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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30604/2024 del 25/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza che aveva recepito un accordo sulla pena per la responsabilità amministrativa dell'ente ex d.lgs. 231/2001 e aveva disposto la confisca del profitto del reato quantificandola nell'intero importo del finanziamento (€30.000). La ricorrente contesta la quantificazione della confisca (pari al finanziamento) senza considerare che si tratta di un debito nei confronti dell'istituto erogante, con rischio di duplicazione dell'esborso, e lamenta carenza/mancata motivazione nella determinazione del profitto confiscabile.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata. Ha ritenuto che la confisca del profitto sia una sanzione principale ex d.lgs. 231/2001 e, pertanto, debba essere inclusa (an e quantum) nell'accordo sulla pena concluso tra l'ente e il pubblico ministero; il giudice non può unilateralmente determinare la confisca quando le parti non l'hanno negoziata. Ha inoltre chiarito che, pur essendo obbligatoria nella sua applicazione quando sussiste profitto, la confisca richiede accertamento concreto dell'esistenza e della misura del profitto (al netto di restituzioni) e che, se il giudice ritiene incongruo l'accordo anche sulla confisca, deve rigettarlo in toto. Ha trasmesso gli atti al giudice procedente perché le parti possano rinegoziare l'accordo includendo la confisca o scegliere il rito ordinario.

Norme richiamate

  • d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, art. 24

    Norma che disciplina l'illecito amministrativo per cui l'ente è stato ritenuto responsabile in relazione al reato presupposto commesso dal legale rappresentante.

  • d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, art. 19

    Prevede la confisca del profitto del reato; la Corte interpreta la confisca ex art.19 come sanzione principale, obbligatoria ed autonoma che deve essere oggetto dell'accordo di patteggiamento (an e quantum) nel procedimento a carico degli enti.

  • d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, art. 63

    Regola l'applicazione della sanzione su richiesta (patteggiamento) per gli enti; la Corte interpreta l'art.63 come comprensivo dell'intera "sanzione", quindi anche della confisca, che deve essere determinata dalle parti nell'accordo.

  • d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, art. 9, comma 1, lett. c)

    Qualifica le sanzioni applicabili all'ente indicando la confisca tra le sanzioni principali; la Corte utilizza questa qualificazione sistematica per sostenere l'inclusione della confisca nell'accordo.

  • d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, art. 11

    Fornisce i parametri di commisurazione per sanzioni pecuniarie e interdittive; la Corte distingue questi parametri da quelli applicabili alla confisca, che è parametrata al profitto o prezzo dell'illecito.

  • cod. pen., art. 316-ter

    Reato presupposto commesso dal legale rappresentante da cui deriva la responsabilità dell'ente; fonde il nesso tra fatto penalmente rilevante e profitto confiscabile.

  • cod. proc. pen., art. 444

    Norma sul giudizio di applicazione della pena per la persona fisica; citata per analogie e per le modifiche che consentono di includere/escludere la confisca nell'accordo di patteggiamento, utile per interpretare la disciplina del patteggiamento per gli enti.

  • cod. pen., art. 322-ter

    Richiamato nella discussione giurisprudenziale comparativa sulla confisca obbligatoria e per equivalente; utilizzato dalla Corte per distinguere prassi e orientamenti sul rapporto tra patteggiamento e confisca.

Massime di principio

  • Nel procedimento ex d.lgs. 231/2001, la confisca del profitto è una sanzione principale obbligatoria e deve essere inclusa (an e quantum) nell'accordo di patteggiamento tra ente e pubblico ministero; l'omissione rende il patto incompleto e non può essere supplita dal giudice con una determinazione unilaterale.
  • Se le parti intendono definire il procedimento mediante patteggiamento, devono negoziare e indicare esplicitamente la misura della confisca (diretta o per equivalente) o dichiarare che non esiste profitto: in caso contrario il giudice deve rigettare l'accordo sulla pena.
  • La confisca, pur obbligatoria quando esiste profitto, richiede un accertamento concreto del profitto ed una quantificazione che tenga conto del profitto effettivo al momento dell'applicazione, al netto di restituzioni o ripristini.
  • I proventi derivanti da un finanziamento non vanno automaticamente equiparati al profitto illecito: occorre valutare se e in quale misura il finanziamento abbia determinato un effettivo arricchimento netto dell'ente (evitando così casi di duplicazione di obblighi verso terzi finanziatori).
  • Il giudice, nel controllo dell'accordo, deve valutare non solo la congruità delle sanzioni pecuniarie e interdittive ma anche la corrispondenza della confisca concordata al profitto effettivo; in caso di incongruità deve rigettare l'accordo nella sua interezza.
  • Per ridurre il rischio di soccombenza o di confische impreviste, gli enti che scelgono la definizione mediante patteggiamento dovrebbero prevedere espressamente clausole sull'an e sul quantum della confisca (o sulla sua esclusione ove non vi sia profitto) e documentare eventuali restituzioni o ripristini patrimoniali.

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