Cassazione Penale, Sentenza n. 7437/2024 del 20/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di riesame che aveva confermato il sequestro preventivo di 470 kg di sostanza oleosa (olio di sansa qualificato come olio vergine di oliva). Il ricorrente deduce l'insussistenza del fumus del reato: l'olio sarebbe stato detenuto per consumo familiare (non per la vendita), le irregolarità del registro SIAN configurerebbero solo illeciti amministrativi (art. 7 d.lgs. 103/2016), non ci sarebbero atti idonei a concretizzare il tentativo di frode in commercio (art. 515 c.p.) e non era iniziata la lavorazione delle olive.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché proponeva vizi della motivazione e motivi generici attinenti a fatti valutati, mentre il ricorso in cassazione contro provvedimenti di sequestro preventivo/probatorio è ammesso solo per violazione di legge o per motivazione radicalmente carente. La Corte ha ritenuto adeguata e coerente la motivazione del Tribunale del riesame: gli accertamenti di P.G. indicavano che l'olio era olio di sansa spacciato per olio vergine e che vi erano dichiarazioni false nel registro SIAN (potenzialmente rilevanti ai fini dell'art. 483 c.p.); la sola detenzione della merce in magazzino poteva costituire tentativo di frode in commercio, alla luce della giurisprudenza consolidata. Condanna del ricorrente al pagamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende e alle spese processuali.
Norme richiamate
Riferimento alla disciplina del tentativo: la Corte e il riesame hanno valutato la sussistenza del fumus anche in relazione al tentativo, ritenendo che la detenzione della merce puo' essere idonea a configurarlo.
Norma sulla frode in commercio: il tribunale del riesame ha ritenuto che il possesso in magazzino di olio falso o impropriamente qualificato puo' integrare il tentativo di frode in commercio.
Rilevanza penale delle dichiarazioni false: la Corte ha condiviso la distinzione fatta dall'ordinanza impugnata tra omissioni/irregolarità amministrative e dichiarazioni false che possono integrare il reato previsto da questa norma.
Citato dal ricorrente come norma che rende amministrativa la violazione dei registri SIAN; la Corte ha osservato che vi è differenza tra mera irregolarità amministrativa e dichiarazioni false con aspetti penalmente rilevanti.
Norma evocata dal ricorrente nell'ambito della presunta violazione di legge; la Corte ha ritenuto che il ricorso non prospettasse efficacemente una violazione di legge ma motivi di fatto generici.
Citata come presunta violazione procedurale nel ricorso; la Corte ha ritenuto che il ricorso non avesse natura di impugnazione per violazione di legge ma contestazione di merito sulla motivazione.
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
Norma che disciplina i motivi di cassazione per vizi della motivazione: la Corte ha applicato questa regola per escludere la ricorribilità di motivi che sono essenzialmente critiche di merito.
art. 173, comma 1 disp. att. c.p.p.
Richiamata per i limiti della motivazione del ricorso (limiti strettamente necessari per la motivazione).
Norma richiamata ai fini della condanna alle spese e degli effetti della declaratoria di inammissibilità; la Corte ha disposto il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso in Cassazione avverso ordinanze di sequestro preventivo o probatorio è ammesso prevalentemente per violazioni di legge; le censure che attaccano la valutazione probatoria o la motivazione per questioni di merito sono frequentemente dichiarate inammissibili.
- La detenzione in magazzino di merci false o impropriamente qualificate può integrare, anche in assenza di atti materiali di vendita, il tentativo di frode in commercio se la situazione concreta e gli accertamenti danno conto della finalità di commercializzazione (giurisprudenza consolidata).
- Occorre distinguere tra irregolarità amministrative dei registri (sanzionate amministrativamente) e dichiarazioni o annotazioni false che possono assumere rilievo penale (art. 483 c.p.); la qualificazione dipende dalla natura e dalle modalità della falsità.
- In sede di riesame il giudice deve indicare, anche sommariamente, le ragioni che rendono plausibile il fumus commissi delicti; in cassazione questo apparato argomentativo va valutato solo se mancante o radicalmente carente, non per contestarne la valutazione di merito.
- Per impugnare efficacemente un sequestro preventivo in sede di legittimità conviene focalizzarsi su profili di illegittimità giuridica o procedurale (violazione di norme processuali, incompetenza, nullità formali) piuttosto che su contestazioni generiche dei fatti o su argomentazioni alternative non documentate.
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