Cassazione Civile, Ordinanza n. 29398/2024 del 14/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (impresa)
La controversia
Un utente aveva convenuto in giudizio una società di telecomunicazioni deducendo la sottoscrizione di un contratto di somministrazione di servizi telefonici e lamentando un grave disservizio durato alcuni giorni. In primo grado chiedeva, in via alternativa, la risoluzione del contratto per inadempimento della controparte oppure la nullità per la presenza di clausole vessatorie non specificamente approvate per iscritto, oltre al risarcimento dei danni, alla pubblicazione della sentenza e alla trasmissione degli atti all'AGCOM. La società resistente contestava l'inadempimento, sostenendo che il ritardo o disservizio nella portabilità della linea dipendesse anche dal precedente operatore e dalla necessità di collaborazione tra operatore "recipient" e "donating". Il tribunale aveva dichiarato la risoluzione del contratto per inadempimento ma aveva rigettato il risarcimento per difetto di prova; in appello veniva confermata la decisione, con esclusione dell'interesse a coltivare la domanda di nullità, proposta solo in via alternativa alla risoluzione già ottenuta, e con conferma del difetto di prova del danno anche alla luce del mancato dovere di mitigazione ex art. 1227 c.c. Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi, ma l'ordinanza rileva che esso non rispettava i requisiti di specificità imposti dall'art. 366 nn. 3, 4 e 6 c.p.c., limitandosi a riprodurre le tesi difensive e a sollecitare una rivalutazione del merito e delle prove, inammissibile in sede di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato la violazione dei requisiti di contenuto-forma del ricorso ex art. 366 nn. 3, 4 e 6 c.p.c., perché privo di una chiara esposizione dei fatti essenziali, dei motivi di censura con indicazione delle norme violate, della specifica indicazione degli atti e documenti posti a fondamento dei motivi e dell'individuazione delle parti della decisione impugnate. Ha inoltre osservato che il ricorso si risolveva nella mera riproposizione delle difese già respinte e in una richiesta di rivalutazione del merito e delle prove, attività non consentite in sede di legittimità. La Corte ha quindi condannato il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione in favore della controricorrente e al pagamento della somma ex art. 96, comma 3, c.p.c., oltre a dare atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il ricorso per cassazione è inammissibile se non contiene una chiara esposizione dei fatti di causa, dei motivi con l'indicazione delle norme di diritto invocate e la specifica indicazione e illustrazione degli atti, documenti e contratti su cui i motivi si fondano.
Le censure devono essere articolate in relazione alle ipotesi tipiche di ricorso per cassazione; non è sufficiente una generica riproposizione delle doglianze.
Il giudice di merito può escludere o ridurre il risarcimento quando il danneggiato non abbia adottato le misure idonee a limitare il danno.
In presenza dei presupposti, la parte soccombente può essere condannata al pagamento di una somma ulteriore a titolo sanzionatorio.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Quando ricorrono i presupposti, va dato atto dell'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente e specifico: non basta ripetere le difese svolte nei gradi di merito, ma occorre indicare con precisione fatti, norme violate, atti e documenti rilevanti e capi della decisione impugnati.
- In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione del merito o delle prove, perché la Corte di cassazione non è giudice del fatto.
- La domanda di nullità proposta solo in via alternativa rispetto a una domanda di risoluzione già accolta può difettare di interesse ad essere coltivata quando la parte abbia già ottenuto il bene della vita richiesto in via principale o equivalente.
- Il risarcimento del danno da inadempimento richiede prova del pregiudizio allegato e può essere ridotto o escluso se il danneggiato non ha adottato misure ragionevoli per limitarne le conseguenze.
- La violazione dei requisiti di contenuto-forma del ricorso può condurre all'inammissibilità senza esame del merito, con condanna alle spese e, nei casi previsti, a una sanzione ex art. 96, comma 3, c.p.c.
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