Cassazione Civile, Ordinanza n. 36533/2023 del 29/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un atto di trasferimento immobiliare stipulato con un contratto di mantenimento, con cui una proprietaria aveva ceduto la piena proprietà di un immobile alla nuora in cambio dell'impegno di assistenza materiale e morale vitalizia. Una terza soggetto, che si diceva creditrice della cedente per compensi professionali, aveva agito ex art. 2901 c.c. chiedendo la revocatoria dell'atto per renderlo inefficace nei suoi confronti. I giudici di merito avevano accolto la domanda, ritenendo sussistenti l'eventus damni e la scientia damni. La soccombente ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione degli artt. 100, 112 c.p.c. e 2901 c.c., sostenendo che l'eventus damni non fosse affatto pacifico e che la Corte territoriale avesse omesso di considerare l'irrilevanza pregiudizievole dell'alienazione, dato il basso valore del bene; 2) violazione dell'art. 2901 c.c., dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 246 c.p.c., contestando la prova della scientia damni e l'ammissibilità della testimonianza di un teste ritenuto incapace per interesse personale nella vicenda; 3) violazione dell'art. 2729 c.c. e dell'art. 2901 c.c. per avere il giudice di merito ricostruito la scientia damni mediante presunzioni; 4) violazione degli artt. 10, 91, 92 e 112 c.p.c. e dell'art. 2033 c.c. in tema di spese di lite e valore della causa, assumendo che le spese fossero state liquidate erroneamente sul valore del credito anziché sul valore della domanda o del bene trasferito.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili le censure che miravano in realtà a una nuova valutazione del merito e delle prove, osservando che la Corte d'appello aveva correttamente individuato un pregiudizio per il creditore anche solo in termini di maggiore difficoltà della futura esecuzione e che, in tema di revocatoria ordinaria, l'eventus damni non richiede la prova della sicura infruttuosità dell'esecuzione, ma della semplice pericolosità dell'atto. Ha inoltre ritenuto non decisiva la doglianza sulla testimonianza, perché la scientia damni era comunque stata desunta in via autonoma in capo alla contraente, e ha confermato la legittimità del criterio di liquidazione delle spese parametrato al credito azionato in revocatoria, non al valore del bene o dell'atto impugnato. Nessuna pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità è stata emessa per mancata attività difensiva delle intimate.
Norme richiamate
L'azione revocatoria ordinaria presuppone la dimostrazione dell'eventus damni e, per gli atti a titolo oneroso, della scientia damni; il pregiudizio può consistere anche nella maggiore difficoltà di soddisfazione del credito, non solo nella sua completa vanificazione.
Richiamato dalla ricorrente per censurare l'interesse ad agire e la rilevanza dell'eventus damni, ma senza accoglimento.
La Corte esclude violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, avendo la Corte territoriale esaminato il motivo di appello sul pregiudizio al credito.
Le doglianze sono state valutate come in parte inammissibili perché dirette a ottenere una rivalutazione del merito sotto l'apparente veste di violazione di legge o vizio motivazionale.
Invocato in relazione alla prova della scientia damni; la censura non è accolta perché la valutazione probatoria è riservata al giudice di merito.
La dedotta incapacità a testimoniare del teste è ritenuta, nel caso concreto, non decisiva ai fini dell'esito, poiché la scientia damni risultava comunque accertata.
L'accertamento della scientia damni mediante presunzioni è considerato ammissibile e conforme alla giurisprudenza consolidata.
Richiamato per la trattazione camerale del ricorso in cassazione.
Richiamato nel motivo relativo alla determinazione del valore della causa e quindi delle spese.
Richiamato nel motivo relativo alla condanna alle spese di lite; la liquidazione è stata ritenuta corretta.
Richiamato nel motivo sulle spese, ma senza accoglimento.
Richiamato dalla ricorrente in relazione all'asserito indebito lucrato sul contributo unificato; la censura non è accolta.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In tema di azione revocatoria ordinaria, l'eventus damni non richiede la prova che il creditore non potrà in alcun modo soddisfarsi sul bene trasferito, essendo sufficiente la dimostrazione che l'atto renda più difficile o incerta l'eventuale soddisfazione coattiva del credito.
- Quando l'atto revocando è a titolo oneroso, la scientia damni può essere provata anche mediante presunzioni, purché gravi, precise e concordanti, e il giudice di merito può valorizzare elementi come i rapporti personali tra le parti e le circostanze del negozio.
- Le censure che, sotto il nome di violazione di legge o vizio motivazionale, mirano in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio sono inammissibili in sede di legittimità.
- La dedotta incapacità a testimoniare di un teste è irrilevante quando la decisione di merito si fondi comunque su altri elementi idonei a dimostrare il fatto controverso.
- Nell'azione revocatoria, il valore della causa e dei correlati parametri di liquidazione delle spese va determinato con riferimento al credito per il quale si agisce, poiché la funzione dell'azione è conservativa e non di nullità dell'atto impugnato.
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