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Cassazione Penale, Ordinanza n. 05538/2026 del 11/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva ridotto la pena ma confermato la condanna per esercizio abusivo dell'attività di parcheggiatore non autorizzato in plurime occasioni tra il 2021 e il 2022. Con il primo motivo ha dedotto violazione dell'art. 7, comma 15-bis, del codice della strada, lamentando che i giudici di merito avessero ritenuto integrata la fattispecie senza un effettivo accertamento della condotta tipica e con motivazione carente e contraddittoria. Con il secondo motivo ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio e sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p., chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi manifestamente infondati e comunque aspecifici, perché sostanzialmente reiterativi di censure già esaminate e disattese dalla Corte di appello senza una critica puntuale della motivazione impugnata. Ha affermato che la condotta tipica dell'art. 7, comma 15-bis, d.lgs. 285/1992 consiste nell'esercizio non autorizzato dell'attività di parcheggiatore, mentre non è elemento costitutivo la ricezione di somme di denaro; è sufficiente che il soggetto, già sanzionato in via amministrativa con provvedimento definitivo, sia nuovamente colto nell'atto di svolgere l'attività vietata. Ha inoltre ritenuto legittimo il diniego delle attenuanti generiche, motivato dall'assenza di elementi positivi e dal curriculum criminale dell'imputato, nonché insindacabile la determinazione della pena, essendo stata irrogata in misura media o prossima al minimo edittale. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al pagamento di euro tremila alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 15-bis, d.lgs. n. 285/1992

    Punisce chi esercita senza autorizzazione l'attività di parcheggiatore; non richiede come elemento costitutivo la percezione di denaro, essendo sufficiente la reiterata esecuzione dell'attività non autorizzata dopo un precedente provvedimento amministrativo definitivo.

  • art. 62-bis c.p.

    Le attenuanti generiche possono essere negate quando manchino elementi positivamente valutabili; non basta il solo stato di incensuratezza, e la valutazione del giudice di merito è insindacabile se logicamente motivata.

  • art. 133 c.p.

    La determinazione della pena entro il minimo o in misura media edittale non richiede una motivazione specifica e dettagliata, potendo essere sorretta dal richiamo implicito ai criteri legali di commisurazione.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di ricorso dichiarato inammissibile, alla condanna alle spese processuali consegue quella al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione i motivi devono confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata: censure meramente reiterative o assertive sono inammissibili perché prive di specificità.
  • Per integrare il reato di esercizio abusivo dell'attività di parcheggiatore non autorizzato è sufficiente l'accertamento della condotta di svolgimento dell'attività vietata; la dazione di denaro non è elemento costitutivo della fattispecie.
  • Quando il giudice di merito neghi le attenuanti generiche sulla base dell'assenza di elementi positivi e del precedente penale o del curriculum criminale, la motivazione è sufficiente se non illogica, e il solo stato di incensuratezza non impone la concessione del beneficio.
  • La determinazione della pena in misura media o prossima al minimo edittale non richiede una motivazione analitica sui criteri di commisurazione, salvo che la pena sia vicina al massimo o comunque superiore alla media.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta, in assenza di colpa nella causa di inammissibilità, la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieFuga e omissione di soccorsoImpugnazioniPena e commisurazioneCircostanze del reato
RamiReati stradaliProcesso penaleParte generale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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