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Cassazione Penale, Ordinanza n. 22514/2025 del 16/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza della corte di appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado e sull'accordo delle parti ex art. 599-bis c.p.p., ha rideterminato la pena. Con un unico motivo ha dedotto erronea interpretazione e applicazione della legge in relazione alla qualificazione/valutazione del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. La Corte di cassazione ha però rilevato che, nel giudizio concluso con concordato in appello, il ricorso è ammissibile solo se investe la formazione della volontà di accedere al concordato, il consenso del pubblico ministero o il contenuto difforme della decisione rispetto all'accordo; sono invece inammissibili le doglianze che riguardano motivi rinunciati, la mancata valutazione di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e i vizi di determinazione della pena salvo il caso di pena illegale. Il motivo proposto, attenendo alla legge sostanziale sul fatto di stupefacenti, è stato ritenuto non consentito nel perimetro del ricorso avverso sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha precisato che, nel concordato in appello, il controllo di legittimità è limitato ai vizi relativi alla validità del concordato, al consenso e alla difformità della pronuncia rispetto all'accordo, nonché all'eventuale illegalità della pena; non essendo dedotta una pena illegale, ma un motivo attinente alla qualificazione/applicazione della norma sul reato di stupefacenti, il ricorso è stato considerato non consentito. Conseguentemente l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    richiamato quale norma di concorso di persone nel reato tra le imputazioni definite con la sentenza di merito

  • art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    norma incriminatrice in materia di stupefacenti ricompresa nel capo d'imputazione

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    norma evocata dal ricorrente come oggetto di erronea interpretazione e applicazione

  • art. 337 c.p.

    richiamato quale ulteriore reato contestato nel giudizio di merito

  • art. 582 c.p.

    richiamato quale reato di lesioni contestato nel giudizio di merito

  • art. 585 c.p.

    richiamato in relazione aggravata al reato di lesioni contestato nel giudizio di merito

  • art. 576 n. 1 c.p.

    richiamato quale aggravante del reato di lesioni contestato nel giudizio di merito

  • art. 599-bis c.p.p.

    norma che disciplina il concordato in appello; la Corte ne delimita il perimetro del ricorso per cassazione avverso sentenza resa su accordo delle parti

  • art. 129 c.p.p.

    richiamato in negativo: la mancata valutazione delle cause di proscioglimento ex art. 129 non è deducibile in cassazione nel caso considerato

  • art. 444 c.p.p.

    richiamato in comparazione con il patteggiamento, evidenziando la diversa ampiezza del controllo di legittimità rispetto al concordato in appello

  • art. 448-bis c.p.p.

    richiamato per confronto: nel patteggiamento i motivi di annullamento sono più ampi rispetto al concordato in appello

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso senza formalità

Massime di principio

  • Nel giudizio definito con concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., il ricorso per cassazione ha un oggetto necessariamente ristretto: possono essere dedotti solo vizi concernenti la formazione del consenso delle parti, il consenso del pubblico ministero o la difformità della decisione rispetto all'accordo.
  • Sono inammissibili nel ricorso avverso sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p. le censure che attengono a motivi di appello rinunciati, alla mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. e ai vizi di determinazione della pena, salvo che si denunci una pena illegale perché fuori dai limiti legali o diversa da quella prevista dalla legge.
  • Il concordato in appello ha una fisionomia diversa dal patteggiamento: nel primo la rinuncia ai motivi di impugnazione impedisce di contestare responsabilità e qualificazione giuridica del fatto, mentre nel secondo il controllo può estendersi anche ai termini dell'accusa.
  • L'illegalità della pena costituisce l'unica ipotesi che impone alla Corte di cassazione un intervento officioso anche a fronte di ricorso inammissibile, purché il ricorso non sia tardivo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativi
RamiProcesso penale

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