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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 5632/2024 del 04/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della qualificazione ai fini fiscali della sentenza di divisione immobiliare: l'Ufficio sosteneva che il giudice di merito aveva applicato erroneamente l'art. 27 del d.P.R. n.131/1986 (TUR) mentre la previsione corretta sarebbe stata l'art. 3 della Tariffa parte prima allegata al d.P.R. n.131/1986 e l'art. 37 del TUR, che prevedono la tassazione delle divisioni con aliquota dell'1%. Inoltre si contestava l'errata interpretazione della disciplina delle agevolazioni (riferita all'art.1 legge 6/8/1954 n.604 e all'art.2, co.2-bis d.l. 30/12/2009 n.194) quantificando l'imposta catastale alla misura dell'1%. Le contribuenti avevano anche contestato i calcoli dell'avviso di liquidazione e la presunta duplicazione d'imposta, ma senza fornire l'esposizione analitica richiesta.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate e ha cassato la sentenza impugnata. Ha ritenuto fondati entrambi i motivi: la sentenza di divisione che assegna immobili subordinando l'effetto traslativo al pagamento di conguagli non configura una condizione di efficacia della sentenza, bensì un obbligo di pagamento separato ed esecutivo a carico dell'assegnatario; perciò la pronuncia va assoggettata all'imposta proporzionale di registro e alle imposte ipotecaria e di trascrizione nella misura richiesta dall'Ufficio, e non all'aliquota dell'1% prevista per gli atti dichiarativi di divisione. Ha inoltre ritenuto applicabile la più recente disposizione normativa sull'argomento (art.2, co.2-bis d.l. 30/12/2009 n.194) nella misura e nel senso considerati. La censura delle contribuenti sui calcoli è stata ritenuta inammissibile per mancanza di autosufficienza nel controricorso. Non essendo necessari accertamenti di fatto, l'originario ricorso (delle contribuenti) è stato rigettato.

Norme richiamate

  • d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (TUR), art. 20

    l'imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell'atto [...]

    Il principio utilizzato dalla Corte: l'imposizione fiscale si determina secondo la natura intrinseca e gli effetti giuridici prodotti dalla sentenza. Applicato alla sentenza di divisione, ha portato a qualificare l'atto in ragione degli effetti traslativi prodotti, non della mera formulazione.

  • d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (TUR), art. 27

    L'Ufficio aveva richiamato l'art.27; la Corte però ha ritenuto che la corretta qualificazione del caso concreto dovesse avvenire alla luce della natura ed effetti della sentenza (art.20) e non secondo la lettura operata dal giudice di merito che aveva applicato l'art.27.

  • Tariffa - parte prima allegata al d.P.R. n.131/1986, art. 3

    Norma richiamata dall'Ufficio per sostenere l'applicazione dell'aliquota dell'1% agli atti di divisione. La Corte ha distinto la fattispecie: la sentenza di divisione con conguaglio produce effetti traslativi soggetti a imposta proporzionale, non l'agevolazione dell'1% prevista per alcuni atti dichiarativi.

  • Legge 6 agosto 1954, n. 604, art. 1

    Riferita dalle parti in tema di agevolazioni per la piccola proprieta' contadina; la Corte ha valutato la successiva normativa come pertinente per la disciplina fiscale in esame.

  • d.l. 30 dicembre 2009, n. 194, art. 2, comma 2-bis

    Trattasi di previsione successiva all’art. 1 della legge 6 agosto 1954, n. 604

    La Corte ha ritenuto che la disposizione successiva abbia incidenza sulla materia delle agevolazioni (e sull'entita' dell'imposta catastale/registrale) e ha dato rilievo alla prevalenza/interpretazione della normativa più recente rispetto alla norma anteriore richiamata dalle resistenti.

  • d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6, commi 12 e 13

    La Corte ha osservato che il provvedimento di diniego della richiesta di definizione agevolata (notificato il 29/7/2020) non era stato impugnato; ai sensi di tali commi la controversia doveva quindi essere decisa.

  • Codice civile, art. 2817, n. 2

    Riferimento alla ipoteca legale a garanzia del pagamento dei conguagli a favore dei condividenti; usato dalla Corte per argomentare che il giudice di divisione non può subordinare l'effetto traslativo al pagamento, atteso che la legge già prevede mezzi di garanzia/esecuzione.

  • Codice civile, art. 2932

    Citato nella distinzione tra sentenza costitutiva che realizza il trasferimento al verificarsi del pagamento del prezzo (diversa situazione) e la sentenza di divisione che invece attribuisce la proprietà con obbligo separato di conguaglio.

Massime di principio

  • La qualificazione fiscale di una sentenza deve basarsi sulla natura intrinseca e sugli effetti giuridici prodotti dall'atto (art.20 TUR): non conta la denominazione ma gli effetti reali.
  • Nella sentenza di divisione che prevede conguagli, l'assegnazione dei beni si considera efficiente e non condizionata all'avvenuto pagamento: il conguaglio è un'obbligazione separata, azionabile mediante garanzie/esecuzioni, perciò la sentenza va generalmente assoggettata alle imposte proporzionali di registro, ipotecaria e trascrizione.
  • La distinzione tra sentenza di divisione e sentenza costitutiva per trasferimento a fronte di pagamento è cruciale: nella seconda il trasferimento può dipendere dall'adempimento e l'imposizione può seguire momenti diversi.
  • Le modifiche legislative successive (lex posterior) che regolano agevolazioni o misure fiscali prevalgono nella loro applicazione sulla normativa anteriore; va sempre verificata la tempestività e l'ambito di applicazione della norma agevolativa invocata.
  • Le eccezioni sui calcoli e sulla presunta duplicazione d'imposta devono essere esposte in modo puntuale e autosufficiente nei vari gradi di giudizio (e nel controricorso), altrimenti sono inammissibili per carenza di specificazione.
  • Se si progetta una divisione con conguagli, è opportuno prevedere contestualmente la gestione fiscale (liquidazione delle imposte, eventuali garanzie per i conguagli) perché l'amministrazione potrà richiedere le imposte proporzionali sulla base degli effetti traslativi della sentenza.

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