Ordinanza n. 105/2026 - Torino, Sezione 1
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia - del provvedimento -OMISSIS- (notificato in data 12/11/2025), avente ad oggetto la revoca del permesso di soggiorno per lavoro subordinato rilasciato in favore di -OMISSIS-;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del permesso di soggiorno per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la revoca del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, notificata il 12 novembre 2025, chiedendone in via cautelare la sospensione. Il provvedimento si fonda sulla condanna riportata dal ricorrente per il reato previsto dall'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990. Il ricorrente ha inoltre prodotto documentazione volta a dimostrare l'esistenza di significativi rapporti affettivi e familiari con una donna menzionata negli atti, presumibilmente per contestare l'effetto ostativo della condanna sul titolo di soggiorno.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo insussistente il fumus boni iuris. In sede di sommaria cognizione, ha affermato che la condanna per il reato previsto dall'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990 costituisce automaticamente causa ostativa al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno ai sensi degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, d.lgs. 286/1998. Ha inoltre ritenuto che la documentazione prodotta non dimostrasse concretamente l'instaurazione di significativi rapporti affettivi e familiari idonei a incidere sulla valutazione. Non ravvisando i presupposti per la sospensione dell'atto, ha respinto l'istanza cautelare. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate, poiché l'Amministrazione si è costituita con una memoria di stile senza svolgere difese di merito.
Norme richiamate
Disciplina la tutela cautelare richiesta nel giudizio amministrativo; il TAR ha valutato la sussistenza dei relativi presupposti nella camera di consiglio.
art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990
Prevede il reato per il quale il ricorrente è stato condannato; tale condanna è stata considerata ostativa al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno.
art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998
È stato applicato nel senso che la condanna per il reato indicato costituisce causa automaticamente ostativa al rilascio o al rinnovo del titolo di soggiorno.
art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998
È stato applicato nel senso che la condanna per il reato indicato costituisce causa automaticamente ostativa al mantenimento o al rinnovo del titolo di soggiorno.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità del ricorrente mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, la condanna per il reato previsto dall'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990 è stata ritenuta automaticamente ostativa al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno ai sensi degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, d.lgs. 286/1998, con conseguente insussistenza del fumus boni iuris dell'impugnazione.
- La mera produzione di documentazione relativa a una relazione affettiva o familiare non è sufficiente a superare l'effetto ostativo della condanna penale se non dimostra concretamente l'esistenza di significativi rapporti affettivi e familiari rilevanti ai fini del titolo di soggiorno.
- La domanda cautelare deve essere respinta quando, a un sommario esame, manca il fumus boni iuris, anche senza necessità di riconoscere la sussistenza o l'insussistenza del periculum in mora.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 4 mar 2026Ordinanza n. 514/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 4 mar 2026Ordinanza n. 102/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 4 mar 2026Ordinanza n. 103/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 4 mar 2026Ordinanza n. 104/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 4 mar 2026Ordinanza n. 106/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 4 mar 2026Ordinanza n. 107/2026 - Torino, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →