Ordinanza n. 514/2026 - Venezia, Sezione 4
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza esecutiva n. 35/2024 RG 879/23 pubblicata in data 23.1.2024 dal Tribunale di Verona (Sezione Lavoro) passata in giudicato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: omissione, nella sentenza del TAR Veneto n. 2368/2025, della distrazione delle spese di giudizio in favore dei procuratori della ricorrente dichiaratisi antistatari
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente scolastica)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto istanza di correzione di errore materiale o di omissione relativamente alla sentenza della Sezione n. 2368/2025, rilevando che il dispositivo non aveva disposto la distrazione delle spese di giudizio in favore dei suoi procuratori, nonostante questi si fossero dichiarati antistatari nel ricorso introduttivo. L'istanza è stata esaminata nell'ambito del giudizio di ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Verona, Sezione Lavoro, n. 35/2024.
La decisione
Il TAR ha ritenuto che l'omessa distrazione delle spese in favore del procuratore dichiaratosi antistatario costituisca una mera omissione materiale, emendabile mediante il procedimento di correzione. Richiamando l'orientamento consolidato della Corte di cassazione e del Consiglio di Stato, il Collegio ha osservato che l'art. 93, comma 2, c.p.c. consente la revoca della distrazione anche quando sia venuto meno il relativo presupposto dopo la sentenza e che, a maggior ragione, la stessa procedura può essere utilizzata per correggere una svista originaria. Ha quindi ordinato alla Segreteria di annotare in calce alla sentenza indicata la distrazione delle spese di giudizio, già liquidate nel dispositivo, in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari, ai sensi dell'art. 86, comma 3, c.p.a.
Norme richiamate
art. 391-bis c.p.c.
mera omissione materiale, emendabile attraverso il procedimento di correzione previsto dall'art. 391 bis c.p.c.
L'omessa pronuncia sulla distrazione delle spese in favore del procuratore antistatario è qualificabile come omissione materiale correggibile con il procedimento di correzione.
art. 93, comma 2, c.p.c.
la revoca del provvedimento per mezzo del procedimento di correzione
La norma conferma l'utilizzabilità del procedimento di correzione anche per incidere sulla distrazione delle spese; tale possibilità vale, a maggior ragione, per correggere una mancata distrazione dovuta a svista.
art. 86, comma 3, c.p.a.
Consente l'annotazione della correzione materiale in calce al provvedimento da parte della Segreteria, secondo quanto ordinato dal giudice.
Massime di principio
- L'omessa distrazione delle spese di giudizio in favore del procuratore dichiaratosi antistatario costituisce una mera omissione materiale quando la distrazione era stata richiesta e il procuratore aveva reso la relativa dichiarazione nel processo.
- La mancata distrazione delle spese dovuta a una svista può essere emendata mediante il procedimento di correzione previsto dall'art. 391-bis c.p.c., senza necessità di una nuova decisione sul merito della controversia.
- Quando le spese siano già state liquidate nel dispositivo, la correzione può limitarsi ad annotare in calce al provvedimento la distrazione delle somme in favore dei procuratori antistatari, ai sensi dell'art. 86, comma 3, c.p.a.
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