Cassazione Civile, Sentenza n. 5631/2024 del 04/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
L'Agenzia contestava per le annualità 2007-2010 l'indetraibilità/recupero di IVA e l'omessa applicazione di IVA su cessioni nazionali, sostenendo il coinvolgimento della società in operazioni fraudolente: acquisti da fornitori interposti (pallets usati) e operazioni soggettivamente inesistenti/caroselli, nonché l'utilizzo di lettere d'intento ritenute ideologicamente false per vendite fatturate come non imponibili ex art. 8 d.P.R. 633/72. In prima istanza la Commissione tributaria provinciale ha accolto il ricorso per 2007/2008 e ha respinto quello per 2009/2010; in appello la Commissione regionale ha riunito i giudizi e ha riformato la sentenza favorevole per 2007/2008 accogliendo l'appello dell'Agenzia, confermando il rigetto per 2009/2010. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione.
La decisione
La controversia è stata dichiarata estinta perché la ricorrente ha aderito alla procedura di definizione agevolata prevista dall'art. 6 del d.l. n. 119/2018 e l'Amministrazione ha depositato l'istanza per l'estinzione attestando la regolarità della definizione. Di conseguenza il giudizio è stato dichiarato estinto. Le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate, ai sensi del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119/2018. Non è stata disposta la condanna al pagamento del 'doppio' contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1‑quater, d.P.R. n. 115/2002, in quanto la rinuncia è sopravvenuta dopo la proposizione del ricorso.
Norme richiamate
art. 6 d.l. n. 119/2018 (definizione agevolata)
art. 6 del decreto‑legge 23 ottobre 2018, n. 119
La Corte ha ritenuto perfezionata la causa estintiva una volta attestata dall'Amministrazione la regolarità della definizione agevolata richiesta dal contribuente; in conseguenza la controversia pendente si estingue e si applica il regime delle spese previsto dal comma 13.
art. 8 d.P.R. n. 633/1972 (cessioni all'esportazione e lettere d'intento)
art. 8, comma 1, lett. c), d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Nella causa originaria le cessioni a Tecno Italia erano state fatturate come non imponibili ex art. 8 sulla base di lettere d'intento che l'Amministrazione ha ritenuto ideologicamente false; la decisione di merito ha valutato la prova della falsità e la consapevolezza del contribuente, ma la Cassazione non è entrata nel merito per l'estinzione del giudizio.
art. 13, comma 1‑quater, d.P.R. n. 115/2002 (contributo unificato)
art. 13, comma 1‑quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte ha escluso l'obbligo di condannare il contribuente al pagamento del doppio contributo unificato quando la rinuncia sopravviene dopo la proposizione del ricorso, richiamando precedenti della giurisprudenza di legittimità.
Massime di principio
- L'adesione a una procedura di definizione agevolata (art. 6 d.l. 119/2018) estingue la controversia pendente se la definizione è regolarmente perfezionata e dichiarata dall'Amministrazione; in tal caso il giudice dichiara l'estinzione senza entrare nel merito.
- Le spese processuali del giudizio estinto rimangono a carico della parte che le ha anticipate, salvo diverso accordo tra le parti, ai sensi del comma 13 dell'art. 6.
- La definizione agevolata può essere utilizzata dal contribuente anche quando sono in corso impugnazioni, ma è necessario documentare e ottenere l'atto amministrativo che attesti la regolarità della definizione per far dichiarare l'estinzione dal giudice.
- Sul piano probatorio, quando l'Amministrazione contesta partecipazione a frodi (operazioni inesistenti, caroselli, lettere d'intento false) grava sull'amministrazione l'onere di provare la consapevolezza o la conoscibilità dell'illegittimità da parte del contribuente; tuttavia, l'accesso alla definizione sospende/annulla il giudizio indipendentemente dall'esito probatorio.
- La previsione del 'doppio' contributo unificato non si applica se la rinuncia alla controversia sopravviene dopo la proposizione del ricorso, secondo la giurisprudenza richiamata.
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