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Cassazione Penale, Ordinanza n. 31201/2025 del 17/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano del 5 febbraio 2025. Dalla motivazione emerge che i motivi erano cinque: con il primo e il quarto si denunciavano violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'applicazione dell'art. 124 c.p. e dell'art. 148 del Codice delle assicurazioni private; con il secondo si contestava la conferma della responsabilità per il delitto di cui all'art. 642 c.p., sostenendo la mancanza dei presupposti oggettivi e soggettivi; con il terzo si deduceva vizio di motivazione e travisamento delle dichiarazioni dell'imputato, assumendo che egli avesse fornito a un avvocato dati relativi a un sinistro stradale diverso da quello oggetto di imputazione; con il quinto si censurava il diniego delle circostanze attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i primi e i quarti motivi fossero non deducibili in sede di legittimità perché le relative censure non risultavano previamente devolute in appello, in violazione dell'art. 606, comma 3, c.p.p.; ha ritenuto il secondo e il terzo motivo inammissibili perché volti a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti e una nuova valutazione delle prove, estranee al giudizio di legittimità; ha inoltre escluso il travisamento della prova nel caso di doppia conforme, poiché non risultava che il dato asseritamente travisato fosse stato introdotto per la prima volta nella motivazione di secondo grado; ha infine giudicato manifestamente infondato il quinto motivo sul diniego delle attenuanti generiche. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 124 c.p.

    è richiamato come norma oggetto di censura, ma il motivo è dichiarato non deducibile in cassazione perché non previamente devoluto in appello

  • art. 148 del Codice delle assicurazioni private

    è richiamato come norma oggetto di censura, ma la doglianza è dichiarata non deducibile in cassazione per difetto di previa deduzione in appello

  • art. 642 c.p.

    costituisce il titolo di reato per cui era stata affermata la responsabilità dell'imputato, ma la relativa censura è dichiarata inammissibile perché mira a una diversa ricostruzione fattuale

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    impone che i motivi di ricorso per cassazione siano stati previamente dedotti con l'appello, a pena di inammissibilità

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    consente il sindacato sul travisamento della prova nei limiti rigorosi indicati dalla giurisprudenza richiamata, in particolare nel caso di doppia conforme

  • art. 62-bis c.p.

    non è citato espressamente, ma il diniego delle circostanze attenuanti generiche è ritenuto legittimo anche in assenza di elementi positivi di segno favorevole

  • art. 616 c.p.p.

    è la base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono proponibili censure che non risultino previamente dedotte con i motivi di appello, quando la legge richieda tale previa devoluzione a pena di inammissibilità.
  • Il ricorso per cassazione non può essere trasformato in un terzo grado di merito: sono inammissibili le doglianze che mirano a ottenere una nuova lettura dei fatti o una diversa valutazione delle prove.
  • Nel caso di doppia conforme, il travisamento della prova è deducibile solo se il ricorrente indica specificamente che il dato probatorio asseritamente travisato è stato introdotto per la prima volta nella motivazione della sentenza di secondo grado.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente fondato anche sulla mera assenza di elementi positivi favorevoli all'imputato.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazione
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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