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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16233/2022 del 19/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto della definizione agevolata e del pagamento integrale delle somme rateizzate. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio di cassazione per cessazione della materia del contendere, con spese integralmente compensate. Ha inoltre escluso la debenza del cd. doppio contributo unificato, richiamando la sopravvenienza della causa di estinzione rispetto alla proposizione del ricorso.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (agente della riscossione)

La controversia

La società contribuente aveva impugnato un provvedimento di iscrizione ipotecaria e le cartelle esattoriali sottostanti. Dopo il rigetto in primo e secondo grado, ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, ma nel corso del giudizio ha depositato memorie e documentazione relativa alla definizione agevolata dei carichi ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 193 del 2016, convertito in L. n. 225 del 2016. Ha dichiarato di avere aderito alla rottamazione delle cartelle, di avere ricevuto la comunicazione dell'agente della riscossione con l'importo dovuto e la rateizzazione, e di avere versato integralmente le somme indicate, chiedendo quindi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 6 D.L. n. 193/2016

    La dichiarazione di adesione con impegno a rinunciare al giudizio, seguita dalla comunicazione dell'agente della riscossione, può determinare l'estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia del debitore ricorrente.

  • L. n. 225/2016

    conversione con modificazioni del D.L. n. 193/2016

    La disciplina della definizione agevolata è applicabile nella forma risultante dalla legge di conversione.

  • art. 391 c.p.c.

    Il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto per rinuncia quando ricorrono i presupposti della definizione agevolata e la rinuncia è imputabile al ricorrente.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    cd. doppio contributo unificato

    Non sussistono i presupposti per la condanna al pagamento del doppio contributo unificato quando la causa di inammissibilità o rinuncia sia sopravvenuta rispetto alla proposizione del ricorso.

Massime di principio

  • Quando il contribuente ricorrente aderisce alla definizione agevolata dei carichi e la procedura si perfeziona con la comunicazione dell'agente della riscossione e il pagamento integrale delle somme dovute, il giudizio di cassazione perde il proprio oggetto e deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
  • L'adesione alla rottamazione, accompagnata dall'impegno a rinunciare al giudizio, produce effetti processuali estintivi se il ricorrente è la parte che ha proposto il ricorso in cassazione.
  • In presenza di sopravvenuta definizione agevolata del rapporto tributario, le spese di lite possono essere compensate integralmente.
  • Non è dovuto il doppio contributo unificato quando la causa di estinzione o di inammissibilità del ricorso è sopravvenuta dopo la sua proposizione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di liteImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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