Cassazione Civile, Ordinanza n. 22580/2022 del 19/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (fornitore)
La controversia
La controversia nasce da infiltrazioni d'acqua verificatesi in un capannone industriale coperto con tegole bituminose fornite dalla ricorrente nell'ambito di un rapporto poi qualificato come compravendita. La società utilizzatrice dell'immobile agì per ottenere il risarcimento dei costi sostenuti per il rifacimento della copertura, deducendo che il materiale fosse stato garantito come impermeabile per dieci anni. Dopo un primo accoglimento della domanda e un successivo intervento della Cassazione che cassò la decisione limitatamente alla quantificazione del danno, la causa tornò in rinvio per rideterminare il quantum. La Corte d'appello, nel nuovo giudizio, liquidò un'ulteriore somma includendo anche l'IVA sulle spese di ripristino e calcolando gli interessi dalla domanda giudiziale fino alla sentenza di rinvio, nonostante un pagamento già eseguito nel 2003 in esecuzione della precedente sentenza. La ricorrente denunciò: 1) violazione degli artt. 1223 e 1224 c.c. e degli artt. 4 e 19 d.P.R. 633/1972, sostenendo che l'IVA non fosse risarcibile perché detraibile da una società commerciale; 2) nullità per violazione del giudicato e ultrapetizione sul riconoscimento dell'IVA; 3) nullità per violazione del giudicato e ultrapetizione sulla decorrenza degli interessi, che il primo giudice aveva ancorato ai singoli esborsi; 4) omesso esame del fatto decisivo costituito dal pagamento già effettuato nel 2003, che avrebbe impedito il maturare di interessi oltre tale data.
La decisione
La Cassazione ha accolto il primo, il terzo e il quarto motivo del ricorso, dichiarando assorbito il secondo. Ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Bologna in diversa composizione. La Corte di rinvio dovrà rideterminare il danno escludendo l'IVA se detraibile per la natura commerciale della danneggiata, rispettare il giudicato interno sulla decorrenza degli interessi e non computare interessi successivi al pagamento già eseguito nel 2003, se satisfattivo. È stata inoltre rimessa al giudice di rinvio la regolazione delle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
Il risarcimento del danno patrimoniale comprende le conseguenze immediate e dirette dell'inadempimento o del fatto dannoso, ma non può includere voci recuperabili dal danneggiato per effetto di meccanismi fiscali come la detrazione dell'IVA, se questa è effettivamente detraibile.
La liquidazione degli accessori sul credito risarcitorio deve essere coerente con il momento dell'effettivo pregiudizio e con gli eventuali pagamenti già intervenuti.
È richiamato per affermare che, in presenza di attività d'impresa, l'IVA pagata può essere collegata all'esercizio dell'attività commerciale e quindi potenzialmente detraibile.
La società danneggiata, in quanto soggetto commerciale, aveva l'onere di dimostrare i presupposti per escludere la detraibilità dell'IVA; in mancanza, l'IVA non può gravare come danno risarcibile.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Norma processuale invocata per denunciare la violazione di legge in punto di quantificazione del danno e inclusione dell'IVA.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Norma processuale invocata per dedurre nullità della sentenza per violazione del giudicato e ultrapetizione.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Norma processuale invocata per censurare l'omesso esame del pagamento già effettuato nel 2003, fatto decisivo ai fini del calcolo degli interessi.
Richiamato solo per dare atto del deposito della memoria in camera di consiglio.
Massime di principio
- Nel risarcimento del danno patrimoniale relativo a spese sostenute per riparare un bene strumentale all'attività d'impresa, l'IVA può essere inclusa solo se il danneggiato dimostra che non sia detraibile; se è detraibile, non rappresenta una perdita definitiva e quindi non è risarcibile.
- Quando il danneggiato è un soggetto IVA che esercita attività d'impresa, l'onere di provare l'indetraibilità dell'imposta grava su di lui, perché la detrazione costituisce il meccanismo ordinario di neutralizzazione dell'IVA.
- Il giudice di rinvio è vincolato al perimetro tracciato dalla sentenza rescindente e non può riesaminare questioni coperte da giudicato interno o introdurre statuizioni incompatibili con esso.
- In materia di debiti di valore, gli interessi compensativi vanno riconosciuti tenendo conto dei pagamenti già eseguiti dal debitore; non possono maturare ulteriori interessi per periodi successivi all'adempimento che abbia già soddisfatto, in tutto o in parte, la pretesa creditoria.
- La decorrenza degli interessi accessori non può essere rideterminata in contrasto con una statuizione di merito ormai coperta da giudicato, salvo che essa sia stata specificamente investita e riformata nei precedenti gradi di giudizio.
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