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Ordinanza

Ordinanza n. 107/2026 - Torino, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della determinazione del Dirigente del Settore Promozione dello sport, del sistema neve regionale e dell’eredità olimpica della Regione Piemonte del 20 novembre 2025 n. 535/A2015A/ 2025, con cui l’Unione Montana Valle Vigezzo è stata esclusa dal finanziamento ed è stata approvata la graduatoria per l’assegnazione dei contributi ai beneficiari per lo sci di discesa - ambito territoriale ALTRE province piemontesi (VC, BI, VB, AL) ; - del provvedimento del Responsabile del procedimento di Finpiemonte s.p.a. del 10 dicembre 2025; - di tutti gli atti preparatori, preordinati, presupposti, consequenziali o comunque connessi a quelli impugnati;

Giustizia amministrativa202600368

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dal finanziamento e approvazione della graduatoria per l'assegnazione di contributi destinati allo sci di discesa, nonché il successivo provvedimento di Finpiemonte s.p.a.

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione concedente e gestore della misura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Unione Montana Valle Vigezzo ha impugnato l'esclusione dal finanziamento e la graduatoria relativa a una procedura comparativa per l'assegnazione di contributi regionali, chiedendo anche la sospensione cautelare degli atti. Dal testo emerge che la ricorrente contestava, tra l'altro, il mancato invio di un preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10-bis l. 241/1990 e la non ammissibilità del progetto, originariamente unitario, dopo la sua modifica mediante tripartizione. A sostegno del periculum in mora ha dedotto che la mancata sospensione le avrebbe impedito di migliorare l'offerta turistica per la stagione 2027/2028 e di beneficiare della possibile ricaduta delle Olimpiadi invernali di Cortina.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto che il preavviso di rigetto non sia normalmente necessario nelle procedure concorsuali, comprendenti le procedure precedute dalla pubblicazione di un avviso di partecipazione e caratterizzate dalla predeterminazione delle regole e dalla successiva selezione delle domande. Inoltre, l'art. 15 del bando prevedeva l'invio di documenti integrativi richiesti da Finpiemonte, ma non l'adozione di un formale preavviso di rigetto; le garanzie partecipative sono state quindi ritenute prima facie rispettate, indipendentemente dal nomen iuris della richiesta. Anche la valutazione relativa alla modifica del progetto mediante tripartizione e alla conseguente non ammissibilità non è apparsa, in sede cautelare, arbitraria o irragionevole. Quanto al periculum in mora, il danno prospettato è stato ritenuto meramente ipotetico, non essendo certi né il vantaggio economico né la sua eventuale perdita qualora il progetto fosse realizzato nelle stagioni successive. Il TAR ha quindi ritenuto mancanti sia il fumus boni iuris sia il periculum in mora e ha condannato la ricorrente alle spese della fase cautelare, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 10-bis l. 241/1990

    la necessità del preavviso di rigetto [...] va esclusa per le procedure concorsuali, in cui debbono ricomprendersi tutte quelle connotate dalla previa pubblicazione di un avviso di partecipazione, con la fissazione delle regole per ciascun partecipante e la successiva selezione delle domande

    Il preavviso di rigetto non è necessario nelle procedure concorsuali caratterizzate da un avviso di partecipazione, dalla predeterminazione delle regole e dalla selezione comparativa delle domande.

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare richiede la verifica dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora; nel caso concreto entrambi sono stati ritenuti insussistenti.

Massime di principio

  • Nelle procedure concorsuali o comparative precedute dalla pubblicazione di un avviso di partecipazione, con regole predeterminate e selezione delle domande, non è normalmente necessario il preavviso di rigetto previsto dall'art. 10-bis l. 241/1990.
  • Le garanzie partecipative possono ritenersi rispettate quando il bando prevede la possibilità di produrre documenti integrativi richiesti dall'amministrazione, anche se tale interlocuzione non è formalmente qualificata come preavviso di rigetto.
  • In sede cautelare, la valutazione amministrativa sulla non ammissibilità di un progetto non giustifica la sospensione se non appare, prima facie, arbitraria o irragionevole.
  • Il periculum in mora non sussiste quando il danno economico e il vantaggio asseritamente perduto sono prospettati in termini meramente ipotetici e non è dimostrata l'irreversibilità del pregiudizio.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorieTutela cautelarePartecipazione al procedimento
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativoProcedimento amministrativo
IstitutiTutela cautelarePartecipazione procedimentaleDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezza

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