Cassazione Civile, Ordinanza n. 23274/2023 del 31/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
Un avvocato aveva chiesto il rimborso dell'IRAP versata per l'anno d'imposta 2008 sostenendo di non essere soggetto all'imposta per mancanza del requisito dell'autonoma organizzazione ex art. 2, comma 1, d.lgs. n. 446/1997. Il silenzio-rifiuto dell'amministrazione era stato impugnato e il ricorso accolto in primo grado; la decisione era stata confermata in appello dalla CTR del Lazio, che aveva ritenuto episodiche o meramente consulenziali le collaborazioni con altri professionisti e assai limitato l'uso di un secondo immobile come studio legale. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2, comma 1, e 3, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 446/1997, nonché dell'art. 2697 c.c., assumendo che la disponibilità di un secondo studio e la possibilità di avvalersi della collaborazione di colleghi integrassero indici di autonoma organizzazione e che gravasse sul contribuente la prova contraria.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha ribadito che l'autonoma organizzazione, ai fini IRAP, ricorre solo quando il professionista sia responsabile dell'organizzazione e impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui oltre mansioni meramente esecutive. Ha osservato che, per l'avvocato, la mera locazione di uno studio e l'uso di strumenti ordinari non bastano a integrare il presupposto impositivo. Nel caso concreto, la CTR aveva motivato in modo congruo ritenendo non decisive la limitata utilizzazione del secondo studio e la collaborazione di un altro avvocato in rapporto ai ricavi dichiarati. Pertanto il ricorso è stato rigettato e l'Agenzia condannata alle spese di legittimità in favore del resistente.
Norme richiamate
art. 2, comma 1, d.lgs. n. 446/1997
Il presupposto impositivo IRAP ricorre solo se il professionista è responsabile dell'organizzazione e dispone di una struttura organizzativa autonoma, con beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile o lavoro altrui non occasionale oltre il livello meramente esecutivo.
art. 3, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 446/1997
La norma è richiamata dalla ricorrente quale disposizione del tributo applicabile, in combinazione con l'art. 2 del decreto, ai fini dell'individuazione del presupposto impositivo.
La Corte richiama la censura dell'Agenzia ma, nel caso concreto, conferma che la valutazione di fatto del giudice di merito sulle circostanze sintomatiche dell'organizzazione non è sindacabile se congruamente motivata.
È richiamato in relazione al deposito della memoria del controricorrente nel giudizio di legittimità.
È richiamato per l'indicazione della PEC del controricorrente autodifeso.
Massime di principio
- Ai fini dell'IRAP, l'autonoma organizzazione sussiste solo quando l'attività professionale sia inserita in una struttura che produca un quid pluris rispetto al lavoro personale del professionista, per responsabilità organizzativa del medesimo.
- La mera disponibilità di uno studio professionale, o di strumenti ordinari e normalmente necessari all'esercizio della professione, non basta di per sé a integrare il presupposto impositivo.
- L'utilizzo di lavoro altrui rileva solo se non occasionale e oltre il livello di prestazioni meramente esecutive o di segreteria.
- La verifica dell'esistenza dell'autonoma organizzazione è accertamento di fatto riservato al giudice di merito e non è censurabile in cassazione se sorretto da motivazione congrua.
- Quando il giudice di merito valorizza in modo plausibile la limitata incidenza di un secondo studio o di collaborazioni professionali sui ricavi e sull'assetto dell'attività, la censura di violazione di legge tende a risolversi in una richiesta di rivalutazione del fatto, inammissibile in sede di legittimità.
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