e arrecano un effettivo pregiudizio alla parte che le deduce.
- I documenti prodotti solo in appello possono essere dichiarati inammissibili; la contestazione in cassazione di tale statuizione richiede una censura specifica e autosufficiente.
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