Cassazione Penale, Sentenza n. 3742/2025 del 29/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha convalidato il sequestro preventivo delle opere realizzate su un fondo ritenuto di natura agricola a Forio d'Ischia (fogli 27, pl. 11 e 426) per presunte violazioni urbanistiche e paesaggistiche: lavori realizzati in difformita' dalle C.I.L.A. del 28/12/2017 e del 27/02/2023, in assenza di permesso di costruire e autorizzazione paesaggistica, in zona di tutela paesaggistica e di protezione integrale del P.T.P. per l'isola di Ischia. Il ricorrente deduceva: 1) vizio di motivazione per aver definito il fondo "agricolo" sulla sola base della relazione dell'agente di P.G., trascurando le prove contrarie e la consulenza della difesa; 2) violazione di legge in ordine alla ritenuta continuazione tra opere pregresse e opere recenti, sostenendo che le opere piu' recenti (sostituzione del cancello, tubolari e rete, campo di bocce con travi di fondazione) costituiscono manutenzione ordinaria o rientrano nella C.I.L.A. del 2017 e quindi non giustificano il sequestro.
La decisione
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Richiama il principio secondo cui il ricorso per cassazione avverso provvedimenti cautelari reali e' ammesso solo per violazione di legge (art. 325 c.p.p.), ma tale vizio comprende anche la totale o apparentemente insufficiente motivazione. Tuttavia, nel caso concreto il Tribunale del riesame ha effettuato una compiuta valutazione degli elementi difensivi, ha descritto gli interventi realizzati e ha motivato in modo dettagliato il mutamento di destinazione d'uso non assentito e la connessione funzionale tra le opere pregresse e quelle sottoposte a sequestro. Le censure difensive risultano essere, quindi, una diversa valutazione del merito non sindacabile in sede di legittimita'. Il ricorrente e' condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.P.R. n. 380 del 2001 (Testo Unico Edilizia)
Le opere contestate sono state ritenute non conformi agli atti abilitativi e alla disciplina urbanistica; l'art. 44 e' richiamato in relazione ai reati edilizi per opere eseguite senza titolo o in difformita' da titoli abilitativi
d.lgs. n. 42 del 2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio)
Richiama l'obbligo di autorizzazione paesaggistica per interventi in aree sottoposte a tutela; l'assenza di tale autorizzazione e il mutamento del paesaggio giustificano il provvedimento ablativo
codice di procedura penale
Stabilisce che il ricorso per cassazione contro provvedimenti cautelari reali e' consentito per violazione di legge; la Corte ricorda che il vizio di violazione di legge comprende anche vizi gravi della motivazione
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sezioni Unite)
Sez. U. n. 25932 del 29/05/2008; Sez. 2, n. 18952 del 14/03/2017
Precisa i limiti di ammissibilita' del ricorso per cassazione in materia di misure reali e i criteri per valutare quando la motivazione e' del tutto assente o meramente apparente
Massime di principio
- Avverso provvedimenti cautelari reali la cassazione e' ammessa soltanto per violazione di legge (art. 325 c.p.p.); per avere successo bisogna dimostrare un vizio di diritto o una motivazione del provvedimento gravemente carente
- La contestazione sulla qualificazione del fondo (agricolo vs altra destinazione) richiede prova documentale e perizia tecnica: catasto, piani urbanistici, certificazioni comunali e consulenze tecniche possono essere decisive in sede di riesame
- Perche' opere apparentemente minori non siano ritenute 'continuazione' di interventi pregressi bisogna dimostrare assenza di collegamento funzionale e autonoma natura interventistica (cronologia, tipologia dei lavori, scopi diversi); altrimenti il giudice puo' ravvisare un mutamento di destinazione d'uso non assentito
- La C.I.L.A. non autorizza interventi che modificano la destina- zione d'uso o che ricadono in zone sottoposte a vincolo paesaggistico: in tali aree e' spesso necessaria la preventiva autorizzazione paesaggistica della Soprintendenza
- In questioni di sequestro e ablatorieta' conviene proporre nel processo di riesame una difesa tecnica dettagliata (CTU, prove documentali puntuali) e, se possibile, sollecitare provvedimenti amministrativi o sanatorie ove ammissibili
- Le censure meramente rivolte a una diversa valutazione del merito (es. che le opere siano solo manutenzione ordinaria) difficilmente prosperano in Cassazione se il giudice di merito ha fornito motivazione coerente e completa
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