Cassazione Civile, Ordinanza n. 26479/2023 del 13/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il primo motivo di ricorso per motivazione apparente della sentenza impugnata, ha dichiarato assorbiti il secondo e il terzo motivo, ha cassato la decisione della CTR e, decidendo nel merito, ha accolto il ricorso introduttivo della società contro la cartella di pagamento. Le spese dei giudizi di merito e di legittimità sono state compensate per giusti motivi.
Esito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia trae origine da un avviso di accertamento emesso per maggiori Ires, Iva e Irap relative all’anno d’imposta 2005. La società contribuente aveva già impugnato il primo atto, con esito di inammissibilità del ricorso in primo grado; nelle more era stato notificato un ulteriore avviso di accertamento, impugnato a sua volta. Successivamente l’Agenzia aveva notificato una cartella di pagamento richiamando il passaggio in giudicato della decisione formatasi sul primo giudizio. La società aveva impugnato la cartella sostenendo che il presupposto dell’iscrizione a ruolo fosse venuto meno, perché la pretesa si fondava in realtà su un avviso successivo che era ancora sub iudice o comunque su un atto già annullato. In cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) motivazione apparente della sentenza regionale, per avere esaminato la regolarità della notifica del primo avviso anziché verificare quale fosse il reale titolo della cartella; 2) violazione dell’art. 60-bis d.P.R. n. 602/1973; 3) violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 57 d.lgs. n. 546/1992. La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, ha dichiarato assorbiti gli altri e, rilevata la non necessità di ulteriori accertamenti in fatto, ha deciso nel merito accogliendo il ricorso originario della società e quindi annullando la cartella.
Norme richiamate
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992
La sentenza regionale è censurabile per motivazione apparente quando non affronta la questione decisiva effettivamente devoluta al giudice tributario.
art. 360, comma primo, n. 4, c.p.c.
Il vizio di motivazione apparente integra un errore processuale denunciabile in cassazione.
art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.
Il secondo motivo è stato prospettato come violazione di legge, ma è rimasto assorbito.
art. 360, comma primo, n. 4, c.p.c.
Il terzo motivo è stato prospettato come error in procedendo, ma è rimasto assorbito.
art. 60-bis d.P.R. n. 602/1973
La relativa censura è stata assorbita dall’accoglimento del primo motivo.
La relativa censura è stata assorbita dall’accoglimento del primo motivo.
La relativa censura è stata assorbita dall’accoglimento del primo motivo.
Massime di principio
- In tema di impugnazione di una cartella di pagamento, il giudice deve verificare il concreto rapporto di derivazione tra la cartella e il titolo posto a base della riscossione, senza arrestarsi a questioni non pertinenti rispetto al presupposto effettivamente indicato nell’atto.
- La motivazione è apparente quando la decisione affronta un profilo diverso da quello decisivo devoluto al giudizio, senza rispondere alla reale questione controversa in modo coerente con la fattispecie processuale.
- Se la cartella richiama espressamente un determinato avviso di accertamento, la sua legittimità va valutata con riferimento a quell’atto e non a un diverso avviso o a un diverso giudicato formatosi su altro presupposto.
- Quando la Corte di cassazione dispone di tutti gli elementi necessari, può cassare la sentenza e decidere nel merito senza rinvio, se non occorrono ulteriori accertamenti in fatto.
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