Cassazione Civile, Ordinanza n. 25056/2023 del 22/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un importazione doganale del 2009 di una partita di carne salata attraverso la dogana di Genova. In primo grado la società importatrice aveva ottenuto l’accoglimento del ricorso contro il provvedimento di irrogazione di sanzioni. Successivamente, su revocazione proposta dall’Agenzia, la CTR ha revocato la precedente decisione rilevando un errore di fatto: la sentenza revocanda aveva supposto l’esistenza della cattiva conservazione dei campioni di merce, circostanza invece esclusa, e ha affermato la correttezza dell’operato dell’ufficio quanto alla mancata ripetizione delle analisi prima dell’avviso di accertamento; nondimeno ha poi confermato il risultato favorevole alla società ritenendo insussistenti i presupposti per applicare la sanzione, in sostanza valorizzando una causa di non punibilità riconducibile alla buona fede/assenza di colpa. Con il ricorso per cassazione l’Agenzia ha denunciato, ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 5 e 6 d.lgs. 472/1997 e dell’art. 2697 c.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente escluso la sanzione senza individuare correttamente l’elemento soggettivo richiesto, mentre per le sanzioni tributarie è sufficiente la colpa, e senza applicare il corretto riparto dell’onere della prova, poiché l’assenza di colpa deve essere dimostrata dal contribuente e non dall’Ufficio.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l’unico motivo di ricorso. Ha ribadito che, in materia di sanzioni amministrative tributarie, la coscienza e volontà della condotta sono sufficienti, operando una presunzione di colpa a carico dell’autore della violazione; pertanto, incombe sul contribuente la prova dell’assenza di colpa. Ha censurato la sentenza impugnata perché ambigua sia nella ricostruzione dell’elemento soggettivo sia nel riparto dell’onere probatorio, avendo addossato all’Agenzia la dimostrazione di un dato che invece spettava alla controparte. Per effetto dell’accoglimento, la Corte ha cassato la sentenza e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Il motivo di ricorso è stato veicolato come censura per violazione di legge.
art. 5 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
In materia di sanzioni tributarie richiede non solo la volontarietà del comportamento, ma anche un minimo di elemento soggettivo rimproverabile, almeno sotto il profilo della colpa.
art. 6 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
È richiamato come disciplina della non punibilità/esimente della buona fede; la Corte nega che possa operare in modo da porre sull'Ufficio l'onere di provare la colpa del contribuente.
art. 3 legge 24 novembre 1981, n. 689
È indicato come principio generale trasfuso nella materia fiscale: non basta la mera volontarietà della condotta, essendo richiesta anche la consapevolezza dell’autore.
L’onere di provare l’assenza di colpa nella violazione tributaria grava sul contribuente.
È richiamata per il rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado.
Massime di principio
- In tema di sanzioni amministrative tributarie, la responsabilità non presuppone la prova del dolo, essendo sufficiente una condotta volontaria e colpevole, anche solo per negligenza.
- Per le violazioni tributarie opera una presunzione di colpa a carico dell’autore della violazione: chi invoca la non punibilità deve dimostrare di avere agito senza colpa.
- Non è corretto porre a carico dell’Amministrazione finanziaria la prova dell’assenza di colpa del contribuente quando si discute dell’applicazione di una sanzione tributaria.
- La decisione di merito è viziata quando esclude la sanzione senza chiarire in modo coerente il fondamento dell’esimente e senza rispettare il riparto dell’onere probatorio.
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