Cassazione Penale, Sentenza n. 44682/2023 del 07/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che confermava gli arresti domiciliari per i delitti di detenzione e porto illegali di un'arma da guerra (fucile mitragliatore), aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1 c.p. Il ricorrente deduceva: (i) vizio di identificazione fondato sull'uso del soprannome "Secco"; (ii) vizio di motivazione in ordine alla gravità indiziaria relativa alla ricostruzione basata su intercettazioni ambientali (conversazioni raccolte a casa di Francesco Benito Palaia, nelle quali si riferiva che il soggetto che aveva sparato si sarebbe rivolto a un interlocutore chiamandolo "cugino" e chiedendo disponibilità dell'arma); (iii) contestazione della sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p., con la tesi che la condotta fosse confinata in ambito personale e non avesse accresciuto o rafforzato il sodalizio; (iv) dedotta carenza di riscontri oggettivi a sostegno della partecipazione associativa, invocando gli insegnamenti delle Sezioni Unite (cd. Modaffari) sulla necessità di stabile inserimento nella struttura associativa.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per essere fondato su doglianze generiche e aspecifiche. Ha ritenuto congrua la motivazione del Tribunale del riesame che aveva indicato: contesto di contrasto tra fazioni della consorteria, ricostruzione dell'episodio durante una riunione nella casa di Palaia, identificazione del ricorrente anche attraverso il soprannome "Secco" (confermato dallo stesso in sede di interrogatorio), rilievo delle frasi che indicavano come l'azione delittuosa fosse una spedizione compiuta nell'interesse della cosca. Il Tribunale del riesame aveva perciò sostenuto la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p. Per l'inammissibilità è stata disposta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
La Corte ha ritenuto configurabile l'aggravante in relazione al fatto che le intercettazioni e il contesto (riunione di soggetti vicini alla cosca, riferimento a 'spedizioni' compiute nell'interesse della consorteria) consentivano di desumere che l'azione fosse diretta a favorire il sodalizio mafioso
Richiamato nella difesa come riferimento alla fattispecie associativa; la Corte ha osservato che, in relazione ad alcune doglianze, il ricorrente non ha adeguatamente contrastato la motivazione del giudice del riesame, rendendo la censura generica e inammissibile
artt. 110, 2 e 4 L. n. 895 del 1967
Richiamati dalla difesa con riferimento alla normativa sulle armi; il ricorso non ha fornito specifici e circostanziati rilievi sul loro mancato rispetto, per cui la deduzione è stata considerata generica
Applicato per le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità: condanna alle spese processuali e, in mancanza di elementi per escludere colpa nella determinazione della inammissibilità, irrogazione di sanzione pecuniaria (euro 3.000) a favore della Cassa delle ammende
Giurisprudenza delle Sezioni Unite (cd. Modaffari)
Riferita dalla difesa per sostenere la necessità di provare uno stabile inserimento nella struttura associativa; la Corte ha ritenuto però che il ricorrente non avesse efficacemente confutato i riscontri emersi (contesto, parole degli intercettati, finalità dell'azione) e che le censure fossero generiche
Massime di principio
- I ricorsi per cassazione sono inammissibili se si basano su censure generiche o aspecifiche che non affrontano punto per punto le motivazioni del giudice di merito
- L'identificazione di un indagato tramite soprannome può essere ritenuta valida se il soprannome è contestualizzato e confermato (anche in sede di interrogatorio) e inserito in un quadro fattuale coerente
- Intercettazioni ambientali, se collocate in un contesto criminoso e ricondotte a interlocutori vicini alla consorteria, possono costituire elemento idoneo a fondare la gravità indiziaria e l'aggravante mafiosa se dal tenore delle frasi emerge la finalità di agevolare il sodalizio
- Per contestare efficacemente la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p. è necessario fornire argomentazioni specifiche e dati contrari ai riscontri fattuali prodotti, non richiamare in via generale principi giurisprudenziali
- In caso di inammissibilità fondata su colpa o negligenza nella determinazione del ricorso, possono essere disposte spese e sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
- Le impugnazioni cautelari devono confrontarsi in modo analitico con le argomentazioni del giudice del riesame: la mera negazione o il richiamo a teorie generali senza riscontri concreti è inefficace
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