Cassazione Civile, Ordinanza n. 20110/2022 del 22/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (appaltatore)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto di appalto per lavori edili e impiantistici. Una società committente aveva ottenuto in primo grado l’accoglimento della propria opposizione al decreto ingiuntivo emesso su istanza dell’appaltatrice per il pagamento del corrispettivo residuo dei lavori, sul presupposto che non fosse stata fornita prova sufficiente dell’esecuzione delle opere. La corte d’appello ha invece ritenuto provata la completa esecuzione delle lavorazioni, valorizzando le testimonianze, una diffida inviata dalla committente e altri riscontri documentali, e ha quindi liquidato il compenso ai sensi dell’art. 1657 c.c. tramite consulenza tecnica d’ufficio, detraendo quanto già pagato e revocando il decreto ingiuntivo opposto. Nel ricorso per cassazione la committente ha dedotto, con due motivi sostanzialmente sovrapponibili, la violazione dell’art. 1657 c.c. in combinato con l’art. 2697 c.c., sostenendo: che la corte d’appello non avrebbe potuto ricorrere alla consulenza tecnica per colmare un deficit probatorio relativo sia all’an sia al quantum delle prestazioni, perché in presenza di contestazione sull’entità delle opere eseguite gravava sull’appaltatrice la prova delle lavorazioni effettivamente svolte; che il preventivo usato come base del conteggio era un documento unilaterale e contestato, privo di efficacia probatoria; che la consulenza era generica e fondata su criteri teorici e medi di mercato, senza accertamenti tecnici specifici sulle opere realmente eseguite.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i due motivi e ha respinto il ricorso. Ha affermato che la corte territoriale aveva compiuto un accertamento di fatto, non validamente censurato in cassazione, secondo cui l’appaltatrice aveva eseguito integralmente le lavorazioni appaltate; una volta accertato ciò, era corretto procedere alla determinazione del compenso residuo ex art. 1657 c.c. La Corte ha inoltre precisato che non vi è violazione dell’art. 2697 c.c. quando la doglianza investe la valutazione delle prove e non la ripartizione dell’onere probatorio, e che la consulenza tecnica d’ufficio può essere utilizzata come consulenza percipiente per acquisire dati tecnici, purché i fatti rilevanti siano stati tempestivamente allegati e richiedano cognizioni specialistiche. Ha poi rilevato che la censura sull’interpretazione del preventivo e degli atti difensivi non era specifica, non essendo stati indicati i criteri ermeneutici violati né riprodotto il testo degli atti. Nessuna statuizione sulle spese per mancanza di difesa della resistente; è stato altresì dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
In caso di controversia sull’esecuzione dell’opera e sul corrispettivo, il giudice può determinare il compenso dovuto facendo ricorso a valutazioni tecniche sui dati di causa, una volta accertata l’effettiva esecuzione delle lavorazioni appaltate.
La violazione dell’onere della prova si configura solo se il giudice attribuisce l’onere a una parte diversa da quella onerata; non quando si censura la valutazione delle prove che il giudice ha ritenuto idonee o insufficienti a soddisfare tale onere.
La deduzione di violazione di legge non può essere usata per contestare la ricostruzione del fatto e la valutazione delle prove compiute dal giudice di merito.
La censura sulla valutazione delle prove o sull’omesso esame di fatti decisivi è ammissibile solo nei limiti del vizio motivazionale tipizzato.
L’impugnazione proposta oltre l’anno dalla pubblicazione della sentenza ma ancora nei termini per effetto della sospensione feriale si considera tempestiva entro il termine lungo.
Se l’impugnazione è tempestiva entro il termine lungo, la notifica va eseguita nel domicilio processuale del difensore e non personalmente alla parte.
L’interpretazione del contenuto degli atti processuali è sindacabile in cassazione solo se si denuncia specificamente la violazione dei criteri ermeneutici oppure l’omesso esame di fatti decisivi.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- La violazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice alteri il riparto dell’onere probatorio; se la censura investe l’apprezzamento delle prove, il vizio è eventualmente deducibile nei limiti del vizio di motivazione tipizzato.
- In tema di appalto, una volta accertata in fatto l’esecuzione dell’opera, il giudice può determinare il compenso residuo applicando l’art. 1657 c.c., anche con l’ausilio di una consulenza tecnica d’ufficio.
- La consulenza tecnica d’ufficio non è mezzo di prova in senso stretto, ma può svolgere funzione percipiente per acquisire dati tecnici quando i fatti costitutivi della pretesa siano stati ritualmente allegati e richiedano specifiche cognizioni specialistiche.
- La censura in cassazione contro l’interpretazione di atti processuali richiede la puntuale indicazione dei criteri ermeneutici asseritamente violati, del testo dell’atto interpretato e dei fatti decisivi eventualmente trascurati; in difetto, la doglianza non supera il vaglio di specificità.
- Quando l’impugnazione è tempestiva per effetto della sospensione feriale, la notifica del ricorso per cassazione segue le regole ordinarie dell’art. 330 c.p.c. e va eseguita presso il difensore costituito.
- Il giudice di legittimità non rivaluta il merito delle risultanze istruttorie se non nei ristretti limiti del vizio di omesso esame di un fatto decisivo.
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