Cassazione Penale, Sentenza n. 41873/2023 del 16/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza del 04/02/2022 con cui il Tribunale di Trieste lo ha dichiarato colpevole ai sensi dell'art. 14, comma 10, d.lgs. n. 81/2008 e lo ha condannato all'ammenda di euro 2.500,00. Il ricorrente deduceva inosservanza/erronea applicazione delle norme citate e vizio di motivazione, sostenendo che il reato riguardava l'inottemperanza al provvedimento di sospensione del 25/09/2019 e che tale provvedimento non sarebbe mai stato notificato a mani proprie (locale chiuso), essendo stato inviato per raccomandata perfezionatasi per compiuta giacenza; contestava inoltre l'estensibilità al caso dell'orientamento giurisprudenziale richiamato dal Tribunale (Sez. 3, n. 30176/2017) e sosteneva che il provvedimento non fosse esecutorio e che alla data del fatto fosse ancora nei termini per impugnazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha confermato che il ricorrente, titolare dell'impresa di ristorazione, non ottemperò al provvedimento di sospensione del 25/09/2019 emesso dall'Ispettorato del Lavoro. La Corte ha ritenuto che il provvedimento di sospensione previsto dall'art. 14 d.lgs. 81/2008 abbia natura limitativa della sfera giuridica del privato e carattere sanzionatorio ed sia immediatamente efficace; ha altresì ritenuto valida la notifica a mezzo raccomandata perfezionatasi per compiuta giacenza (con riferimento alla giurisprudenza su CAD e notifiche postali) e ha affermato che l'ignoranza dell'atto dovuta al mancato ritiro della raccomandata è rilevante anche a titolo di colpa. Poiché il ricorrente non contestava la regolarità della notificazione né allegava di non essere venuto a conoscenza dell'atto, la Corte ha respinto il motivo. Ha inoltre imposto le spese e fissato in euro 3.000,00 la somma dovuta alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
disposizioni sui provvedimenti di sospensione dell'attività per impiego di personale non risultante dalla documentazione e sanzioni (commi 1, 3, 4, 9, 10, 11-bis richiamati nel testo)
Il provvedimento di sospensione ha natura limitativa e sanzionatoria ed è immediatamente efficace; il datore che non ottempera è penalmente perseguibile ai sensi del comma 10.
norme in materia di verbali di prescrizioni da parte dell'organo di vigilanza (citato come confronto giurisprudenziale)
Il principio giurisprudenziale relativo alla notifica postale dei verbali di prescrizione è stato ritenuto applicabile, in termini di prova della notifica per compiuta giacenza, anche a notifiche di provvedimenti amministrativi rilevanti per l'ambito penale.
efficacia dei provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei privati regolata dalla comunicazione anche con modalità previste per gli irreperibili
L'efficacia di un provvedimento amministrativo limitativo sorge con la comunicazione/notifica, che può essere perfezionata secondo le forme previste per gli irreperibili; ciò giustifica l'utilizzo della raccomandata e della regola della compiuta giacenza.
sulla esecuzione coattiva dei provvedimenti amministrativi
L'esecutorietà è funzionalmente collegata all'esistenza di un obbligo che l'amministrazione può far valere anche coattivamente; ciò non esclude la immediata efficacia di provvedimenti cautelari o sanzionatori.
art. 21-quater legge n. 241/1990
i provvedimenti amministrativi efficaci sono eseguiti immediatamente salvo diversa previsione
Conferma il principio di immediata efficacia degli atti amministrativi efficaci, salvo previsioni contrarie.
art. 8 legge n. 890/1982 (richiamato giurisprudenzialmente)
disciplinava la notifica per mezzo dell'ufficio postale e la comunicazione di avvenuto deposito (CAD)
La Corte ha richiamato l'orientamento che richiede la produzione dell'avviso di ricevimento/CAD per provare il perfezionamento della notifica per compiuta giacenza; tuttavia la regola è stata applicata per affermare che la compiuta giacenza raggiunge lo scopo di informazione del destinatario.
art. 606 cod. proc. pen., lett. b) ed e)
motivi di ricorso per cassazione (inosservanza o errata applicazione di norme di diritto e vizio di motivazione)
Motivazione dell'impugnazione utilizzata dal ricorrente, ritenuta però infondata dalla Corte.
onere delle spese a carico del ricorrente quando il ricorso è inammissibile e ascrivibile a sua colpa
Sulla base di tale norma la Corte ha liquidato le spese e disposto il versamento in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- I provvedimenti di sospensione ex art. 14 d.lgs. 81/2008 hanno natura limitativa e sanzionatoria e sono immediatamente efficaci salvo diversa previsione: non è necessario attendere la decisione su un eventuale ricorso amministrativo per l'operatività dell'ordine di sospensione.
- La notifica mediante raccomandata che si perfeziona per compiuta giacenza (CAD) è idonea a far sorgere la conoscibilità dell'atto: il mancato ritiro della raccomandata da parte del destinatario può integrare condotta colposa e non giustifica l'inottemperanza al provvedimento.
- Chi contesta l'efficacia o la conoscenza di un provvedimento amministrativo deve allegare e dimostrare specificamente l'irregolarità della notifica o la mancata conoscenza; deduzioni generiche non sono sufficienti.
- In caso di notifica mediante servizio postale, per provare il perfezionamento della notifica si deve fare riferimento alla documentazione che attesti il deposito (avviso di ricevimento/CAD) e, in assenza di ritiro, opera la presunzione di conoscenza secondo l'orientamento giurisprudenziale richiamato.
- Nelle ipotesi contravvenzionali la colpa o la negligenza del datore di lavoro (anche omissione del ritiro di una raccomandata contenente un provvedimento che limita l'attività) può essere sufficiente a sanzionare penalmente l'inottemperanza.
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