Cassazione Civile, Ordinanza n. 24173/2024 del 09/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dal trasferimento della lavoratrice al CMP di Torino, disposto dalla società datrice di lavoro con nota del 10 luglio 2015. La lavoratrice aveva chiesto in giudizio di accertare l'inesistenza o la nullità del trasferimento, di essere riassegnata al CMP di Fiumicino o comunque a un ufficio di Roma con mansioni equivalenti, e di ottenere le retribuzioni maturate dalla data di una precedente sentenza della Corte d'appello di Roma. Il Tribunale aveva respinto la domanda ritenendo legittimo il trasferimento; la Corte d'appello aveva poi confermato il rigetto, ma per sopravvenuto difetto di interesse ad impugnare, poiché nel frattempo un'altra sentenza della stessa Corte aveva dichiarato risolto il rapporto di lavoro a seguito di licenziamento, con riconoscimento di indennità risarcitoria e di preavviso. Nel ricorso per cassazione la lavoratrice ha censurato la decisione di appello sostenendo, in sintesi, che la Corte territoriale avrebbe erroneamente considerato definitiva, cioè passata in giudicato, la precedente sentenza n. 1811/2019; che avrebbe omesso di indicare gli elementi a sostegno di tale conclusione; che avrebbe violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; e che avrebbe applicato in modo errato l'art. 336 c.p.c., dovendo invece valutarsi l'art. 337, comma 2, c.p.c. in presenza di una sentenza non definitiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che tutte le censure si basassero su un presupposto errato, ossia che la Corte d'appello avesse affermato il passaggio in giudicato della precedente sentenza sul licenziamento; in realtà la Corte territoriale non aveva affatto richiamato il giudicato, ma aveva fatto corretta applicazione dell'art. 336 c.p.c., valorizzando l'effetto espansivo esterno della decisione che aveva risolto il rapporto di lavoro. Poiché il rapporto era ormai cessato, la lavoratrice era priva di interesse attuale a coltivare l'impugnazione sul trasferimento. La Cassazione ha inoltre rilevato ulteriori profili di inammissibilità, perché i primi, secondi e quarti motivi erano formulati come vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. in modo non coerente con il perimetro del sindacato di legittimità, e il terzo motivo non deduceva in modo corretto la nullità per violazione dell'art. 112 c.p.c. La ricorrente è stata condannata alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La riforma o cassazione della sentenza produce effetti anche sugli atti e provvedimenti dipendenti; l'effetto espansivo esterno opera senza necessità del passaggio in giudicato della sentenza riformata o cassata.
La ricorrente lo invocava per sostenere la discrezionalità del giudice in presenza di sentenza non definitiva, ma la Corte ha ritenuto non pertinente tale richiamo perché la decisione impugnata aveva correttamente applicato l'art. 336 c.p.c.
La Corte ha escluso che la sentenza di merito avesse fondato la decisione sul giudicato formale della precedente pronuncia.
Richiamato solo per negare che la Corte d'appello avesse attribuito efficacia di giudicato alla precedente sentenza.
art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.
La censura di motivazione è stata ritenuta inammissibile perché non aderente alla reale ratio decidendi e formulata impropriamente come vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c.
La Corte ha osservato che il terzo motivo non deduceva correttamente la nullità della sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non era stato dedotto in modo conforme al paradigma legale del controllo di legittimità.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
È stato posto a carico della ricorrente l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le censure presuppongono una ratio decidendi mai effettivamente adottata dal giudice di merito, poiché manca l'aderenza del motivo alla decisione impugnata.
- L'effetto espansivo esterno dell'art. 336 c.p.c. opera anche in relazione a sentenze non passate in giudicato, con immediata caducazione delle statuizioni dipendenti dalla decisione riformata o cassata.
- Quando, per effetto di una successiva pronuncia, il rapporto sostanziale sottostante è definitivamente cessato, viene meno l'interesse attuale a impugnare la decisione relativa a un provvedimento ormai privo di utilità pratica.
- Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. deve essere dedotto nei limiti rigorosi del mancato esame di un fatto storico decisivo; non è consentito trasformarlo in una generica critica alla motivazione o alla valutazione giuridica compiuta dal giudice di merito.
- La deduzione di violazione dell'art. 112 c.p.c. richiede che la censura individui specificamente il mancato rispetto del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, non essendo sufficiente una contestazione generica della motivazione.
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