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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 5698/2024 del 04/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione in Cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Caltanissetta che, in parziale riforma del Tribunale, aveva condannato Ernesto Asarisi e Maria Assunta Asarisi al rimborso di euro 38.905 a favore di Di Prima, somma spesa per la sanatoria di un immobile acquistato dalla ricorrente. I ricorrenti (eredi di Ernesto) deducono sei motivi: nullità del procedimento e della sentenza d'appello per mancata notifica dell'appello ai successori per rappresentazione e disintegrità del contraddittorio; nullità della citazione e ultravpetizione per modifica della domanda; violazione del divieto di proponimento di domande nuove in appello; errata valutazione del fatto costituito (attribuzione dell'abuso edilizio a Vincenzo Asarisi) e violazione dell'onere della prova; errata applicazione della prescrizione dell'azione risarcitoria; errata applicazione delle norme sulla intrasmissibilità delle sanzioni amministrative agli eredi in relazione alle spese di sanatoria.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i sei motivi: 1) non sussisteva litisconsorzio necessario per il decesso del debitore e la mancata citazione dei successori non ha inciso ove non operi la rappresentazione necessaria; 2) la modifica della domanda in prima memoria ex art.183 c.p.c. costituisce emendatio libelli ammissibile; 3) vi erano elementi probatori (ordinanza comunale notificata a Vincenzo e atto di vendita) che attribuivano l'abuso a Vincenzo Asarisi; 4) la prescrizione è stata correttamente valutata dalla Corte d'appello come decorrenza dalla conoscibilità del danno; 5) l'eccezione sulla intrasmissibilità della sanzione non rilevava poiché si trattava di un'obbligazione indennitaria di natura privatistica e non di una sanzione amministrativa non trasferibile. La Corte ha condannato i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali in favore della controricorrente, liquidate in euro 5.700 oltre oneri, e ha rilevato la possibile applicazione dell'ulteriore contributo unificato ex art.13, comma 1-quater del DPR 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 183 c.p.c.

    Consente la presentazione di memorie istruttorie in termini tali da permettere la modifica o la precisazione della domanda in senso emendativo; la Corte ha ritenuto ammissibile l'abbandono della domanda di nullità e la prosecuzione della domanda risarcitoria come emendatio libelli.

  • art. 115 c.p.c.

    Regola l'onere della prova; la Corte ha ritenuto che fossero forniti elementi sufficienti (ordinanza comunale notificata a Vincenzo e atto di vendita) a dimostrare l'attribuzione dell'abuso edilizio al venditore.

  • artt. 2946 e 2947 c.c.

    Norme sulla prescrizione; la Corte ha confermato che il termine per l'azione risarcitoria decorre dalla conoscibilità del danno e degli elementi costitutivi del diritto, non dal mero fatto storico.

  • artt. 752 e 754 c.c. e art. 1314 c.c.

    Richiamati dai ricorrenti in relazione alla disintegrità del contraddittorio e alle modalità di rappresentazione/successione; la Corte ha precisato che, dopo il decesso del debitore, non sorge litisconsorzio necessario e che l'obbligazione ereditata si fraziona pro quota tra gli aventi causa, con l'onere in capo al convenuto di eccepire la sua contitolarità passiva.

  • art. 360 c.p.c.

    Norma che individua i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha valutato i motivi dedotti alla luce degli estremi di violazione di legge e degli elementi probatori, ritenendoli infondati.

  • artt. 6 e 7 legge n. 689/1981

    Norme sulla intrasmissibilità delle sanzioni amministrative; la Corte ha ritenuto non applicabile la disciplina delle sanzioni amministrative al caso in questione perché la somma versata per la sanatoria era qualificata come obbligazione indennitaria derivante da illecito comportamento privato del venditore, trasferibile agli eredi.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Prevede l'ulteriore contributo unificato in determinate ipotesi processuali; la Corte ha dichiarato la sussistenza dei presupposti per l'applicazione di tale contributo a carico dei ricorrenti.

Massime di principio

  • La responsabilità patrimoniale per debiti del de cuius si fraziona pro quota tra gli eredi: la citazione di uno solo non determina automaticamente nullità del procedimento a carico degli altri successori, salvo che non ricorrano obblighi di litisconsorzio necessario.
  • La modifica della domanda in primo grado tramite memoria ex art.183 c.p.c. è ammissibile come emendatio libelli se rimane entro i termini e non introduce una domanda del tutto nuova in contrasto con il divieto di mutatio libelli.
  • Il termine di prescrizione per l'azione risarcitoria decorre dal momento in cui la vittima conosce o poteva conoscere con sufficiente certezza gli elementi costitutivi del diritto, non dal mero momento dell'evento materiale.
  • Distinguere fra sanzioni amministrative intrasmissibili e obbligazioni indennitarie di natura privatistica: le seconde possono essere trasmesse agli eredi; l'operatività della disciplina sulle sanzioni amministrative va valutata in base alla natura dell'obbligazione dedotta.
  • L'onere della prova grava su chi afferma: per attribuire a uno specifico soggetto la responsabilità di un abuso edilizio è necessario documentare l'attribuzione, ad esempio con ordinanze comunali notificate e atti di trasferimento che colleghino i vani interessati all'atto di vendita.
  • In Cassazione mancanze formali nella copia notificata della procura non sempre determinano l'inammissibilità del ricorso se esistono elementi idonei a dimostrare la provenienza dell'atto dal difensore munito di mandato.

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