Ordinanza n. 102/2026 - Torino, Sezione 1
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia - del decreto emesso dalla Prefettura di Torino - Sportello Unico Immigrazione in data -OMISSIS-, (Prot. -OMISSIS-), avente ad oggetto la revoca del nulla-osta rilasciato in favore di -ricorrente-, - di tutti gli atti presupposti, consequenziali o comunque connessi del procedimento;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto prefettizio di revoca del nulla-osta rilasciato al ricorrente
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui la Prefettura di Torino ha revocato il nulla-osta precedentemente rilasciato in suo favore, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. L'Amministrazione aveva contestato lacune documentali. Nel corso del giudizio il ricorrente ha depositato documentazione che, secondo il TAR, pare avere integralmente colmato tali lacune. Tuttavia, il deposito è avvenuto tardivamente e parte della documentazione si è formata successivamente alla notificazione del provvedimento impugnato; pertanto, tali elementi non dimostrano l'illegittimità originaria della revoca. Essi possono però essere valutati ai fini della fondatezza della pretesa sostanziale e del riesame amministrativo dell'istanza, nell'ambito della riedizione del potere.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare, ritenendo che l'impugnazione presentasse apprezzabili profili di fondatezza entro i limiti indicati: la documentazione sopravvenuta non rende illegittima la revoca al momento della sua adozione, ma giustifica il riesame dell'istanza alla luce delle sopravvenienze favorevoli. Ha inoltre ravvisato il periculum in mora nella condizione di irregolarità derivante dalla revoca del nulla-osta e nel conseguente rischio di espulsione dal territorio italiano durante il giudizio. Ha quindi sospeso gli effetti esecutivi del provvedimento impugnato esclusivamente ai fini del riesame dell'istanza da parte dell'Amministrazione. Ha fissato l'udienza pubblica di merito e compensato integralmente le spese della fase cautelare.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata valutata sulla base dei presupposti cautelari, ravvisando apprezzabili profili di fondatezza e un concreto rischio di pregiudizio nelle more del giudizio.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito la base normativa per disporre l'oscuramento delle generalità del ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati quali ulteriori presupposti per la tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La documentazione prodotta tardivamente o formata successivamente all'adozione del provvedimento non può, di regola, dimostrare l'illegittimità originaria dell'atto impugnato, ma può essere valutata dal giudice e dall'Amministrazione, in sede di riedizione del potere, per scrutinare la fondatezza sostanziale della pretesa e procedere al riesame dell'istanza.
- La sospensione cautelare di un provvedimento di revoca può essere disposta anche quando le sopravvenienze documentali non incidono sull'illegittimità originaria dell'atto, qualora esse evidenzino apprezzabili profili di fondatezza della pretesa sostanziale e giustifichino il riesame amministrativo.
- Il rischio di espulsione derivante dalla perdita della regolarità del soggiorno costituisce un pregiudizio cautelare concreto e attuale valutabile ai fini della sospensione degli effetti esecutivi del provvedimento impugnato.
Come è indicizzato
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