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Cassazione Penale, Ordinanza n. 31135/2025 del 17/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il provvedimento riguarda un ricorso già deciso con sentenza della Corte di cassazione n. 20588/2018, emessa il 14 settembre 2017, relativo alla conferma di una condanna pronunciata dal Tribunale di Torre Annunziata e poi confermata dalla Corte di appello di Napoli. In quel precedente giudizio la Corte di cassazione aveva disposto il proscioglimento della ricorrente per il solo reato di cui all'art. 181, comma 1, del d.lgs. n. 42 del 2004, rilevandone la sopravvenuta prescrizione per effetto della natura contravvenzionale. Nell'odierna ordinanza si rileva però che, per mero errore materiale, nel testo della sentenza erano state omesse anche le statuizioni relative alle ulteriori imputazioni, anch'esse contravvenzionali e prescritte. La richiesta era quindi quella di correggere il dispositivo e la motivazione, precisando che i reati residui erano tutti estinti per prescrizione e che la decisione di merito era stata confermata, non riformata.

La decisione

La Corte dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza-documento n. 20588/2018 e nel dispositivo trascritto a ruolo di udienza. In particolare: sostituisce "riformato" con "confermato" nella parte in fatto; sostituisce l'inciso relativo al singolare "prescritto" con la formula "prescritti i reati contestati"; sostituisce "anche per esso" con "per tutti i reati"; e nel dispositivo chiarisce che il riferimento al "fatto contestato" deve intendersi limitato al capo sub D), mentre l'estinzione per prescrizione riguarda anche i reati di cui ai capi sub A) e C). Il procedimento è quindi definito con mera rettifica materiale, senza modifica sostanziale dell'esito già raggiunto in sede di legittimità, che resta quello del proscioglimento per prescrizione dei reati contravvenzionali indicati.

Norme richiamate

  • art. 181, comma 1, d.lgs. n. 42 del 2004

    La Corte richiama la disposizione per qualificare come contravvenzionale il reato oggetto del precedente proscioglimento e per affermarne l'estinzione per prescrizione.

Massime di principio

  • Quando nel testo della sentenza di cassazione emergono errori meramente materiali nel dispositivo o nella motivazione, è possibile procedere a correzione senza incidere sul contenuto decisorio sostanziale.
  • Se il giudice di legittimità ha definito il ricorso dichiarando estinti per prescrizione reati contravvenzionali, la correzione dell'errore materiale può estendere in modo esplicito la formula estintiva a tutte le imputazioni effettivamente prescritte e non solo a quella menzionata per errore.
  • La rettifica del provvedimento deve limitarsi a ripristinare la reale volontà decisoria già espressa, mediante sostituzione delle parole erronee con quelle corrette, senza riaprire il merito della causa.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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