Cassazione Penale, Ordinanza n. 33855/2026 del 17/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato era stato dichiarato colpevole del reato previsto dall'art. 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, per avere portato senza giustificato motivo all'interno della propria cella presso la Casa circondariale di Sassari un coltello rudimentale lungo complessivamente 10 centimetri, con lama di 6 centimetri. Il Tribunale di Sassari lo aveva condannato alla pena di quattro mesi di arresto e 700 euro di ammenda, oltre alle spese processuali, disponendo la confisca e la distruzione del coltello. La Corte d'appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, aveva confermato la decisione. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lettere b) ed e), cod. proc. pen., inosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall'art. 131-bis cod. pen. La difesa contestava la valutazione della Corte territoriale, che aveva escluso l'applicazione dell'istituto valorizzando la forte potenzialità offensiva del coltello, il contesto detentivo nel quale era stato rinvenuto e i precedenti penali dell'imputato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto adeguata, esaustiva e lineare la motivazione della Corte d'appello, la quale aveva escluso la particolare tenuità del fatto sulla base della potenzialità offensiva dell'oggetto, del contesto del suo rinvenimento e dei precedenti penali dell'imputato. Secondo la Corte, è sufficiente che la motivazione dia conto dell'assenza anche di uno solo dei presupposti dell'art. 131-bis cod. pen., quando tale elemento sia decisivo. Le doglianze difensive sono state considerate reiterative e di natura fattuale, nonché dirette a prospettare vizi motivazionali inesistenti. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110
La norma è stata applicata per la contestazione del porto senza giustificato motivo del coltello rudimentale all'interno della cella di detenzione.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere esclusa con una motivazione che dia conto dell'assenza anche di uno solo dei presupposti richiesti, quando tale elemento sia decisivo; nel caso concreto la Corte ha valorizzato la potenzialità offensiva del coltello, il contesto detentivo e i precedenti penali.
art. 606, comma 1, lettere b) ed e), c.p.p.
Le disposizioni sono state invocate per dedurre inosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione.
In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte ha disposto la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Ai fini dell'esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, è sufficiente una motivazione che individui e valorizzi l'assenza anche di uno solo dei presupposti richiesti dall'art. 131-bis c.p., purché tale elemento sia decisivo.
- La valutazione della particolare tenuità del fatto può fondarsi sulla concreta potenzialità offensiva dell'oggetto portato, sul contesto nel quale esso è stato rinvenuto e sugli elementi relativi alla personalità dell'autore, se adeguatamente considerati dal giudice di merito.
- È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto la veste del vizio di violazione di legge o di motivazione, riproponga argomentazioni meramente fattuali e reiterative contro una motivazione di merito esaustiva, lineare e priva di incongruenze logiche o giuridiche.
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