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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08590/2023 del 27/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La lite trae origine da un avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate nei confronti di un professionista, cui seguirono cartelle di pagamento emesse dall'agente della riscossione. Su tali presupposti furono iscritta ipoteca e avviato un pignoramento presso terzi. Il contribuente impugnò davanti al giudice tributario sia l'ipoteca sia il pignoramento; riuniti i giudizi, il primo giudice, preso atto dell'annullamento in autotutela dell'avviso presupposto, dichiarò cessata la materia del contendere ma condannò Agenzia ed Equitalia ex art. 96, comma 3, c.p.c. a pagamenti rilevanti a titolo di responsabilità aggravata. In appello l'Agenzia e l'agente della riscossione contestarono la sussistenza dei presupposti della condanna ex art. 96 c.p.c. e l'entità della liquidazione; il contribuente propose appelli incidentali chiedendo anche il risarcimento ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 96 c.p.c. La CTR accolse solo in parte gli appelli principali, riducendo gli importi, e respinse gli incidentali. In cassazione l'Agenzia dedusse, tra l'altro, nullità della sentenza per motivazione apparente e omesso esame di fatti decisivi; Equitalia censurò anch'essa motivazione, soccombenza e applicazione dell'art. 96 c.p.c.; il contribuente contestò la riduzione dei danni e il rigetto delle proprie domande.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo del ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate e il primo motivo del ricorso successivo dell'agente della riscossione, dichiarando assorbiti gli altri motivi, compreso il ricorso del contribuente. Ha inoltre dichiarato inammissibili i ricorsi incidentali proposti dall'Agenzia e da Equitalia sul ricorso del contribuente, ritenendo consumato il potere di impugnazione. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La cassazione è avvenuta perché la motivazione della CTR è stata ritenuta al di sotto del minimo costituzionale: essa non ha esaminato il tema centrale dei gravami principali, ossia la sussistenza dell'"an" della responsabilità ex art. 96, comma 3, c.p.c., limitandosi a ridurre il quantum con motivazione apodittica e non idonea a rendere percepibile il percorso logico seguito.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.c.

    La mancanza, apparenza o incomprensibilità della motivazione integra nullità della sentenza per violazione del requisito essenziale del provvedimento

  • art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992

    comma 1, n. 4; comma 2, n. 4

    Nel processo tributario la sentenza deve contenere un minimo di motivazione idoneo a rendere percepibili le ragioni della decisione; il rinvio al codice di rito opera anche per le disposizioni compatibili

  • art. 111 Cost.

    È richiesto il cosiddetto minimo costituzionale della motivazione

  • art. 96 c.p.c.

    Il comma 3 configura una sanzione autonoma e pubblicistica, applicabile d'ufficio in caso di soccombenza, volta a reprimere l'abuso del processo; richiede una condotta oggettivamente valutabile come abuso, non necessariamente dolo o colpa grave

  • art. 360 c.p.c.

    Sono stati prospettati i vizi di violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi, ma la Corte ha ritenuto assorbite tali censure diverse da quelle accolte

  • artt. 370 e 371 c.p.c.

    Il ricorso successivo al primo si converte in ricorso incidentale e deve rispettare il termine di quaranta giorni risultante dal combinato disposto delle due norme

  • art. 334 c.p.c.

    La disciplina dell'impugnazione incidentale tardiva opera solo a favore della parte che abbia inizialmente prestato acquiescenza alla sentenza

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato nelle censure sulle spese; la decisione finale non si pronuncia nel merito su tali doglianze perché assorbite

  • art. 92 c.p.c.

    Richiamato nelle censure sulle spese; le doglianze restano assorbite

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo, nei limiti risultanti dal dispositivo

Massime di principio

  • Nel processo tributario la sentenza è nulla quando la motivazione è solo apparente o talmente carente da non consentire di individuare il thema decidendum e le ragioni della decisione; il controllo di legittimità si arresta al rispetto del minimo costituzionale della motivazione.
  • La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. ha natura autonoma e pubblicistica, è applicabile d'ufficio e mira a reprimere l'abuso del processo; per disporla occorre il riscontro di una condotta oggettivamente abusiva o pretestuosa, non essendo necessario accertare dolo o colpa grave.
  • Quando la decisione impugnata omette di esaminare il motivo centrale relativo all'an della responsabilità e si limita a ridurre equitativamente il quantum con formule apodittiche, la motivazione non supera il minimo costituzionale e la sentenza va cassata.
  • Nel sistema delle impugnazioni vige il principio di consumazione del potere di impugnare: chi ha già proposto ricorso non può, nello stesso rapporto processuale, introdurre un ulteriore ricorso incidentale per ripetere o ampliare censure già proposte, salvo i limiti della disciplina dell'impugnazione incidentale nei casi di effettiva acquiescenza iniziale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioSpese di lite
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

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