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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29608/2026 del 05/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato era stato giudicato con rito abbreviato per avere, secondo l'accusa, detenuto all'interno della casa circondariale due involucri di hashish del peso complessivo di 0,22 grammi e ceduto a un altro detenuto una dose della medesima sostanza del peso di 0,06 grammi, in cambio di alcuni pacchetti di sigarette, con contestazione della continuazione e della disciplina aggravatoria richiamata dagli artt. 73, commi 4 e 5, e 80 d.P.R. 309/1990. Il G.u.p. lo aveva assolto ai sensi dell'art. 530, comma 2, c.p.p. perché mancavano analisi chimico-tossicologiche sulle sostanze sequestrate, ritenendo non dimostrata la natura stupefacente del materiale. Il ricorso del pubblico ministero denunciava la violazione dell'art. 441, comma 5, c.p.p., sostenendo che, in presenza di una detenzione e cessione di sostanza connotata come verosimilmente stupefacente, il giudice del rito abbreviato avrebbe dovuto disporre d'ufficio gli accertamenti chimico-tossicologici necessari prima di pervenire all'assoluzione, non potendo decidere allo stato degli atti senza integrare il quadro probatorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del pubblico ministero, affermando che nel giudizio abbreviato il giudice, quando non può decidere allo stato degli atti, ha il potere-dovere di disporre l'integrazione probatoria necessaria ex art. 441, comma 5, c.p.p., purché non si tratti di attività esplorativa estranea al tema di prova. Nel caso concreto, poiché la sentenza impugnata dava conto dello scambio di sostanza occultata e del corrispettivo in sigarette, l'accertamento chimico-tossicologico sulla sostanza non costituiva una ricerca autonoma ed esplorativa, ma un'integrazione strettamente funzionale alla decisione. Per questo la Suprema Corte ha annullato la sentenza assolutoria con rinvio alla Corte di appello di Brescia per nuovo giudizio.

Norme richiamate

  • art. 530, comma 2, c.p.p.

    richiamato quale base della sentenza assolutoria impugnata, per insufficienza della prova sulla natura stupefacente della sostanza

  • art. 73, commi 4 e 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    norma incriminatrice relativa alla detenzione e cessione illecite di sostanza stupefacente contestate all'imputato

  • art. 80 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    richiamato nella contestazione come disposizione aggravatoria/di disciplina applicabile al fatto

  • art. 81 cpv. c.p.

    contestata la continuazione tra le condotte di detenzione e cessione illecita

  • art. 441, comma 5, c.p.p.

    nel rito abbreviato consente al giudice di assumere anche d'ufficio gli elementi necessari ai fini della decisione quando non possa decidere allo stato degli atti; la sua omissione, se la prova è necessaria e non esplorativa, integra errore di diritto

  • art. 121 c.p.p.

    richiamato per la memoria difensiva depositata nel giudizio di legittimità

  • art. 507 c.p.p.

    evocato come parametro analogico del potere del giudice dibattimentale di disporre d'ufficio l'assunzione di mezzi di prova assolutamente necessari

Massime di principio

  • Nel giudizio abbreviato il giudice non è vincolato a decidere meccanicamente sugli atti già acquisiti: se ritiene di non poter pervenire a una decisione affidabile, può e deve disporre l'integrazione probatoria necessaria ai sensi dell'art. 441, comma 5, c.p.p.
  • Il potere integrativo del giudice del rito abbreviato è legittimo solo se la prova richiesta è funzionale ai temi oggetto di decisione e non apre itinerari probatori autonomi o meramente esplorativi.
  • L'accertamento chimico-tossicologico sulla sostanza contestata come stupefacente può costituire integrazione probatoria necessaria quando la sua natura è decisiva per la ricostruzione del fatto e per l'affermazione o esclusione della responsabilità.
  • La scelta dell'imputato di accedere al rito abbreviato non gli conferisce un diritto a essere giudicato esclusivamente sugli atti esistenti al momento dell'ammissione del rito, poiché resta fermo il potere del giudice di colmare lacune probatorie essenziali.
  • Nel rito abbreviato, il divieto di indagini esplorative non impedisce l'assunzione d'ufficio di prove strettamente correlate a condotte già emergenti dagli atti e indispensabili per la verifica della loro rilevanza penale.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiSpaccio
RamiProcesso penaleStupefacenti
IstitutiInutilizzabilità della prova

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