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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 5625/2024 del 04/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

L'Agenzia contestava per gli anni 2005 e 2006 una serie di operazioni ritenute fraudolente: mancata applicazione dell'IVA su cessioni nazionali fatturate come non imponibili ex art. 8 d.P.R. n. 633/1972 (dichiarazioni d'intento), indebita detrazione dell'IVA su acquisti di semilavorati da società considerate operazioni soggettivamente inesistenti (Tecno Italia, Mari Trading, ESSEPIDI) e indebita deduzione ai fini IRAP. L'Amministrazione sosteneva schemi di frode (cessioni dichiarate non imponibili o utilizzo di operatori fittizi/missing trader). La contribuente contestava la ricostruzione e invocava la decadenza dell'Amministrazione dal potere impositivo per carenza dei presupposti del raddoppio dei termini.

La decisione

Dopo conferma in appello delle decisioni favorevoli in parte alla contribuente sulla insufficienza probatoria dell'Amministrazione (mancata dimostrazione della consapevolezza della falsità delle dichiarazioni di intento o del coinvolgimento della contribuente nelle operazioni inesistenti), le parti hanno definito la controversia ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119/2018. La Corte ha dichiarato estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate, ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119/2018. Non è stata disposta la condanna al pagamento del doppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, in quanto la rinuncia è sopravvenuta alla proposizione del ricorso.

Norme richiamate

  • d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - art. 8 (cessioni all'esportazione / dichiarazioni d'intento)

    art. 8, comma 1, lett. c)

    La norma disciplina la non imponibilità di determinate cessioni e l'utilizzo di dichiarazioni d'intento. Nel caso di specie l'Amministrazione ha contestato l'uso strumentale di tali dichiarazioni; il giudice di merito ha ritenuto che l'Ufficio non abbia provato la consapevolezza della falsità delle dichiarazioni da parte della contribuente.

  • d.l. n. 119 del 2018 - art. 6 (definizione agevolata delle liti tributarie)

    art. 6, comma 13 (ultimo periodo)

    La disposizione consente la definizione agevolata delle controversie tributarie. La regolarità della domanda di definizione presentata dalla contribuente ha determinato l'estinzione del giudizio; il comma 13 stabilisce inoltre che le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

  • d.P.R. n. 115/2002 - art. 13, comma 1-quater (contributo unificato)

    Prevede l'eventuale raddoppio del contributo unificato in caso di rinuncia. La Corte ha rilevato che il presupposto per applicare il 'doppio' non ricorre perché la rinuncia è sopravvenuta alla proposizione del ricorso, quindi non si applica la sanzione prevista.

Massime di principio

  • La definizione agevolata ai sensi dell'art. 6 d.l. 119/2018 estingue la controversia quando la procedura di definizione è regolarmente perfezionata; le parti possono quindi ottenere la cessazione della materia del contendere senza una pronuncia sul merito.
  • Nel contenzioso IVA relativo a presunte frodi (dichiarazioni d'intento, missing trader, operazioni soggettivamente inesistenti), grava sull'Amministrazione l'onere di fornire prove adeguate della consapevolezza o del coinvolgimento del contribuente nella frode; l'assenza di tale prova può portare all'accoglimento parziale o totale delle deduzioni del contribuente.
  • Le spese del giudizio estinto per definizione agevolata seguono la regola stabilita dal comma 13 dell'art. 6 d.l. 119/2018: restano a carico della parte che le ha anticipate.
  • La sanzione del raddoppio del contributo unificato (art. 13 d.P.R. 115/2002) non è applicabile se la rinuncia alla causa è sopravvenuta dopo la proposizione del ricorso; l'applicabilità della misura richiede il superamento del presupposto temporale previsto dalla norma.
  • A fronte di contestazioni complesse su catene di forniture transfrontaliere e supposti schemi fraudolenti, valutare la soluzione conciliativa tramite definizione agevolata può essere pragmatico per entrambe le parti, ma non costituisce pronuncia favorevole sul merito e non cancellaa potenziali esigenze probatorie nelle controversie future.

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