Cassazione Civile, Ordinanza n. 16480/2024 del 13/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha rigettato integralmente il ricorso della società contribuente. Ha ritenuto infondati i motivi relativi all'esenzione IVA e alla disciplina dei pacchetti/viaggi studio, ha dichiarato inammissibile il motivo di vizio motivazionale per difetto di un vero fatto storico decisivo e ha escluso l'omessa pronuncia. Le spese sono state compensate in ragione della particolarità delle questioni trattate.
Esito
Favorevole al resistente (fisco)
La controversia
La società contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2013 con cui l'Ufficio aveva rideterminato imposte sui redditi e IVA, richiesto interessi e irrogato sanzioni. In primo grado il ricorso era stato accolto, ma in appello la CTR aveva riformato la decisione. In Cassazione la società ha dedotto: 1) violazione dell'art. 10, comma 1, n. 20, d.P.R. n. 633/1972, sostenendo che le prestazioni rese dovessero rientrare nell'esenzione IVA per attività didattiche e formative; 2) violazione dell'art. 12 d.P.R. n. 633/1972, assumendo che i servizi di viaggio, vitto, alloggio e attività collaterali fossero accessori rispetto alla prestazione principale di istruzione e quindi dovessero seguire il medesimo regime di esenzione; 3) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., in relazione allo svolgimento dell'attività educativa all'estero e alla dedotta erroneità dell'accertamento compiuto dal giudice di merito; 4) violazione dell'art. 74-ter d.P.R. n. 633/1972, lamentando che la CTR avesse applicato la disciplina speciale delle agenzie di viaggio ai viaggi studio; 5) omessa pronuncia e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, per non avere la CTR esaminato specificamente la richiesta di esenzione per le attività svolte in Italia. La Corte ha ritenuto che la CTR avesse accertato in fatto che si trattava di un pacchetto turistico/servizio omnicomprensivo, con prestazioni non marginali rispetto alla formazione, e che la didattica all'estero fosse svolta da soggetti terzi, sicché non ricorrevano i presupposti dell'esenzione invocata; ha inoltre dichiarato inammissibile il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. perché volto a una rivalutazione del merito e ha escluso l'omessa pronuncia sulle attività in Italia, ritenendo che la CTR avesse comunque considerato anche tale profilo.
Norme richiamate
art. 10, comma 1, n. 20, d.P.R. n. 633/1972
L'esenzione IVA per prestazioni didattiche ed educative non si applica quando, in base all'accertamento di merito, l'operazione concreta consiste in un servizio omnicomprensivo di viaggio organizzato e le prestazioni formative non sono rese direttamente dall'operatore come prestazione principale esente.
Le prestazioni accessorie possono seguire il regime della prestazione principale solo se realmente marginali e accessorie; nel caso deciso la CTR ha accertato che non si trattava di prestazioni meramente accessorie rispetto all'istruzione.
art. 74-ter d.P.R. n. 633/1972
La disciplina speciale IVA per agenzie di viaggio si applica alle operazioni che integrano l'organizzazione di viaggi o giri turistici e non può essere esclusa solo perché nell'ambito dell'operazione vi siano anche profili formativi; se l'operatore agisce come organizzatore del viaggio in nome proprio e utilizza prestazioni di terzi, il regime speciale è applicabile.
art. 306 Direttiva 2006/112/CE
La norma unionale conferma il regime speciale IVA per le agenzie di viaggio quando agiscono in nome proprio e utilizzano beni e servizi di altri soggetti passivi, con prestazione unica e base imponibile data dal margine.
art. 26, par. 1, VI Direttiva CEE
È richiamato come base eurounitaria della disciplina interna; il regime speciale vale nei casi di operazioni acquistate da terzi e rese in nome proprio dall'agenzia/organizzatore.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro per i motivi di violazione di legge dedotti dalla ricorrente.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È richiamato per la censura di omessa pronuncia e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il motivo è ammissibile solo se riguarda un fatto storico decisivo oggetto di discussione tra le parti; non può essere usato per ottenere una rivalutazione del merito o delle singole risultanze istruttorie.
Richiamato dalla ricorrente insieme all'art. 112 c.p.c. per dedurre la violazione del principio dispositivo e del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
La Corte ha escluso la violazione perché la sentenza impugnata aveva comunque preso posizione sul tema delle attività svolte in Italia.
art. 35, comma 3, d.lgs. n. 546/1992
Richiamato nel motivo di ricorso sull'omessa pronuncia nel processo tributario.
Massime di principio
- In materia IVA, l'esenzione per prestazioni didattiche ed educative non si estende automaticamente a servizi complessi che includano viaggio, vitto, alloggio e attività collaterali se, all'esito dell'accertamento di fatto, tali prestazioni non siano marginali rispetto alla componente formativa e l'operatore non renda direttamente la prestazione principale.
- Quando l'operazione concreta integra un pacchetto turistico o un servizio omnicomprensivo organizzato in nome proprio dall'operatore, trova applicazione la disciplina speciale delle agenzie di viaggio, con esclusione dell'esenzione prevista per le attività didattiche.
- La qualificazione delle prestazioni ai fini IVA dipende dall'accertamento in fatto della natura del rapporto e della struttura dell'operazione; in sede di legittimità tale accertamento non è rivedibile se sorretto da motivazione logica e coerente.
- Il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c. deve investire un fatto storico decisivo e non può tradursi nella richiesta di una nuova valutazione del materiale probatorio o delle singole circostanze istruttorie.
- La censura di omessa pronuncia è infondata se la sentenza impugnata, anche sinteticamente, abbia comunque esaminato il tema devoluto e ne abbia espresso la propria valutazione.
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