Cassazione Civile, Ordinanza n. 33467/2022 del 14/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La lite nasce da un decreto ingiuntivo per euro 2.238,70 richiesto da un avvocato per prestazioni professionali svolte nell'interesse della cliente in un contenzioso familiare e societario con la sorella. La destinataria del decreto propose opposizione deducendo l'inadempimento professionale del legale, in particolare per averle consigliato e predisposto una lettera di recesso ad nutum da una società in cui era socia con la sorella, recesso ritenuto dal primo giudice inefficace perché privo di giusta causa e comunque non consentito dallo statuto. La Corte d'appello ha invece riformato in parte la decisione, valorizzando documenti e comportamenti successivi che avrebbero mostrato l'avvenuta cessazione del rapporto sociale per facta concludentia e, comunque, un accordo successivo sulla liquidazione della quota, escludendo sia la colpa del legale sia il danno. Nel ricorso per cassazione la cliente ha dedotto tre motivi: (1) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe valutato la validità del recesso sulla base di fatti successivi anziché del momento in cui fu esercitato; (2) violazione dell'art. 345 c.p.c. per avere la Corte d'appello fondato la decisione su documenti asseritamente tardivi e nuovi; (3) analoga violazione dell'art. 345 c.p.c. per aver riformato la sentenza di primo grado sulla base di tali documenti tardivamente acquisiti. In via preliminare la resistente aveva anche chiesto la declaratoria di estinzione del giudizio per morte del difensore della ricorrente, ma la Corte ha escluso l'interruzione, applicando il principio di ultrattività del mandato nel giudizio di cassazione, poiché la parte era stata informata del decesso e non aveva nominato un nuovo difensore.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato l'istanza preliminare di estinzione del giudizio per morte del difensore, ritenendo operante nel giudizio di legittimità la regola dell'ultrattività del mandato e non essendovi stata nomina di un nuovo difensore nonostante la comunicazione dell'evento alla parte. Esaminati i motivi, ha dichiarato inammissibile il primo perché non denunciava un vero fatto decisivo omesso, ma al più una questione di diritto; ha dichiarato inammissibili anche il secondo e il terzo per difetto di autosufficienza e specificità, non essendo chiarito dove e come i documenti asseritamente tardivi fossero stati prodotti. In ogni caso ha osservato che la decisione di merito aveva comunque valutato documentazione per la quasi totalità già acquisita nel primo grado, sicché le censure sarebbero state anche infondate nel merito. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di cassazione e all'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
il recesso del socio in società di persone richiede le condizioni previste dalla norma; in difetto di giusta causa e di previsioni statutarie che lo consentano, il recesso anticipato non è legittimo secondo il primo giudice, mentre la Corte d'appello ha valorizzato il consenso successivo espresso per facta concludentia.
è richiamato per il divieto di nuove prove in appello; la Corte di cassazione ha ritenuto però inammissibili le censure perché non autosufficienti e comunque ha osservato che la decisione di merito si è basata per lo più su documentazione già presente nel fascicolo di primo grado.
il vizio di legittimità per omesso esame è configurabile solo se è individuato un fatto storico decisivo effettivamente pretermesso; non basta dedurre una questione giuridica o una diversa lettura delle risultanze probatorie.
il motivo per violazione di legge è stato dedotto in relazione all'art. 345 c.p.c., ma la Corte ha rilevato che la censura era priva della necessaria specificità e autosufficienza.
nei motivi fondati su error in procedendo il ricorrente deve indicare in modo specifico il contenuto e la collocazione processuale dei documenti e degli atti su cui fonda la doglianza; la mancanza di tali indicazioni comporta inammissibilità.
è richiamato nella richiesta di estinzione avanzata dalla resistente, ma la Corte esclude che, nel caso concreto, il decesso del difensore produca interruzione del giudizio di cassazione.
è richiamato nella richiesta di estinzione del giudizio, rigettata dalla Corte perché incompatibile con la regola dell'ultrattività del mandato in cassazione nel caso concreto.
art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
art. 13, co. 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato quale parametro per l'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la morte dell'unico difensore dopo il deposito del ricorso non determina automaticamente l'interruzione del processo; opera la regola dell'ultrattività del mandato, salva la specifica ipotesi in cui la parte, informata dell'evento, resti ingiustificatamente inattiva senza nominare un nuovo difensore.
- Il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5 c.p.c. è ammissibile solo se individua un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti, il cui esame sia stato effettivamente omesso; non è utilizzabile per censurare una questione giuridica o per sollecitare una diversa valutazione delle prove.
- Le doglianze di violazione dell'art. 345 c.p.c. basate sull'asserita produzione o acquisizione tardiva di documenti devono rispettare il principio di autosufficienza: il ricorrente deve indicare in modo puntuale quali documenti siano stati prodotti, in quale fase e con quali atti processuali.
- Quando il ricorso per cassazione deduce un error in procedendo, la specificità della censura richiede la puntuale localizzazione degli atti e delle produzioni rilevanti, altrimenti il motivo è inammissibile.
- L'eccezione di inadempimento sollevata dal cliente contro il professionista non può fondarsi su una negligenza che non abbia inciso concretamente sugli interessi del cliente o sulle sue concrete chance di risultato utile; occorre un pregiudizio effettivo o almeno allegato e provato.
- La responsabilità professionale dell'avvocato non può essere affermata in assenza di prova del danno conseguente alla condotta contestata, quando la decisione di merito accerti che l'attività svolta abbia comunque consentito alla cliente di perseguire il risultato voluto.
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