Cassazione Penale, Sentenza n. 32366/2025 del 01/10/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Tre motivi di ricorso: 1) vizi di motivazione e violazione degli artt. 192 e 533 c.p.p. per aver attribuito rilievo all'interrogatorio dell'imputato come equivalente a confessione e per avere ritenuto provata la partecipazione all'associazione a delinquere (art. 416 c.p.) nonostante elementi contraddittori sul rapporto con i coimputati; 2) violazione di legge e vizio di motivazione sull'applicazione di varie aggravanti previste dall'art. 416 c.p. (commi primo, secondo, quinto e sesto) e sull'art. 61-bis c.p., con contestazione della sussistenza dell'aggravante di transnazionalità e della configurabilità dell'aggravante legata all'art. 12 d.lgs. n. 286/98 (uso di documenti contraffatti e numero delle persone); contestazione anche del bilanciamento tra aggravanti e circostanze attenuanti; 3) violazione dell'art. 597 c.p.p. per aver utilizzato elementi a sorpresa (presunta recidiva risultante dal casellario) e per aver escluso l'applicazione dell'art. 131-bis c.p. (esclusione della punibilità per particolare tenuità) senza adeguata contestazione della recidiva.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso parzialmente fondato. Ha rigettato i rilievi relativi a vizi di motivazione sull'interrogatorio e sulla partecipazione all'associazione (primo motivo) e ha ritenuto infondato il motivo relativo alla causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità (terzo motivo). Ha però accolto parzialmente il secondo motivo nella parte in cui l'aggravante di cui all'art. 416, comma sesto, c.p. (rimando all'art. 12, comma 3-bis, d.lgs. n. 286/98 e in particolare alla lett. d) sul numero delle persone e utilizzo documenti contraffatti) deve essere eliminata a seguito della declaratoria di incostituzionalità (Sentenza Corte Costituzionale n.63/2022) nella parte riguardante la formulazione «utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti». Conseguenza: annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente a tale aggravante e eliminazione delle relative contestazioni; rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Genova per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio; il resto del ricorso è stato respinto e la condanna sostanzialmente confermata.
Norme richiamate
art. 416 cod. pen.
Norma sull'associazione per delinquere e sue aggravanti (commi primo, terzo, quinto, sesto) valutata in ordine alla responsabilità dell'imputato: la Corte ha ritenuto provata la partecipazione, ma ha escluso che alcune aggravanti (primo e terzo comma) riguardassero la posizione del Girgenti essendo stato indicato come mero partecipe; ha invece eliminato l'aggravante di cui al sesto comma in rapporto all'art. 12 d.lgs. 286/98 per i motivi di incostituzionalità richiamati.
art. 12 d.lgs. n. 286/1998 (commi 3 e 3-bis, lett. d))
Disposizioni che aggravano la pena per reati connessi all'ingresso illegale di stranieri; il comma 3-bis prevedeva un aumento se ricorrevano più ipotesi (tra cui la lett. d) numero di persone superiore a tre e l'utilizzo di documenti contraffatti). La Corte ha rilevato che la parte che riguardava l'uso di documenti contraffatti è stata resa inefficace dalla sentenza della Corte Costituzionale e pertanto l'aggravante collegata tramite art. 416 c.p. è stata eliminata.
Sentenza Corte Costituzionale n. 63/2022
«limitatamente alle parole utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti»
La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della parte dell'aggravante che menzionava l'utilizzo di servizi internazionali di trasporto e/o documenti contraffatti; la Cassazione ha applicato tale declaratoria eliminando l'aggravante collegata.
art. 51-bis cod. pen.
Norma sull'aggravante della transnazionalità: la Corte ha confermato che per configurarla è sufficiente che le attività illecite siano poste in essere in più Stati e che almeno uno dei membri si trovi all'estero svolgendo attività essenziali; nella specie il passaggio via Francia verso il Regno Unito è stato ritenuto idoneo a dimostrare la transnazionalità.
art. 131-bis cod. pen.
Istituto dell'esclusione della punibilità per particolare tenuità: la Corte ha escluso la sua applicabilità perché il limite edittale di pena previsto per il reato di cui all'art. 12, comma 3, d.lgs. n. 286/98 è superiore al massimo previsto per l'istituto, per cui la tenuità non può essere riconosciuta indipendentemente dalle riduzioni premiali.
artt. 192 e 533 cod. proc. pen.
Norme relative all'interrogatorio e alla decisione di appello: la Corte ha ritenuto corretta la valutazione della scindibilità delle dichiarazioni dell'imputato (si può ritener vera una parte della confessione e non altre parti) e dunque non ha ritenuto illegittimo attribuire valore probatorio ad alcune ammissioni dell'imputato.
art. 597 cod. proc. pen.
Richiamato nel ricorso per contestare l'utilizzo di elementi a sorpresa: la Corte ha ritenuto che la precedente condanna risultante dal certificato penale non potesse essere considerata elemento sconosciuto e che quindi non vi fosse violazione del diritto di difesa.
art. 114 cod. pen.
Principio di equivalenza tra circostanze: il ricorrente invocava l'equivalenza per trasformare aggravanti in attenuanti e ridurre la pena; la Corte ha ritenuto che l'annullamento dell'aggravante incostituzionale imponga la riformulazione del trattamento sanzionatorio ma non automaticamente la prevalenza delle attenuanti in generale.
Massime di principio
- La valutazione delle ammissioni o confessioni dell'imputato è 'scindibile': il giudice può riconoscere attendibile solo parte delle dichiarazioni con adeguata motivazione senza violare il principio di legalità della prova.
- Le aggravanti devono essere specificamente applicabili alla posizione dell'imputato; se una parte di una aggravante è stata dichiarata incostituzionale, il giudice deve eliminarla e rimodulare la pena, rinviando la determinazione sanzionatoria se necessario.
- L'aggravante di transnazionalità richiede che l'attività criminosa coinvolga più Stati e che almeno uno dei membri svolga all'estero un ruolo essenziale: non è necessario che tutti i partecipanti siano all'estero.
- L'istituto della particolare tenuità (art. 131-bis) non è applicabile quando la pena edittale del reato supera i limiti previsti dall'istituto, anche se il fatto appare di modesta gravità.
- La presenza di precedenti risultanti dal casellario giudiziale non può essere considerata elemento 'a sorpresa' se è documentata negli atti: la difesa deve tenerne conto e può contestarne l'entità, ma non invocare sorpresa procedurale se il certificato è prodotto.
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