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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11329/2023 del 02/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce da un'azione revocatoria promossa dal fallimento per ottenere la declaratoria di inefficacia di un pagamento di euro 35.000, eseguito dalla società poi fallita in favore del ricorrente poco prima del fallimento. Il tribunale aveva ritenuto che il pagamento fosse avvenuto tramite una delegazione di pagamento/mezzo anomalo, con esclusione della tesi difensiva della cessione del credito prodotta dal convenuto, anche perché la scrittura di cessione era priva di data certa ed era stata smentita dalle dichiarazioni del terzo pagatore. La corte d'appello ha confermato, escludendo la violazione dell'art. 112 c.p.c. e negando che si trattasse di pagamento nei termini d'uso ex art. 67 l.fall. Il ricorrente ha proposto cinque motivi: (1) violazione degli artt. 67 l.fall., 1260 ss. e 1268 ss. c.c. per avere la corte qualificato il pagamento come delegazione anziché come cessione del credito, con conseguente pretesa insussistenza del presupposto soggettivo e oggettivo dell'azione nei suoi confronti; (2) violazione dell'art. 112 c.p.c. per asserita pronuncia ultra petita e per avere il giudice rilevato d'ufficio l'inesistenza della cessione senza domanda di simulazione; (3) violazione degli artt. 1362 ss. c.c. per erronea interpretazione del contratto del 6/7/2009; (4) violazione dell'art. 67, commi 1 e 2, l.fall. per l'asserita inapplicabilità della norma ai pagamenti in denaro; (5) violazione dell'art. 67, comma 3, l.fall. per avere escluso che il pagamento fosse stato eseguito nei termini d'uso, sostenendo che la modalità non fosse estranea ai rapporti tra le parti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato l'intero ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i primi tre motivi e il quinto, pur formalmente formulati come violazioni di legge, mirassero in realtà a contestare l'accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito sulla natura dell'operazione e sulle modalità del pagamento; tali doglianze sono state ricondotte, al più, al vizio motivazionale e dichiarate inammissibili anche per il limite dell'art. 348-ter, u.c., c.p.c., poiché la sentenza d'appello era fondata sulle stesse ragioni di fatto della decisione di primo grado. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché introduceva per la prima volta in cassazione una questione non trattata in appello. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di lite e del contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 67 l.fall.

    la Corte non entra nel merito della revocabilità, ma conferma che le censure del ricorrente investivano accertamenti di fatto e che la questione sul pagamento nei termini d'uso non può essere riesaminata in cassazione nei limiti prospettati.

  • art. 2704 c.c.

    la mancanza di data certa della scrittura di cessione del credito è stata valorizzata dai giudici di merito come ragione di inopponibilità al curatore, e tale apprezzamento fattuale non è stato superato in cassazione.

  • art. 112 c.p.c.

    la censura di ultrapetizione è stata respinta nei gradi di merito perché il giudice può qualificare giuridicamente i fatti accertati senza violare il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • artt. 1260 ss. c.c.

    sono richiamati dal ricorrente per sostenere la cessione del credito, ma la Cassazione rileva che la doglianza mira in realtà a contestare la ricostruzione fattuale operata dai giudici di merito.

  • artt. 1268 ss. c.c.

    sono richiamati dal ricorrente per sostenere la delegazione di pagamento/cessione, ma la questione viene ricondotta a un apprezzamento di fatto non sindacabile nei termini dedotti.

  • artt. 1362 ss. c.c.

    sono invocati per censurare l'interpretazione del contratto del 6/7/2009, ma la Corte reputa la censura inammissibile perché sostanzialmente diretta contro un accertamento di fatto.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    la deduzione di violazione di legge è stata ritenuta impropria quando, in realtà, i motivi contestavano la ricostruzione del fatto compiuta nei gradi di merito.

  • art. 360 n. 4 c.p.c.

    la censura di violazione dell'art. 112 c.p.c. è stata esaminata ma respinta perché non vi era ultrapetizione.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    i motivi sono stati riqualificati come doglianze motivazionali e dichiarati inammissibili; inoltre mancava l'indicazione specifica del fatto decisivo omesso.

  • art. 348-ter, u.c., c.p.c.

    applicabile ratione temporis

    opera il filtro di inammissibilità del ricorso per cassazione quando la sentenza d'appello conferma la decisione di primo grado sulle medesime ragioni di fatto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    riconosciuti i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato come parametro del contributo unificato dovuto in caso di soccombenza in cassazione.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare una critica all'apprezzamento delle prove e alla ricostruzione del fatto in una denuncia di violazione di legge: se la censura mira a contestare la qualificazione fattuale compiuta dai giudici di merito, essa è inammissibile nei limiti in cui sollecita un nuovo esame del merito.
  • Il giudice può qualificare giuridicamente i fatti accertati in causa secondo il principio iura novit curia, senza incorrere in ultrapetizione, purché non attribuisca un bene della vita diverso da quello domandato e si mantenga entro il perimetro fattuale allegato e provato.
  • La deduzione di un vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'indicazione del fatto storico decisivo omesso e oggetto di discussione tra le parti; in mancanza, la doglianza è inammissibile.
  • Quando la sentenza d'appello conferma la decisione di primo grado sulla base delle medesime ragioni di fatto, opera il limite di inammissibilità previsto dall'art. 348-ter, u.c., c.p.c. per i motivi di ricorso che si risolvono nella contestazione del medesimo accertamento fattuale.
  • Questioni non dedotte nei precedenti gradi di merito non possono essere prospettate per la prima volta in cassazione.
  • La mancanza di data certa di una scrittura negoziale può incidere sulla sua opponibilità al curatore o ai terzi, ma la relativa valutazione resta un apprezzamento di fatto sottratto al sindacato di legittimità se adeguatamente motivato.

Come è indicizzato

MaterieAzione revocatoriaImpugnazioniMandato
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileContratti
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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