Ordinanza n. 103/2026 - Torino, Sezione 1
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia - dell’ordinanza sindacale n. 13/2025 prot. n. 9550 del 05/12/2025, a mezzo della quale il Comune di Niella Tanaro ha ordinato a Fr Immobiliare s.r.l., quale proprietaria dell’area identificata in Comune di Niella Tanaro (CN) Via Prata Foglio 10 mappale 862, la rimozione dei rifiuti ivi abbandonati; - ove occorra, della comunicazione di avvio del procedimento, prot. n. 7576 del 14/10/2025; - di ogni altro ulteriore atto e/o provvedimento, ancorché non noto, che sia presupposto, connesso e/o consequenziale;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza sindacale di rimozione dei rifiuti abbandonati sull’area di proprietà della ricorrente
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società proprietaria ha impugnato, chiedendone la sospensione cautelare, l’ordinanza sindacale con cui il Comune le ha ordinato la rimozione dei rifiuti abbandonati sul proprio terreno, nonché, ove occorrente, la comunicazione di avvio del procedimento e gli atti connessi. Dal testo emergono contestazioni concernenti la legittimità dell’imputazione alla proprietaria di una corresponsabilità colposa ai sensi dell’art. 192 d.lgs. 152/2006. In particolare, la ricorrente ha contestato implicitamente la sussistenza dei presupposti per imporle la rimozione, mentre il Comune ha precisato che l’ordinanza si fondava esclusivamente sull’art. 192 d.lgs. 152/2006. Ai fini cautelari, la ricorrente non ha dedotto né documentato di avere assunto iniziative concrete, prima del luglio 2025, per impedire il deposito incontrollato dei rifiuti da parte della società conduttrice. Quanto al periculum in mora, non ha quantificato i costi della rimozione né prodotto preventivi o altra documentazione idonea a stimare il danno economico. Il contratto di locazione prevedeva inoltre una polizza assicurativa della conduttrice per i danni da inquinamento e per i danni arrecati al locatore.
La decisione
Il TAR ha respinto l’istanza cautelare. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto che la valutazione tecnico-discrezionale dell’amministrazione sulla corresponsabilità colposa della proprietaria non apparisse, in questa fase, manifestamente incongrua o arbitraria. La ricorrente conosceva la natura dell’attività economica esercitata dalla conduttrice e, secondo quanto emerso, conosceva o avrebbe potuto conoscere le difficoltà economiche della stessa e i rischi conseguenti già dalla fine del 2023; tuttavia non aveva dimostrato di avere adottato concrete iniziative per impedire il deposito incontrollato dei rifiuti prima del luglio 2025. Quanto al periculum in mora, il Collegio ha rilevato l’assenza di una quantificazione dei costi di rimozione e di documentazione comprovante un danno economico significativo. Ha inoltre considerato la clausola contrattuale che imponeva alla conduttrice di stipulare una polizza per responsabilità civile, comprensiva dei danni da inquinamento, escludendo allo stato degli atti che la proprietaria dovesse sostenere definitivamente i costi di ripristino. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate per la peculiarità della controversia. La causa è stata trasmessa alla Sezione competente per materia per la fissazione dell’udienza di merito.
Norme richiamate
art. 192 d.lgs. 152/2006
La corresponsabilità colposa del proprietario dell’area per l’abbandono incontrollato di rifiuti può essere valutata dall’amministrazione sulla base della conoscenza dell’attività del conduttore, dei rischi connessi e dell’eventuale mancata adozione di iniziative concrete volte a impedire l’abbandono.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare richiesta nel giudizio amministrativo; nel caso concreto il TAR ha verificato il fumus boni iuris e il periculum in mora e ha respinto la domanda cautelare.
art. 7 del contratto di locazione
«una polizza per responsabilità civile a copertura di tutti i danni materiali diretti o indiretti a persone o cose, compresi i danni arrecati ai fabbricati e al locatore, comunque riconducibili al conduttore, per l’esercizio della sua attività specifica ivi comprese le operazioni di manutenzione a carico del conduttore, per danni da inquinamento […]»
La clausola assicurativa è stata valorizzata per escludere, allo stato degli atti, che la proprietaria dovesse sopportare in via definitiva i costi della messa in pristino.
art. 17 del contratto di locazione
È stato richiamato quale elemento dal quale risultava che la proprietaria era in condizioni di conoscere le difficoltà economiche della conduttrice e i rischi connessi.
Massime di principio
- In sede cautelare, l’ordinanza di rimozione dei rifiuti adottata ai sensi dell’art. 192 d.lgs. 152/2006 non appare prima facie manifestamente incongrua quando l’amministrazione abbia valorizzato la conoscenza, da parte del proprietario, dell’attività esercitata dal conduttore e dei rischi di abbandono, unitamente alla mancata dimostrazione di concrete iniziative preventive del proprietario.
- Il proprietario dell’area destinataria di un ordine di rimozione dei rifiuti deve fornire, ai fini della tutela cautelare, elementi idonei a contestare specificamente la propria corresponsabilità colposa e a dimostrare le iniziative concretamente adottate per impedire l’abbandono dei rifiuti.
- Il periculum in mora non può essere ritenuto sussistente sulla base della mera allegazione dell’obbligo di rimuovere i rifiuti: occorrono almeno una quantificazione dei costi, un preventivo o altra documentazione idonea a dimostrare la concreta significatività del danno economico.
- Ai fini della valutazione cautelare del pregiudizio economico, la previsione contrattuale di una copertura assicurativa a carico del conduttore per i danni da inquinamento può escludere, allo stato degli atti, che il proprietario debba sopportare definitivamente i costi della messa in pristino.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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