Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 104/2026 - Torino, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - dell’ordinanza sindacale n. 13/2025 prot. n. 9550 del 05/12/2025, a mezzo della quale il Comune di Niella Tanaro ha ordinato inter alia a Star Immo s.r.l., quale proprietaria dell’area identificata in Comune di Niella Tanaro (CN) Via Prata Foglio 10 mappali 863-864-865-866, la rimozione dei rifiuti ivi abbandonati; - ove occorra, della comunicazione di avvio del procedimento, prot. n. 7576 del 14/10/2025; - di ogni altro ulteriore atto e/o provvedimento, ancorché non noto, che sia presupposto, connesso e/o consequenziale

Giustizia amministrativa202600387

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza sindacale che ha ordinato, tra l'altro alla proprietaria dell'area, la rimozione dei rifiuti abbandonati

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (Comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società proprietaria ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, l'ordinanza sindacale adottata dal Comune di Niella Tanaro ai sensi, secondo quanto riconosciuto dall'amministrazione, dell'art. 192 d.lgs. 152/2006, nonché la comunicazione di avvio del procedimento e gli atti connessi. La ricorrente ha contestato la propria sottoposizione all'obbligo di rimozione dei rifiuti, sostenendo che l'esperimento vittorioso dell'azione revocatoria da parte del fallimento di una precedente proprietaria avrebbe comportato la retrocessione degli immobili nel patrimonio della procedura, con conseguente perdita della qualità di proprietaria e delle responsabilità connesse. Ha inoltre prospettato un pregiudizio patrimoniale derivante dall'esecuzione dell'ordinanza.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto sia del fumus boni iuris sia del periculum in mora. Quanto al fumus, ha rilevato che dagli atti risultava che la società ricorrente fosse a conoscenza delle condizioni dei terreni almeno dal luglio 2024 e che l'accoglimento dell'azione revocatoria promossa dal fallimento della precedente proprietaria non avesse determinato la retrocessione dei beni nel patrimonio della procedura. La società conservava quindi la qualità di proprietaria degli immobili e le facoltà, nonché le responsabilità, connesse a tale qualifica. Quanto al periculum, il pregiudizio dedotto aveva natura patrimoniale ed era dunque risarcibile; inoltre, la ricorrente non aveva allegato né provato che il patrimonio della società destinataria degli oneri di messa in pristino non fosse sufficiente a garantire il recupero, anche parziale, delle somme eventualmente sostenute. Le spese sono state integralmente compensate in ragione dell'obiettiva peculiarità della controversia. L'ordinanza ha inoltre disposto la trasmissione del fascicolo alla Seconda Sezione, competente per materia, per la fissazione dell'udienza di merito.

Norme richiamate

  • art. 192 d.lgs. 152/2006

    Il Comune ha riconosciuto che l'ordinanza impugnata trovava il proprio unico fondamento normativo nell'art. 192 d.lgs. 152/2006; nella fase cautelare il TAR ha ritenuto non assistita dal fumus l'impugnazione diretta contro l'applicazione di tale disposizione alla società proprietaria dell'area.

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare, la società che risulti proprietaria dell'area interessata dall'abbandono di rifiuti non può fondatamente escludere, sulla base del solo vittorioso esperimento di un'azione revocatoria, la permanenza della propria qualità di proprietaria e delle responsabilità ad essa connesse, quando dagli atti emerga che il bene non è retrocesso nel patrimonio della procedura revocatoria.
  • Il pregiudizio derivante dall'eventuale sostenimento di costi di messa in pristino ha natura patrimoniale e, in assenza di specifiche allegazioni e prove circa l'incapienza del soggetto tenuto al recupero delle somme, non integra di regola un periculum in mora idoneo a giustificare la sospensione cautelare dell'atto.

Come è indicizzato

MaterieRifiutiTutela cautelare
RamiAmbienteProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.